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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21071/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando: 1) violazione di legge e mancata motivazione in ordine alla tardività della querela (la Corte territoriale non ha valutato il motivo di gravame relativo all'intempestività della querela, limitandosi a un'erronea osservazione secondo cui con quel motivo si chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria); 2) violazione di legge e vizio motivazionale in punto di responsabilità, per omessa risposta alle doglianze difensive che sostenevano l'insussistenza del fatto; 3) violazione di legge e omessa motivazione sugli elementi costitutivi del reato. In sintesi, si contestava che la Corte d'appello non avesse dato adeguata e specifica motivazione rispetto alle censure prospettate dal difensore e alle risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondati i primi due motivi (assorbendo il terzo). Ha rilevato che la Corte d'appello ha omesso qualsiasi valutazione sulla tardività della querela e ha fornito una motivazione apparente sul punto della responsabilità, limitandosi a richiamare per relationem la motivazione del tribunale senza confrontarsi con le censure difensive e le prove. Sulla base del principio delle Sezioni Unite (sentenze Tettamanti e Cremonini), la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio a cognizione piena, precisando che, in presenza di vizi di motivazione e di effetti civili, non è ammissibile dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione senza riesame completo del compendio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per delimitare la portata dei motivi e l'ambito della motivazione in cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari per la motivazione come previsto da tale norma

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato per censurare la motivazione della Corte d'appello che, nel rigettare la richiesta di assoluzione e confermare le statuizioni civili, ha fatto riferimento per relationem alla motivazione di primo grado senza un'adeguata risposta alle specifiche censure

  • art. 129 cod. proc. pen.

    citato nel contesto del divieto di limitarsi ad escludere un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito quando la motivazione è viziata; la cassazione richiede il riesame pieno e non permette di dichiarare subito l'estinzione della responsabilità per prescrizione ove il riesame possa portare a un proscioglimento

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (sent. Tettamanti)

    Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009

    principio secondo cui, quando la sentenza d'appello presenta vizi di motivazione e vi sono effetti civili, la cassazione non può dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione ma deve disporre il rinvio per un esame pieno del compendio probatorio

  • Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 (sent. Cremonini)

    Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021

    ribadisce il principio Tettamanti: la necessità del riesame a cognizione piena quando la motivazione dell'appello è viziata e sono in gioco anche le conseguenze civili

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve affrontare e motivare specificamente ciascun motivo di gravame sollevato dall'imputato; un richiamo generico alla motivazione di primo grado per relationem è insufficiente.
  • Se in cassazione si riscontrano vizi della motivazione della sentenza d'appello e sussistono effetti civili collegati, la cassazione non può limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione ma deve rinviare per un nuovo giudizio a cognizione piena al fine di valutare nuovamente il compendio probatorio.
  • La contestazione della tempestività della querela (o di altri profili processuali) va valutata espressamente dal giudice: l'omessa valutazione costituisce vizio che può determinare l'annullamento con rinvio.
  • Le doglianze relative all'insussistenza del fatto e alla prova devono ricevere una risposta puntuale in appello; la mancata replica ai rilievi difensivi può integrare un vizio motivazionale rilevante in cassazione.
  • In presenza di censure probatorie ben articolate, le corti di merito sono obbligate a motivare in modo concreto e logico il rigetto delle stesse; altrimenti la decisione può essere cassata per motivazione apparente.

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