Sentenza n. 570/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'istanza di transito dal contingente ordinario al contingente di mare, reiterato dopo due riesami disposti in sede cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, Maresciallo ordinario della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria, aveva chiesto il transito dal contingente ordinario a quello di mare ai sensi dell'art. 68-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 199/1995. Dopo un precedente impiego nell'ambito di un protocollo relativo al piano di rientro sanitario regionale, ormai cessato, aveva ottenuto l'idoneità all'imbarco e un parere favorevole dell'Ufficio Navale, ma l'Amministrazione aveva respinto l'istanza richiamando l'eccezionalità dell'istituto e la carenza di personale nel contingente ordinario. Il ricorso principale e il primo atto di motivi aggiunti contestavano, tra l'altro, la violazione dell'art. 68-bis del d.lgs. n. 199/1995, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, degli artt. 2, 4 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e apoditticità della motivazione, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. La ricorrente sosteneva che l'Amministrazione non avesse valutato le proprie controdeduzioni, l'ordinarietà e fungibilità delle mansioni svolte, le esigenze del contingente di mare, le proprie competenze professionali e linguistiche, né il venir meno del protocollo d'intesa. Dopo due ordinanze cautelari di remand, la ricorrente impugnava anche il terzo diniego, deducendo che il riesame fosse solo apparente, che fossero state riproposte le medesime motivazioni e che il parere del Comandante Provinciale fosse generico e non rispettoso della disciplina interna. Veniva inoltre dedotta disparità di trattamento rispetto a transiti o trasferimenti concessi ad altri militari di pari grado.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e il primo atto di motivi aggiunti perché i relativi provvedimenti erano stati annullati e sostituiti dalle successive determinazioni adottate in esecuzione dei remand cautelari. Ha quindi esaminato il secondo atto di motivi aggiunti e lo ha rigettato. Il Collegio ha interpretato l'art. 68-bis del d.lgs. n. 199/1995 nel senso che il transito è subordinato alla compatibilità con le esigenze dell'Amministrazione, da valutare anche alternativamente con riferimento alla situazione organica della sede di provenienza, alle contingenze operative e alle circostanze ostative connesse al profilo d'impiego del militare. La circolare interna qualifica il transito come istituto eccezionale rispetto ai canali ordinari o straordinari di reclutamento e impone una valutazione delle esigenze sia del contingente di destinazione sia di quello di provenienza. Il TAR ha escluso la violazione delle ordinanze cautelari: il remand restituisce all'Amministrazione l'intero potere decisionale, imponendo un riesame effettivo ma non predeterminando l'esito. Nel caso concreto erano stati acquisiti i pareri del Comandante Provinciale e del Comandante Regionale, aggiornati alla situazione successiva alla cessazione del protocollo d'intesa. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente fondato sulla carenza di 21 unità nel ruolo degli ispettori presso il Nucleo PEF di Reggio Calabria e sulle esigenze operative del reparto. Secondo il TAR, tale carenza, se reale e non irragionevole, è di per sé sufficiente a giustificare il diniego, senza necessità di dimostrare l'infungibilità della singola militare o la particolare complessità delle mansioni da essa svolte, in assenza di interessi costituzionalmente qualificati diversi dalla mera aspirazione a una collocazione lavorativa più congeniale. Le competenze professionali e linguistiche dedotte dalla ricorrente e i pareri favorevoli degli uffici del contingente di mare non impongono l'accoglimento, spettando la decisione finale al Comando Generale, titolare della visione complessiva delle esigenze di organico. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché la ricorrente non aveva provato l'identità assoluta delle situazioni poste a confronto: gli altri militari operavano in reparti, territori o contesti funzionali diversi e, in alcuni casi, si trattava di trasferimenti ordinari e non di transiti di contingente. Irrilevante è stata ritenuta anche la futura assegnazione di 15 marescialli a Reggio Calabria, non essendo dimostrata la loro effettiva destinazione e non risultando comunque integralmente colmato il deficit. Le spese della fase di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 68-bis d.lgs. n. 199/1995
Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, può transitare a domanda: a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell’idoneità fisica richiesta per l’arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco.
Il transito è subordinato non solo ai requisiti individuali di idoneità, ma anche alla compatibilità con le esigenze dell'Amministrazione. Tali esigenze possono riguardare, alternativamente, la situazione organica della sede di provenienza, le contingenze operative o le circostanze ostative connesse al profilo d'impiego del militare.
art. 10-bis l. n. 241/1990
comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza
La norma è richiamata con riferimento al preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente prima dell'adozione del diniego.
artt. 1 e 3 l. n. 241/1990
La ricorrente ne deduceva la violazione per carenza di motivazione; la censura è stata respinta perché il diniego è stato ritenuto fondato su un'istruttoria aggiornata e su ragioni organizzative concrete.
art. 134 c.p.a.
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione militare non può trasformarsi in sindacato sostitutivo, salvo i tassativi casi di giurisdizione di merito.
Massime di principio
- Il transito a domanda di un militare dal contingente ordinario a quello di mare, pur in presenza dell'idoneità fisica e degli ulteriori requisiti individuali, non costituisce un diritto al trasferimento, essendo subordinato alla compatibilità con le esigenze dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68-bis del d.lgs. n. 199/1995.
- Nel valutare la compatibilità del transito, l'Amministrazione può fondare il diniego anche sulla sussistenza di una reale e non irragionevole carenza di organico presso il reparto e nel ruolo di provenienza; tale elemento può essere sufficiente senza che occorra dimostrare l'infungibilità delle mansioni svolte dal singolo militare o l'esistenza di specifiche contingenze operative ulteriori.
- Il remand cautelare impone all'Amministrazione di riaprire e riesaminare il procedimento secondo le indicazioni del giudice, ma restituisce all'autorità l'intero potere decisionale e non vincola l'esito finale: è quindi legittima anche una nuova determinazione non satisfattiva, purché preceduta dagli adempimenti istruttori richiesti e adeguatamente motivata.
- Le valutazioni dell'Amministrazione militare sulla distribuzione del personale e sulle esigenze dei diversi contingenti sono ampiamente discrezionali e non possono essere sostituite dal giudice con una diversa valutazione di opportunità, salvo che risultino erronee, arbitrarie, irragionevoli o non adeguatamente istruite.
- La disparità di trattamento quale figura sintomatica dell'eccesso di potere richiede la prova rigorosa dell'identità assoluta delle situazioni comparate; non sono sufficienti il medesimo grado o la generica concessione di trasferimenti ad altri militari operanti in reparti, territori, funzioni o procedure differenti.
- La competenza finale sul transito di contingente appartiene al Comando Generale, sicché i pareri favorevoli delle articolazioni del contingente di destinazione non vincolano la decisione finale, che deve considerare la situazione complessiva del personale e delle esigenze operative del Corpo.
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