Parere n. 1863/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dai signori Raffaele Francesco Padrone e Immacolata Padrone contro il Comune di Matera e nei confronti del Condominio di via Lupo Protospata n. 60 di Matera per l’annullamento dell’ordinanza commissariale n. 325/2024 del 26 novembre 2024, notificata in pari data, avente ad oggetto “ordinanza contingibile e urgente a salvaguardia della privata e pubblica incolumità – immobile sito in Matera alla Via Lupo Protospata n. 60”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento dell’ordinanza commissariale n. 325/2024 del 26 novembre 2024, recante dichiarazione temporanea di inagibilità e ordine di sgombero dell’immobile di via Lupo Protospata n. 60 a Matera.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, proprietari di due unità immobiliari nello stabile, impugnano l’ordinanza commissariale n. 325/2024 che ha dichiarato temporaneamente inagibile l’edificio, ordinato lo sgombero e richiesto una relazione strutturale condominiale entro tre mesi. Deducevano: l’assenza dei presupposti per la revoca dei precedenti provvedimenti e per una nuova ordinanza urgente, nonché l’inesistenza del pericolo alla luce delle perizie da loro prodotte e della scheda dei Vigili del fuoco; lo sviamento, perché il dissidio condominiale sarebbe stato impropriamente assunto a ragione del provvedimento e l’ordinanza avrebbe riprodotto precedenti atti; la violazione della partecipazione procedimentale; l’insussistenza delle condizioni dell’art. 54, comma 4, TUEL; la sproporzione dello sgombero e dell’interdizione dell’accesso rispetto all’obiettivo di svolgere indagini; l’incompetenza del Commissario prefettizio a dichiarare l’inagibilità, oltre all’assenza dei presupposti sostanziali dell’art. 26 d.P.R. 380/2001; infine, l’illegittimità della richiesta di una perizia affidata dal Condominio secondo le maggioranze di legge, ritenendo sufficiente quella commissionata da un singolo proprietario. In via preliminare occorreva inoltre verificare la procedibilità e l’ammissibilità del ricorso, anche in relazione a un giudizio dinanzi al TAR menzionato dall’Amministrazione.
Il parere
Il ricorso è procedibile e ammissibile: la relazione ministeriale e le controdeduzioni sono state regolarmente depositate ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 1199/1971; il giudizio dinanzi al TAR riguardava un diverso provvedimento ed era stato promosso da soggetti diversi, e si era comunque concluso con improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Nel merito, il Consiglio di Stato respinge tutte le censure. Quanto alla dedotta assenza di ragioni nuove e di pericolo, l’ordinanza dà conto di elementi sopravvenuti e persistenti: il crollo di un immobile nella stessa via, l’inagibilità per dissesto statico dell’edificio attiguo, la mancata esecuzione delle indagini approfondite richieste e le cautele previste dalle N.T.A. per edifici esistenti in zone di criticità geologica. Le perizie asseverate dei ricorrenti sono valutazioni tecniche di parte, non vincolanti per l’Amministrazione, che può e deve richiedere ulteriori verifiche quando emergano nuovi elementi di rischio; l’assenza di danni verificatisi non prova l’assenza del pericolo, e il principio di massima precauzione giustifica l’intervento a tutela dell’incolumità. Il dissidio condominiale non è stato usato per privilegiare una parte privata, ma rendeva non dirimente la perizia commissionata dal singolo condomino; è legittima la richiesta di una relazione corredata da indagini strumentali e diagnostiche e affidata dal Condominio secondo le maggioranze di legge. La censura partecipativa è infondata perché l’eccezionalità e l’estrema urgenza dell’intervento per rischio di crollo sono incompatibili con le ordinarie garanzie procedimentali, inclusa la comunicazione di avvio. Lo sgombero è proporzionato al pericolo di crollo di un edificio adibito ad abitazione, nelle more delle indagini e degli interventi di consolidamento. È infine infondata la censura di incompetenza: la dichiarazione temporanea di inagibilità è parte dell’ordinanza contingibile e urgente, non espressione dell’ordinario potere amministrativo, e resta efficace sino al deposito di un’idonea relazione strutturale. Il parere conclusivo è per il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Procedibilità e ammissibilità
Il ricorso è procedibile, essendo completo degli atti previsti dall’art. 11 d.P.R. 1199/1971 e depositate tempestivamente le controdeduzioni. È ammissibile perché il giudizio giurisdizionale indicato dall’Amministrazione riguardava un diverso provvedimento ed era stato promosso da soggetti diversi; quel giudizio si era inoltre concluso con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Primo motivo - Presupposti, rischio e sopravvenienze
La censura è infondata. L’ordinanza dà conto di fatti ed elementi sopravvenuti o persistenti che giustificano l’intervento e impediscono di considerarlo una mera riproduzione dei precedenti provvedimenti. Le perizie dei ricorrenti sono atti tecnici di parte e non vincolano l’Amministrazione, tenuta a verificare ulteriormente il rischio in presenza di nuovi elementi; la mancata verificazione di un danno non dimostra l’assenza di pericolo.
Secondo motivo - Sviamento e perizia del singolo condomino
La censura di sviamento è infondata: il contrasto tra proprietari è stato considerato per valutare l’attendibilità e la non decisività della perizia commissionata da una delle parti, non per favorire uno degli interessi privati. È quindi legittima la richiesta di una relazione supportata da indagini strumentali e diagnostiche e conferita dal Condominio secondo le maggioranze di legge.
