Sentenza n. 1232/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 225/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 225/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il decreto era stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Decorso tale termine, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione, benché intimata, non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, ove non già pagate. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto di esecutorietà conferisce efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo, consentendone l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione mediante il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di un decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'Amministrazione rispetto a un titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla persistente inerzia dell'Amministrazione.
- L'ordine di esecuzione del decreto ingiuntivo comprende le somme ancora dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, nonché le spese legali liquidate nel giudizio presupposto e quelle del giudizio di ottemperanza, ove non già pagate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →