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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13273/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di errore di percezione con riferimento al settimo motivo del ricorso: il ricorrente contestava che la Corte di cassazione avrebbe frainteso la questione oggetto di devoluzione e l'effettivo profilo contestato, sostenendo che La Pietra non aveva contatti con soggetti stanziati in Sardegna salvo accompagnare Umberto Sanna, e che l'eventuale esclusione del contributo partecipativo di Alfieri e Nava dalla componente lombarda avrebbe dovuto influire sulla posizione del ricorrente (per la residualità numerica dei componenti e per la mancanza di affectio societatis). In sostanza si deduceva che la Corte avrebbe equivocato nel ritenere la partecipazione di La Pietra alla componente lombarda dell'associazione.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza non rientri nello schema dell'errore di fatto previsto dall'art. 625 bis c.p.p., che è limitato a errori percettivi (svista o equivoco) sugli atti interni del giudizio di legittimità e non comprende valutazioni sul fatto o errori di giudizio. I giudici hanno verificato che la Corte di cassazione aveva correttamente riassunto e motivato il settimo motivo, avendo risposto alle doglianze con argomentazioni fondate sul compendio probatorio (intercettazioni, tracciatura GPS, dati delle compagnie di navigazione, dichiarazioni del collaboratore Alfieri) che avevano ricostruito una associazione operante fra Bergamo e la Sardegna per l'importazione e distribuzione di cocaina, con ruoli distinti per i vari membri. Si è osservato che le posizioni di Alfieri e Nava erano autonome e che l'eventuale esclusione della loro partecipazione non avrebbe inciso sulla responsabilità autonoma del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario previsto da questa norma è ammesso solo per errore materiale o di fatto di tipo percettivo (svista o equivoco) sugli atti interni del giudizio di legittimità; non copre errori di valutazione o di interpretazione delle risultanze probatorie.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che disciplina il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha confermato che La Pietra è stato definitivamente condannato per partecipazione a tale associazione, ricostruita nel suo complesso territoriale e organizzativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'automatica condanna alle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata nella motivazione per sostenere l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile e non si ritenga presentato senza colpa quanto alla determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 395, n. 4 cod. proc. civ. (richiamato per analogia)

    Utilizzato in paragone per spiegare l'ambito del vizio di fatto rettificabile: l'errore di fatto ammissibile è quello dalla cui rettifica deriverebbe una decisione diversa, e che consista in una percezione erronea delle risultanze processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. è ammesso solo per errori meramente percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni del giudizio di legittimità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito sulla prova.
  • Per avere successo il ricorrente deve indicare con precisione l'atto o il passaggio in cui si è verificata la svista e dimostrare che la rettifica avrebbe determinato una decisione diversa; mere contestazioni della valutazione probatoria non sono sufficienti.
  • Se la corte di legittimità ha risposto puntualmente alle doglianze e ha motivato sulla base del compendio probatorio, la prospettazione di un 'errore di percezione' sarà difficile da sostenere.
  • Nelle contestazioni relative alla qualificazione di rapporti fra più soggetti (es. partecipazione ad associazione), è necessario distinguere fra errori di fatto (lettura erronea di una prova o documento) ed errori di giudizio (diversa interpretazione complessiva della prova): solo i primi sono suscettibili di ricorso straordinario.
  • Prima di proporre il ricorso, valutare l'esistenza di elementi oggettivi e incontestabili (documenti, annotazioni processuali) che dimostrino la svista, evitando argomentazioni che si limitino a rimettere in discussione la valutazione probatoria.
  • In caso di inammissibilità possono essere disposte condanne alle spese e, se non è ravvisabile la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: considerare il rischio economico del ricorso.

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