Cassazione Civile, Ordinanza n. 23201/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero del secondo acconto IRES e IRAP dovuto per l’anno d’imposta 2008, non versato entro il 30 novembre 2008, con irrogazione delle relative sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente nella parte relativa al recupero dell’imposta, ritenendo però dovute le sanzioni ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997; l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro tale decisione. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. In corso di giudizio la società ha poi chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, avendo presentato domanda, effettuato il versamento e non avendo ricevuto diniego entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata della lite fiscale pendente ex art. 6 del d.l. n. 119/2018: la contribuente aveva presentato domanda il 29 maggio 2019, versato quanto dovuto e l’Agenzia aveva attestato la ricezione della domanda; inoltre, non risultava notificato alcun diniego entro il termine previsto. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata/cessazione della materia del contendere, con applicazione della regola per cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non risulta una decisione sul merito dei motivi di ricorso, perché la sopravvenuta definizione della controversia ha assorbito l’esame delle censure.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La CTR ha escluso la sua violazione ritenendo che la cartella contenesse elementi sufficienti a far conoscere la pretesa fiscale e la natura delle somme iscritte a ruolo.
art. 3, comma 2, L. n. 241/1990
La CTR ha escluso la sua violazione perché l’atto impugnato indicava i codici tributo e permetteva di comprendere il recupero di acconti e interessi non versati.
art. 13 del d.lgs. n. 471/1997
La CTR ha ritenuto dovute le sanzioni per omesso versamento del secondo acconto d’imposta.
art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. dalla L. n. 136/2018
La Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della controversia per effetto della domanda, del versamento e del mancato diniego entro il termine, con conseguente estinzione del processo.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata di una controversia tributaria pendente, accompagnata dal pagamento di quanto dovuto e seguita dal mancato diniego dell’Amministrazione entro il termine previsto, determina l’estinzione del processo.
- Quando interviene una causa di definizione agevolata della lite, l’esame dei motivi di ricorso diviene superfluo, poiché la sopravvenuta estinzione assorbe la decisione sul merito.
- In tema di cartella di pagamento, l’indicazione dei codici tributo e degli elementi essenziali della pretesa può essere sufficiente a rendere comprensibile al contribuente la ragione dell’iscrizione a ruolo.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese seguano la regola speciale prevista dalla disciplina della procedura agevolata, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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