Sentenza n. 6029/2026 - Roma, Sezione 2
Riassunzione ex art.105, comma 3, c.p.a. del ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul Decreto decisorio cron. n. 132 del 12.02.2021 della Corte d’Appello di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione del decreto decisorio della Corte d’Appello di Roma recante condanna al pagamento di somme a titolo di equa riparazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici da equa riparazione)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio della Corte d’Appello di Roma, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 3.000,00 per ciascuna ricorrente a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. Il TAR aveva inizialmente dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, considerando un documento depositato dal Ministero il giorno dell’udienza, attestante l’ordine di pagamento. Il Consiglio di Stato, con sentenza di annullamento con rinvio, ha rilevato che il TAR avrebbe dovuto dichiarare tardivi i documenti oppure, qualora li avesse ritenuti indispensabili, rinviare l’udienza per consentire il pieno contraddittorio. In sede di riassunzione, le ricorrenti hanno dedotto che il pagamento era intervenuto soltanto l’11 dicembre 2024 e hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero aveva integralmente pagato le somme dovute in esecuzione del decreto della Corte d’Appello, soddisfacendo così il bene della vita perseguito con il giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto del particolare procedimento di liquidazione delle somme per equa riparazione e del comportamento processuale delle parti. Il Ministero è stato condannato a corrispondere complessivamente euro 500,00, oltre accessori di legge, per l’intero giudizio di ottemperanza, inclusa la fase di riassunzione, con pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il testo richiama la necessaria declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L’integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
art. 105, comma 3, c.p.a.
Il testo richiama la riassunzione a seguito di annullamento con rinvio.
La causa è stata riassunta davanti al giudice di primo grado dopo l’annullamento con rinvio della precedente sentenza da parte del Consiglio di Stato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il testo richiama l’avviso a verbale.
La precedente decisione aveva rilevato l’improcedibilità sulla base di un documento depositato in udienza, questione oggetto del rilievo del Consiglio di Stato sul contraddittorio.
legge n. 89/2001
Il testo richiama l’equa riparazione.
Costituisce la base normativa della condanna al pagamento delle somme dovute alle ricorrenti.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa il bene della vita perseguito, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta esecuzione del titolo non esclude la possibilità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e considerando il comportamento processuale delle parti.
- Nel giudizio riassunto dopo l’annullamento con rinvio, il giudice di primo grado deve conformarsi ai limiti e alle indicazioni contenuti nella pronuncia del giudice d’appello.
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