Cassazione Penale, Ordinanza n. 21749/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo attinente alla prescrizione. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente calcolato il termine prescrizionale del reato di tentata estorsione contestato al capo B, includendo la sospensione di 63 giorni legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo la difesa, tale sospensione non sarebbe stata applicabile al caso concreto, perché nel periodo interessato non si sarebbe svolta alcuna attività processuale che dovesse essere rinviata o sospesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che, anche senza considerare l'eventuale sospensione Covid, il reato di tentata estorsione, consumato sino al 6/5/2017, si prescrive in 8 anni e 4 mesi e che tale termine sarebbe decorso solo il 6/9/2025, quindi non ancora maturato alla data della decisione. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Il riferimento al reato di tentata estorsione implica il richiamo alla fattispecie di estorsione; la Corte si limita a usarla come base per il calcolo del termine prescrizionale.
art. 56 c.p.
La contestazione riguarda un tentativo di estorsione; la Corte considera la data di consumazione del tentativo ai fini del decorso della prescrizione.
art. 159 c.p.
La difesa contesta la sospensione del termine prescrizionale per l'emergenza Covid; la Corte ritiene però decisivo che, anche senza tale sospensione, la prescrizione non sia maturata.
art. 616 c.p.p.
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso fondato esclusivamente sulla prescrizione è manifestamente infondato quando, anche espungendo il periodo di sospensione contestato, il termine prescrizionale non risulta ancora decorso alla data della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza preclude la possibilità di rilevare d'ufficio eventuali cause estintive maturate successivamente alla sentenza di appello.
- Ai fini della prescrizione del tentativo, la decorrenza va collegata alla cessazione della consumazione del reato tentato, secondo i termini ordinari applicabili alla fattispecie base, salvo sospensioni effettivamente incidenti sul relativo computo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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