Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3969/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (sezione prima) n. 671/2023

Giustizia amministrativa202400760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, che aveva respinto il ricorso contro il divieto di installare nuovi apparecchi da gioco e di rinnovare i contratti esistenti per asserito mancato rispetto della distanza minima da un luogo sensibile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il divieto comunale di installare nuovi apparecchi da gioco leciti ex art. 110, comma 6, TULPS e di rinnovare, alla scadenza, i contratti di noleggio già in essere, in ragione della distanza inferiore a 500 metri tra la tabaccheria e il centro sportivo Ciro Menotti. L’appellante deduceva, da un lato, error in procedendo ed error in iudicando per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, incongruenza e mancanza assoluta di motivazione, nonché erronea interpretazione e applicazione dell’art. 6 della l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013 e della D.G.R. n. 831/2017. In particolare, contestava che il punto di accesso del centro sportivo potesse essere individuato nella sbarra posta all’inizio di via Villa e sosteneva che la misurazione dovesse essere effettuata con riferimento agli accessi dei singoli impianti sportivi, dai quali la distanza sarebbe risultata superiore a 500 metri. Dall’altro lato, deduceva la violazione dell’art. 7, comma 10, d.l. n. 158/2012, sostenendo che la disciplina delle distanze e della riallocazione delle sale da gioco spettasse esclusivamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli e non alla Regione. Nel giudizio d’appello è stata disposta una verificazione tecnica sulle modalità di calcolo della distanza secondo la normativa regionale, dalla quale è emerso che la distanza era pari a 451 metri considerando il primo fabbricato incontrato sul tracciato e a 496 metri considerando la sbarra di accesso con il relativo cartello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha anzitutto respinto la censura relativa all’incompetenza regionale, ritenendo che la disciplina delle distanze dai luoghi sensibili non rientri nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva statale, ma nella tutela della salute, materia di legislazione concorrente. La finalità della distanza minima è infatti disincentivare l’accesso al gioco d’azzardo e prevenire la ludopatia, tutelando i soggetti maggiormente esposti al rischio di dipendenza. Ha poi respinto le censure sulla misurazione della distanza. La verificazione ha accertato che, quale che sia il punto di accesso rilevante del centro sportivo, la distanza pedonale più breve è comunque inferiore a 500 metri: 451 metri rispetto al primo fabbricato incontrato sul tracciato e 496 metri rispetto alla sbarra di accesso. Il percorso era integralmente pedonabile, privo di interruzioni o divieti e non richiedeva l’attraversamento della sede stradale; percorsi alternativi avrebbero determinato un allungamento non giustificato. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’esito della verificazione, condiviso dal giudice, non potesse essere superato dalle consulenze tecniche di parte e che il giudice potesse discostarsene soltanto in presenza di palese irragionevolezza o abnormità, non riscontrata nel caso concreto. Sono state compensate le spese del grado d’appello in ragione della necessità dell’approfondimento istruttorio.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2-bis, l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013

    in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili

    La disposizione introduce una distanza minima di 500 metri tra gli esercizi con apparecchi da gioco e i luoghi sensibili, calcolata secondo il percorso pedonale più breve.

  • art. 48, comma 5, l.r. Emilia-Romagna n. 18/2016

    L'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.

    La disposizione demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità attuative della disciplina delle distanze.

  • D.G.R. Emilia-Romagna n. 831/2017

    La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato e quello del luogo sensibile

    La distanza deve essere misurata secondo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell’esercizio e del luogo sensibile.

  • deliberazione del Consiglio comunale di Fiorano Modenese n. 3/2018

    nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l’ingresso da considerare è la porta di accesso all’edificio e non l’ingresso alle pertinenze; il calcolo va effettuato dalle mezzerie degli ingressi principali

    La deliberazione comunale individua i criteri applicativi per la mappatura dei luoghi sensibili e il calcolo delle distanze, conformandosi alla disciplina regionale.

  • art. 7, comma 10, d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012

    La disposizione statale non esclude la competenza regionale a disciplinare le distanze minime dai luoghi sensibili, poiché tale disciplina persegue principalmente finalità di tutela della salute e di prevenzione della ludopatia.

  • art. 190 d.lgs. n. 285/1992

    I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

    Il criterio del percorso pedonale più breve deve essere individuato considerando i percorsi effettivamente pedonabili e conformi alle regole della circolazione dei pedoni.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato con collegamento da remoto.

Massime di principio

  • La disciplina regionale che impone una distanza minima tra esercizi con apparecchi da gioco e luoghi sensibili è riconducibile alla tutela della salute, poiché mira a prevenire e contrastare la ludopatia, e non invade per ciò solo la competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.
  • Quando la normativa prevede il calcolo della distanza secondo il percorso pedonale più breve, la misurazione deve essere effettuata tra gli ingressi principali dell’esercizio e del luogo sensibile, considerando il percorso effettivamente pedonabile, privo di interruzioni e conforme alle regole della circolazione dei pedoni.
  • Il divieto di installare nuovi apparecchi da gioco e di rinnovare i contratti di noleggio può essere legittimamente applicato quando la distanza dal luogo sensibile risulti inferiore alla soglia normativa anche secondo diverse possibili individuazioni del punto di accesso.
  • Quando è disposta una verificazione per accertare fatti tecnici specialistici non desumibili con certezza dalla documentazione, il giudice, se ne condivide le conclusioni, può discostarsene soltanto in presenza di palese irragionevolezza o abnormità; le consulenze tecniche di parte non prevalgono sul relativo esito per il solo fatto di prospettare una diversa misurazione.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.