Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 147 del 10-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce indicazioni per recuperare le differenze contributive versate in eccedenza per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con particolare riferimento agli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia. Inoltre chiarisce le modalità di versamento, dal 1° gennaio 1991, della quota a carico del lavoratore del contributo CIG e delle altre contribuzioni correlate, anche per i soggetti iscritti a fondi sostitutivi o esonerativi dell’AGO. Vengono infine disciplinate le regolarizzazioni riferite a periodi dal 1° gennaio 1991, da effettuare con il DM10/2 di giugno 1991, con applicazione degli interessi legali del 10% annuo.

Istruzioni operative per il recupero di contributi eccedenti e per il versamento della quota lavoratore CIG nei contratti di formazione e lavoro

Istruzioni su recupero contributi e regolarizzazioni per contratti di formazione e lavoro

La circolare interviene su due profili operativi connessi ai contratti di formazione e lavoro: il recupero delle contribuzioni versate in eccedenza per taluni lavoratori iscritti al Fondo di previdenza telefonici e le modalità di versamento/regolarizzazione della quota a carico del lavoratore del contributo CIG dal 1° gennaio 1991. Le indicazioni sono rivolte alle aziende e riguardano in particolare la compilazione del mod. DM10/2 da utilizzare per il mese di giugno 1991.

Recupero delle differenze contributive per i lavoratori iscritti al Fondo telefonici

Il primo punto richiama la precedente circolare n. 125 del 16 maggio 1991, che aveva già fornito le istruzioni per il recupero dei contributi versati in eccedenza per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31 dicembre 1990, a seguito del D.M. 14 marzo 1991 sulle circoscrizioni della Regione Lazio interessate.

Con il presente messaggio viene specificato che, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, il recupero deve essere effettuato tramite la denuncia DM10/2 relativa al mese di giugno 1991, da presentare entro il 20 luglio 1991. Nel quadro "D" devono essere distintamente esposti:

  • l’importo delle differenze a credito riferite alla contribuzione al Fondo, con la dicitura "REC. F.P. art.8 c.2 L. 407/90" e il codice "L169";
  • l’importo delle differenze a credito relative alle altre contribuzioni, con la dicitura "REC. art.8 c.2 L. 407/90" e il codice "L176".

Ai fini del calcolo delle differenze da recuperare, dai contributi versati per i periodi pregressi devono essere detratti i contributi a carico del datore di lavoro nella misura fissa prevista per gli apprendisti. La quota del contributo fisso di pertinenza F.P.L.D. va scomputata dall’importo da conguagliare con il codice "L169", mentre la restante quota va portata in detrazione dall’importo da conguagliare con il codice "L176". Resta invece ferma, senza alcun conguaglio, la quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Modalità di versamento della quota lavoratore del contributo CIG

Il secondo chiarimento riguarda le modalità di versamento, dal 1° gennaio 1991, della quota a carico del lavoratore del contributo CIG previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990 per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, per i quali il datore di lavoro versa la contribuzione in misura fissa prevista per gli apprendisti.

Viene precisato che, anche per i lavoratori iscritti a fondi di previdenza sostitutivi o esonerativi dell’AGO, devono essere seguite le istruzioni contenute nel Manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM 10/89", edizione gennaio 1989. Per la quota dei contributi a carico del lavoratore devono essere utilizzati i codici:

  • 153;
  • 253;
  • O53;
  • Y53.

Se l’azienda deve esporre separatamente i contributi di malattia, ad esempio per dipendenti con retribuzione mensile superiore a L. 3.333.000 o per dipendenti che percepiscono diarie o indennità di trasferta, con tali codici deve essere versato soltanto il contributo CIG. Per il versamento dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, per la solidarietà e per la Gescal si rinvia alle istruzioni di pagina 29 del Manuale citato.

Le medesime modalità si applicano anche al contributo CIG per i dipendenti assunti ai sensi dell’art. 3 del D.L. 120/1989, cioè gli ex siderurgici, con la sola precisazione che al posto del codice tipo contribuzione "53" deve essere utilizzato il codice tipo contribuzione "55".

Regolarizzazioni per periodi dal 1° gennaio 1991 e interessi legali

Per le eventuali regolarizzazioni riferite a periodi dal 1° gennaio 1991, relative alla quota a carico del lavoratore del contributo CIG per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, la circolare consente di procedere con la denuncia DM10/2 del mese di giugno 1991, da presentare entro il 20 luglio. Le differenze dovute devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale del 10% annuo.

La compilazione deve avvenire nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 come segue:

  • la differenza di aliquota va esposta in un rigo in bianco con la dicitura "Contr. CIG L.407/90" e il codice di nuova istituzione "M149";
  • gli interessi devono essere esposti in un rigo successivo con la dicitura "Vers. oneri accessori" e il codice "Q900".

Per entrambi i righi non devono essere compilate le caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni".

Punti principali

Recupero delle differenze contributive per il Fondo di previdenza telefonici

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31 dicembre 1990 e iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, le aziende devono utilizzare la denuncia DM10/2 relativa al mese di giugno 1991, da presentare entro il 20 luglio. Nel quadro "D" vanno esposti separatamente: le differenze a credito relative alla contribuzione al Fondo, con dicitura "REC. F.P. art.8 c.2 L. 407/90" e codice "L169"; e le differenze a credito relative alle altre contribuzioni, con dicitura "REC. art.8 c.2 L. 407/90" e codice "L176". Nel calcolo del recupero occorre sottrarre i contributi a carico del datore di lavoro nella misura fissa prevista per gli apprendisti, distinguendo la quota F.P.L.D. da imputare al codice L169 dalla restante quota da imputare al codice L176. Nessun conguaglio è previsto sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che resta invariata nella misura ordinaria.

Versamento della quota lavoratore del contributo CIG e delle contribuzioni collegate

In relazione alla quota a carico del lavoratore del contributo CIG dovuta dal 1° gennaio 1991 per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, viene chiarito che anche per gli iscritti a fondi di previdenza sostitutivi o esonerativi dell’AGO si applicano le istruzioni del Manuale DM 10/89, edizione gennaio 1989. Per il versamento si utilizzano i codici 153, 253, O53 e Y53, secondo le modalità ordinarie. Se i contributi di malattia devono essere esposti separatamente, con tali codici si versa solo il CIG, mentre per Servizio Sanitario Nazionale, solidarietà e Gescal si seguono le istruzioni a pagina 29 del Manuale. Le stesse regole valgono anche per i dipendenti ex siderurgici assunti ai sensi dell’art. 3 del D.L. 120/1989, sostituendo però il codice tipo contribuzione "53" con il codice "55".

Regolarizzazioni dei periodi dal 1° gennaio 1991 e calcolo degli interessi

Le eventuali regolarizzazioni relative ai periodi dal 1° gennaio 1991, concernenti la quota a carico del lavoratore del contributo CIG per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, possono essere effettuate con la denuncia DM10/2 di giugno 1991, da presentare entro il 20 luglio. L’importo delle differenze dovute deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 10% annuo. La differenza di aliquota va esposta nei quadri "B-C" con dicitura "Contr. CIG L.407/90" e codice di nuova istituzione "M149", senza indicare dati nei campi "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni". Gli interessi vanno poi esposti in un rigo successivo dei medesimi quadri con dicitura "Vers. oneri accessori" e codice "Q900", anch’essi senza compilare i campi relativi a dipendenti, giornate e retribuzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.