Cassazione Civile, Ordinanza n. 13706/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale avviato contro un'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria e l'aveva condannata alle spese. La parte istante ha dedotto che la Corte avrebbe erroneamente omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante la relativa richiesta. L'azienda sanitaria ha resistito sostenendo che non vi fosse alcun errore materiale. La Corte ha verificato il contenuto degli atti del giudizio di cassazione e ha rilevato che non risultava formulata, in quel grado, alcuna istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c., essendosi il difensore limitato a chiedere la condanna alle spese e ai compensi. Ha aggiunto che la domanda di distrazione deve essere proposta nel medesimo grado in cui si chiede la condanna alle spese, non potendo essere utilmente richiamata quella eventualmente proposta in un diverso grado di merito. Ha quindi escluso che l'omissione integrasse errore materiale e ha rigettato l'istanza di correzione. Quanto alle spese del procedimento di correzione, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui in tale procedimento, per la sua natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile soccombenza e non può disporsi la liquidazione delle spese, anche se la parte resistente si oppone all'istanza.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di correzione dell'ordinanza n. 27515/2023, ritenendo insussistente l'errore materiale denunciato. In particolare, ha accertato che nel giudizio di cassazione non era stata proposta alcuna domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., sicché non vi era omissione emendabile. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, affermando che in tale procedimento non è ravvisabile soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La decisione finale è quindi di rigetto, con nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
"nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente"
La distrazione delle spese a favore del difensore con procura può essere disposta solo se espressamente richiesta nello stesso grado di giudizio in cui viene pronunciata la condanna alle spese; non è sufficiente una richiesta formulata in un grado diverso.
art. 91 c.p.c.
Nel procedimento di correzione di errore materiale non può essere liquidato alcun carico di spese perché non è configurabile una situazione di soccombenza, neppure quando la parte resistente si opponga all'istanza.
artt. 287 c.p.c., 288 c.p.c. e 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a modificare l'assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere.
Massime di principio
- La distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. deve essere chiesta espressamente nel medesimo grado di giudizio in cui viene pronunciata la condanna alle spese; in mancanza, il giudice non può disporla in sede successiva né desumerla da richieste formulate in altri gradi.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non è configurabile una soccombenza in senso tecnico e, pertanto, non possono essere liquidate le spese processuali, anche se la controparte si costituisca e si opponga all'istanza.
- L'errore materiale correggibile presuppone un effettivo errore obiettivo del provvedimento; se la censura mira in realtà a introdurre una statuizione non richiesta o non risultante dagli atti del relativo grado, la correzione non è ammissibile.
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