Cassazione Penale, Sentenza n. 21071/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando: 1) violazione di legge e mancata motivazione in ordine alla tardività della querela (la Corte territoriale non ha valutato il motivo di gravame relativo all'intempestività della querela, limitandosi a un'erronea osservazione secondo cui con quel motivo si chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria); 2) violazione di legge e vizio motivazionale in punto di responsabilità, per omessa risposta alle doglianze difensive che sostenevano l'insussistenza del fatto; 3) violazione di legge e omessa motivazione sugli elementi costitutivi del reato. In sintesi, si contestava che la Corte d'appello non avesse dato adeguata e specifica motivazione rispetto alle censure prospettate dal difensore e alle risultanze probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondati i primi due motivi (assorbendo il terzo). Ha rilevato che la Corte d'appello ha omesso qualsiasi valutazione sulla tardività della querela e ha fornito una motivazione apparente sul punto della responsabilità, limitandosi a richiamare per relationem la motivazione del tribunale senza confrontarsi con le censure difensive e le prove. Sulla base del principio delle Sezioni Unite (sentenze Tettamanti e Cremonini), la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio a cognizione piena, precisando che, in presenza di vizi di motivazione e di effetti civili, non è ammissibile dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione senza riesame completo del compendio probatorio.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per delimitare la portata dei motivi e l'ambito della motivazione in cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari per la motivazione come previsto da tale norma
art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato per censurare la motivazione della Corte d'appello che, nel rigettare la richiesta di assoluzione e confermare le statuizioni civili, ha fatto riferimento per relationem alla motivazione di primo grado senza un'adeguata risposta alle specifiche censure
art. 129 cod. proc. pen.
citato nel contesto del divieto di limitarsi ad escludere un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito quando la motivazione è viziata; la cassazione richiede il riesame pieno e non permette di dichiarare subito l'estinzione della responsabilità per prescrizione ove il riesame possa portare a un proscioglimento
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (sent. Tettamanti)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
principio secondo cui, quando la sentenza d'appello presenta vizi di motivazione e vi sono effetti civili, la cassazione non può dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione ma deve disporre il rinvio per un esame pieno del compendio probatorio
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 (sent. Cremonini)
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021
ribadisce il principio Tettamanti: la necessità del riesame a cognizione piena quando la motivazione dell'appello è viziata e sono in gioco anche le conseguenze civili
Massime di principio
- La Corte d'appello deve affrontare e motivare specificamente ciascun motivo di gravame sollevato dall'imputato; un richiamo generico alla motivazione di primo grado per relationem è insufficiente.
- Se in cassazione si riscontrano vizi della motivazione della sentenza d'appello e sussistono effetti civili collegati, la cassazione non può limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione ma deve rinviare per un nuovo giudizio a cognizione piena al fine di valutare nuovamente il compendio probatorio.
- La contestazione della tempestività della querela (o di altri profili processuali) va valutata espressamente dal giudice: l'omessa valutazione costituisce vizio che può determinare l'annullamento con rinvio.
- Le doglianze relative all'insussistenza del fatto e alla prova devono ricevere una risposta puntuale in appello; la mancata replica ai rilievi difensivi può integrare un vizio motivazionale rilevante in cassazione.
- In presenza di censure probatorie ben articolate, le corti di merito sono obbligate a motivare in modo concreto e logico il rigetto delle stesse; altrimenti la decisione può essere cassata per motivazione apparente.
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