Cassazione Penale, Sentenza n. 17822/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimessione del procedimento (art. 45 c.p.p.) per il reato ascritto (art. 595 c.p.): l'istante ha dedotto che la persona offesa, Vincenzo Cutaia, è padre del Giudice di pace Antonio Cutaia, che presta servizio nello stesso ufficio giudiziario del giudice titolare del procedimento; inoltre esistono reciproche denunce e più procedimenti tra la Nicosia e componenti della famiglia Cutaia, per cui si sarebbe determinato un possibile pregiudizio di imparzialità dell'intero ufficio.
La decisione
L'istanza è stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la rimessione sia un'eccezione al principio del giudice naturale e richieda una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso, con rischio concreto, attuale e non opinabile di compromissione dell'imparzialità. La semplice esistenza di tensioni, denunce reciproche o la presenza di un familiare di un magistrato nell'ufficio non è idonea a giustificare la rimessione; in tali ipotesi sono disponibili gli strumenti dell'astensione e della ricusazione. Perciò l'istanza è stata respinta e l'istante condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 45 cod. proc. pen.
La rimessione è deroga al giudice naturale, di carattere eccezionale: applicabile solo in presenza di una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale che incida sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso.
art. 595 cod. pen.
Norma del reato contestato (fatti di ingiuria/lesione dell'onore riferiti alla famiglia Cutaia). Il richiamo serve a contestualizzare l'oggetto del procedimento, ma la sola natura del fatto rivolto a membri di una stessa famiglia non basta a dimostrare la grave situazione locale richiesta per la rimessione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'applicazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di istanza rimessa dichiarata infondata; applicata per quantificare l'ammenda in euro 3.000.
Massime di principio
- La rimessione del processo ad altro ufficio è uno strumento del tutto eccezionale: il richiedente deve provare una grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, che crei un rischio concreto e attuale di pregiudizio per l'imparzialità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso.
- Conflitti personali, denunce reciproche o il fatto che un familiare di una delle parti presti servizio nello stesso ufficio non sono di per sé sufficienti a giustificare la rimessione; tali situazioni, se rilevanti solo rispetto a singoli giudici, vanno affrontate mediante astensione o ricusazione.
- La valutazione è rigorosa e richiede elementi oggettivi e non opinabili: va esclusa ogni deduzione meramente ipotetica o generica sulla parzialità dell'ufficio.
- Chi propone l'istanza assume l'onere probatorio della sussistenza dei presupposti straordinari; l'inerzia probatoria può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- In presenza di situazioni conflittuali interne a un ufficio, considerare preliminarmente l'uso degli strumenti ordinari (astensione, ricusazione) prima di chiedere il trasferimento del procedimento.
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