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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15898/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impositivo per asserita carenza di valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento e della relativa delega. Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 32 e 24 d.lgs. 546/1992, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il contribuente non aveva contestato né l'appartenenza del firmatario alla Direzione Provinciale né l'usurpazione del potere di sottoscrizione; pertanto non vi sarebbe stata contestazione sull'esistenza della delega e il giudice di merito avrebbe dovuto considerare valido l'accertamento. L'Amministrazione ha inoltre dedotto che in giudizio risultava comunque documentata una delega di firma, anche mediante ordine di servizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: si tratta di un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, con atto imputabile all'organo delegante. Da ciò ha tratto la conseguenza che la delega può essere conferita anche con ordini di servizio e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita. La CTR, pretendendo invece il nominativo del delegato e altri requisiti propri della delega di funzioni, ha erroneamente addossato all'Amministrazione un onere probatorio più gravoso di quello effettivamente previsto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato accolto perché la CTR ha applicato erroneamente le regole sulla delega di firma e sull'onere della prova.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    regola la sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ne ha ricavato che la delega al funzionario è delega di firma e non di funzioni.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha affermato che, in presenza di contestazione sulla delega di sottoscrizione, spetta all'Amministrazione documentarla.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la mancata contestazione dei fatti avrebbe imposto di ritenerli pacifici; la Corte ha accolto il ricorso sulla base della corretta qualificazione della delega.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma statuizione nel dispositivo argomentativo.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita a un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: essa realizza un decentramento interno senza effetti esterni, restando l'atto imputabile all'organo delegante.
  • La delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere conferita anche mediante ordini di servizio e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato; è sufficiente l'individuazione della qualifica, purché sia possibile verificare ex post la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto legittimato.
  • Quando il contribuente contesta la mancanza di valida delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo, l'onere di documentare l'esistenza della delega grava sull'Amministrazione finanziaria.
  • Il giudice di merito, investito dell'eccezione di carenza di delega, deve verificare la documentazione prodotta dall'Ufficio e non può pretendere requisiti formali propri di una delega di funzioni se l'ordinamento ammette una semplice delega di firma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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