Cassazione Civile, Ordinanza n. 20618/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia trae origine dall’allagamento di un’abitazione verificatosi per la rottura del tubo di carico di una lavastoviglie venduta e installata dal ricorrente. Il giudice di merito ha ritenuto che il tubo fosse già corroso al momento dell’installazione e che tale corrosione, quindi la rottura, fosse imputabile al comportamento dell’installatore. È stata inoltre esclusa la rilevanza causale dell’omessa chiusura del rubinetto di adduzione dell’acqua dopo l’uso dell’elettrodomestico. La Corte d’appello ha riconosciuto i danni all’immobile e al mobilio, valorizzando perizia di parte, testimonianza del consulente, fotografie e dichiarazioni dell’odierno ricorrente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione delle regole sul contraddittorio e sul valore della prova per avere il danno fatto derivare dalla sola perizia di parte non verificata dal ricorrente; 2) contraddittorietà e carenza motivazionale sull’an e sul quantum del danno; 3) violazione dei criteri di prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c., per avere ritenuto prevedibili danni alle pareti e ad altre parti dell’immobile; 4) violazione dell’art. 1227 c.c., per non avere riconosciuto un concorso causale del danneggiato nell’omessa chiusura del rubinetto. La Corte ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché volto a rimettere in discussione l’accertamento in fatto sulla causa esclusiva dell’evento; ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza si fondava su un complesso di elementi probatori e non solo sulla perizia di parte, peraltro valorizzata come indizio e confermata in testimonianza; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione complessiva sulla prova del danno era autonoma e non viziata; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la prevedibilità ex art. 1225 c.c. va valutata secondo un criterio astratto di normalità e, nel caso concreto, i danni da spandimento d’acqua in un appartamento residenziale erano conseguenze normalmente prevedibili. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Ancona, che a sua volta aveva respinto l’appello del venditore-installatore contro la sentenza del Tribunale di Pesaro di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal proprietario dell’immobile allagato. La Corte ha escluso sia vizi di motivazione e di valutazione della prova, sia errori nella applicazione degli artt. 1225 e 1227 c.c., rilevando che il ricorso mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. come parametro dedotto dal ricorrente in tema di contraddittorio e valutazione della prova, ma la Corte ha escluso la violazione denunciata.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l’utilizzo della perizia di parte; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito si basasse su plurimi elementi istruttori e non su una prova illegittimamente acquisita o valutata.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha reputato la censura inammissibile o infondata perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
art. 111 Cost.
Citate le garanzie del giusto processo come parametro dedotto in relazione alla prova e al contraddittorio; la Corte ha escluso la lesione, osservando che il consulente di parte era stato sentito come teste.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancanza di contraddittorio sulla consulenza di parte; la Corte ha escluso la violazione perché l’accertamento era stato poi sottoposto a contraddittorio in giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale e processuale, ma la Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte infondate.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il dedotto vizio di motivazione/violazione dell’art. 132 c.p.c.; la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione mancante o apparente.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Invocato per asserita nullità della sentenza per motivazione insufficiente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto la motivazione complessiva adeguata.
art. 1223 c.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la risarcibilità dei danni; la Corte ha confermato la riconducibilità causale delle conseguenze dannose all’evento.
art. 1225 c.c.
La Corte ha ribadito che la prevedibilità del danno va apprezzata in astratto secondo normale diligenza e circostanze note; nel caso concreto ha ritenuto prevedibili i danni da allagamento.
art. 1227 c.c.
La Corte ha qualificato la doglianza come tentativo di negare integralmente il nesso causale e non come effettiva prospettazione di concorso colposo; ha quindi dichiarato il motivo inammissibile.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La perizia di parte non ha efficacia probatoria piena: può valere solo come indizio, ma i fatti in essa descritti possono acquistare valore di prova se il consulente è esaminato come testimone e le circostanze sono sottoposte al contraddittorio.
- Una censura in cassazione che contesti la valutazione complessiva delle prove è inammissibile se mira, in realtà, a ottenere una nuova rivalutazione del merito senza confrontarsi con tutti gli elementi probatori valorizzati dalla sentenza impugnata.
- La prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c. va valutata in termini astratti e secondo criteri di normalità, con riferimento alle circostanze note al debitore al momento rilevante per l’esecuzione della prestazione; non occorre che fosse prevedibile il preciso sviluppo del danno, ma solo la sua riconoscibilità come conseguenza regolare dell’inadempimento.
- La doglianza formulata come violazione dell’art. 1227 c.c. è inammissibile se, sotto la veste del concorso colposo del creditore, tende in sostanza a contestare l’accertamento di fatto sulla causa esclusiva dell’evento dannoso.
- Quando il danno derivi da un allagamento in un’abitazione, sono normalmente prevedibili, in base alla regolarità causale, i pregiudizi alle pareti, al mobilio e ad altre parti dell’immobile interessate dallo spandimento dell’acqua.
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