Sentenza del 19/01/2021 n. 578 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 15/2021 IVA - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Regime di detraibilità dell'imposta - Requisito della buona fede - Nozione - Onere della prova per il committente cessionario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disconoscimento della detrazione IVA relativa a fatture emesse da fornitore ritenuto "cartiera" e partecipante a una frode carosello; l'Amministrazione ha contestato che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e che la ricorrente fosse consapevole o negligente nella scelta del fornitore.
La decisione
Il Tribunale amministrativo ha rigettato l'appello della società. È stato ritenuto che l'Ufficio avesse fornito elementi (anche per relationem dal PVC) idonei a dimostrare la natura cartiera del fornitore e la sussistenza del meccanismo fraudolento; tali circostanze, valutate mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, hanno posto sull'avviso un imprenditore mediamente esperto. La ricorrente non ha provato di avere adottato le necessarie cautele (verifiche sull'effettiva struttura operativa del fornitore) e pertanto ha perso il diritto alla detrazione. Condanna alle spese.
Norme richiamate
DPR 633/1972, art. 54, comma 5
Norma richiamata dall'Ufficio per il recupero dell'IVA non versata in caso di operazioni soggettivamente inesistenti; giustifica l'accertamento dell'Ufficio nei confronti del cessionario per detrazioni indebitamente operate.
DPR 633/1972, art. 19
Regola il regime di detraibilità dell'IVA; il diritto alla detrazione è condizionato alla effettiva corrispondenza dell'operazione e allo stato soggettivo di buona fede del cessionario.
Statuto del Contribuente, art. 10
Richiamato con riferimento al principio di buona fede del contribuente, distinto dal dolo penale; il diritto alla deduzione richiede buona fede e diligenza.
Codice Civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova; applicato per definire il riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione (che deve provare la frode) e contribuente (che deve provare la propria innocenza/diligenza).
Sentenze Corte di Giustizia UE (es. cause riunite C-354/03, C-355/03, C-484/03 - Optigen/Fulcrum/Bond House; C-439/04 e C-440/04 - Kittel)
Affermano che il diritto alla detrazione non è pregiudicato automaticamente da frodi a monte, ma è condizionato al fatto che il cessionario non sapesse e non potesse sapere della frode e abbia adottato le misure necessarie per evitarla.
Cassazione civile, sent. 16 aprile 2010 n. 9138
Conferma che la mera consegna della merce e il pagamento non sono di per sé prove sufficienti della buona fede del cessionario; il contribuente deve fornire riscontri precisi sul proprio stato soggettivo.
Cassazione civile, sent. 24 luglio 2009 n. 17377
Ribadisce il principio che la detrazione sussiste solo se il cessionario non sapeva e non poteva sapere di partecipare a una frode IVA.
Cassazione civile, sent. 13 marzo 2013 n. 6229
Stabilisce che la prova che il fatturante sia privo di dotazioni idonee a svolgere l'attività costituisce elemento sintomatico dell'assenza di buona fede del cessionario e ribalta l'onere probatorio a carico di quest'ultimo.
Massime di principio
- L'Amministrazione deve provare l'esistenza della frode e che il fornitore sia una "cartiera"; tale prova può essere anche presuntiva ma deve essere grave, precisa e concordante.
- Se l'Ufficio dimostra elementi che rendono evidente l'inesistenza sostanziale del cedente (assenza di struttura operativa, personale, mezzi, punti vendita, incongruenze fiscali), si presuppone l'assenza di buona fede del cessionario.
- Una volta prodotte tali presunzioni, il cessionario/committente ha l'onere di provare non solo la sua inconsapevolezza della frode, ma anche di aver adottato la diligenza necessaria nella scelta e nel controllo del fornitore (verifiche sulla reale capacità operativa e affidabilità).
- La prova della consegna della merce, dei pagamenti tracciabili e della documentazione contabile formale non è sufficiente di per sé a dimostrare la buona fede; servono riscontri concreti sull'effettiva struttura operativa del cedente e sulle verifiche compiute dal cessionario.
- In pratica, il cessionario deve effettuare controlli 'di base' e documentabili (es. verifiche anagrafiche, strutturali e commerciali del fornitore) per poter opporre con successo l'eccezione di buona fede in caso di coinvolgimento in frodi carosello.
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