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Sentenza

Sentenza n. 1407/2026 - Milano, Sezione 4

per l'accertamento previa, occorrendo, disapplicazione e/o annullamento delle determinazioni di rigetto (in ipotesi adottate e/o frattanto intervenute) da parte dell'Istituto previdenziale, del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, e per la conseguente condanna delle amministrazioni convenute a provvedere al ricalcolo dell'indennità di buonuscita dovuta, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui alla sopra citata norma.

Giustizia amministrativa202401279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, espresso o tacito, del riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, tutti ex dipendenti del Corpo della Polizia penitenziaria collocati in quiescenza a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi, hanno chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente ricalcolo dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno sull'ultimo stipendio. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha contestato nel merito la pretesa, sostenendo che il beneficio non sarebbe applicabile al personale della Polizia penitenziaria, che i dati necessari avrebbero dovuto essere trasmessi dall'amministrazione di appartenenza, che l'applicazione della disciplina richiederebbe il previo pagamento della contribuzione previdenziale e che la domanda di pensionamento presentata oltre il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti determinerebbe la decadenza dal beneficio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS, ritenendo che l'Istituto sia il soggetto passivo dell'obbligo relativo alla corretta erogazione del trattamento di fine servizio. Nel merito ha accolto il ricorso collettivo. Ha ritenuto provato, in assenza di contestazione, che i ricorrenti fossero stati collocati a riposo a domanda dopo aver maturato i requisiti previsti. Ha aderito all'orientamento secondo cui l'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 si applica anche agli ex appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e anche quando la domanda di quiescenza sia stata presentata oltre il 30 giugno dell'anno di maturazione delle anzianità richieste. Il beneficio deriva direttamente dalla legge e non da un'inammissibile interpretazione estensiva: la Polizia penitenziaria rientra tra le forze di polizia ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. n. 121/1981. Il riferimento all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto inconferente, poiché tale disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non impedisce il riconoscimento del beneficio ai fini dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno non è perentorio e la legge non collega al suo superamento alcuna decadenza. L'INPS è stato quindi obbligato a ricalcolare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, oltre alla rifusione delle spese di lite per € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche agli ex appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria collocati in quiescenza a domanda, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

  • art. 16, comma 2, l. n. 121/1981

    La disposizione è utilizzata per ricomprendere il Corpo di Polizia penitenziaria nella categoria delle forze di polizia cui si applica il beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997

    si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile

    La disposizione sul previo pagamento della contribuzione previdenziale opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non esclude il riconoscimento dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita.

Massime di principio

  • Il beneficio previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 si applica anche agli ex dipendenti del Corpo della Polizia penitenziaria, in quanto appartenenti alle forze di polizia, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza dal beneficio dei sei scatti stipendiali, in mancanza di un'espressa previsione legislativa in tal senso.
  • L'INPS è legittimato passivamente nelle controversie aventi a oggetto la corretta liquidazione del trattamento di fine servizio, anche quando gli elementi necessari al calcolo debbano essere acquisiti dall'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio.
  • L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, relativo al previo pagamento della contribuzione per i sei scatti, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non impedisce il riconoscimento del beneficio ai fini dell'indennità di buonuscita.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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