Terzo motivo - Partecipazione procedimentale
La censura è infondata. L’eccezionalità e la necessità di estrema celerità dell’intervento per un pericolo di crollo o per la pubblica incolumità sono incompatibili con le garanzie procedimentali ordinarie, compresa la comunicazione di avvio.
Quarto motivo - Presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente
La censura è respinta alla luce degli elementi di rischio indicati nell’ordinanza e della mancata esecuzione delle indagini approfondite. Il principio di massima precauzione consente di intervenire anche prima che il rischio si sia tradotto in un danno effettivo.
Quinto motivo - Proporzionalità
La censura è infondata. In presenza del rischio di crollo di un edificio adibito ad abitazione, lo sgombero è misura adeguata nelle more delle indagini e degli interventi edilizi necessari al consolidamento.
Sesto motivo - Competenza e dichiarazione di inagibilità
La censura è respinta. La dichiarazione temporanea di inagibilità è contenuta in un’ordinanza contingibile e urgente ed è adottata nell’ambito di un potere eccezionale, non dell’ordinario esercizio dei poteri amministrativi. La misura è inoltre temporanea, essendo destinata a cessare con il deposito di un’idonea relazione strutturale.
Settimo motivo - Relazione strutturale conferita dal Condominio
La censura è infondata. In ragione del contrasto tra i proprietari, la relazione del tecnico incaricato da un singolo condomino non è sufficiente; l’Amministrazione può richiedere che l’incarico sia conferito dal Condominio secondo le maggioranze previste dalla legge e che la relazione sia corroborata da indagini strumentali e diagnostiche.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
la relazione istruttoria ministeriale è stata regolarmente trasmessa e i ricorrenti hanno depositato le controdeduzioni nel termine di venti giorni dalla ricezione, come consentito dalla procedura.
La regolare trasmissione della relazione ministeriale e il deposito delle controdeduzioni entro venti giorni integrano gli adempimenti procedurali che consentono la procedibilità del ricorso straordinario.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Tali dichiarazioni sono atti tecnici di parte, soggetti alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non vincolanti per essa: l’Amministrazione non solo ha facoltà di sollecitare verifiche ulteriori, ma vi è tenuta quando sopravvengano fatti nuovi che modifichino il contesto di rischio.
La disposizione è invocata dai ricorrenti in relazione alla revoca dei precedenti provvedimenti; il Consiglio di Stato ritiene che l’ordinanza impugnata sia giustificata da fatti ed elementi sopravvenuti e non costituisca una mera riproduzione del precedente ordine. Il passaggio riportato precisa inoltre che le valutazioni tecniche di parte non vincolano l’Amministrazione quando il contesto di rischio muta.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, l'eccezionalità e la necessità di estrema celerità dell'intervento ex art. 54 del TUEL per pericolo di crollo o pubblica incolumità rendono incompatibili le garanzie procedimentali ordinarie, come la comunicazione di avvio.
La natura eccezionale e l’urgenza dell’intervento contingibile e urgente per rischio di crollo o pericolo per la pubblica incolumità rendono incompatibile l’applicazione delle garanzie procedimentali ordinarie, inclusa la comunicazione di avvio.
art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000
E’ evidente che trattasi di un provvedimento eccezionale adottato nell’ambito di una ordinanza contingibile e urgente, e non dell’ordinario esercizio dei poteri amministrativi.
La competenza residuale dirigenziale relativa all’ordinario esercizio dei poteri amministrativi non esclude l’adozione, da parte del Commissario prefettizio, della dichiarazione temporanea di inagibilità inserita in un’ordinanza contingibile e urgente.
art. 26 d.P.R. 380/2001
E’ evidente che trattasi di un provvedimento eccezionale adottato nell’ambito di una ordinanza contingibile e urgente, e non dell’ordinario esercizio dei poteri amministrativi. Tra l’altro la dichiarazione di inagibilità contenuta nell’ordinanza ha, coerentemente con la natura contingente dell’ordinanza stessa, natura temporanea “sino alla data del deposito di idonea relazione strutturale”.
La dichiarazione di inagibilità esaminata è temporanea e inserita in un’ordinanza contingibile e urgente; il parere respinge la censura relativa all’asserita incompetenza e ai presupposti sostanziali, senza formulare una ricostruzione autonoma e generale dell’art. 26.
Massime di principio
- Le relazioni tecniche prodotte da un privato sono valutazioni di parte e non vincolano l’Amministrazione; quando sopravvengono fatti idonei a modificare il contesto di rischio, l’Amministrazione può e deve acquisire ulteriori verifiche.
- In materia di pubblica incolumità, l’assenza di un danno già verificatosi non equivale alla certezza dell’assenza di pericolo: il principio di precauzione può giustificare misure preventive anche prima che il rischio si concretizzi.
- L’esigenza di estrema celerità connessa a un rischio di crollo o a un pericolo per la pubblica incolumità può rendere incompatibili le ordinarie garanzie partecipative, compresa la comunicazione di avvio del procedimento.
- La proporzionalità dello sgombero va valutata rispetto alla gravità del rischio: il pericolo di crollo di un edificio abitato può giustificare l’allontanamento temporaneo degli occupanti nelle more delle indagini e dei lavori di consolidamento.
- Una dichiarazione temporanea di inagibilità inserita in un’ordinanza contingibile e urgente appartiene all’esercizio del potere eccezionale e non, per ciò solo, all’ordinario esercizio delle competenze dirigenziali.
Ordinanza urgente di inagibilità e sgombero di un edificio a Matera
Il parere esamina il ricorso straordinario di due proprietari contro l’ordinanza commissariale n. 325/2024 del 26 novembre 2024, relativa allo stabile condominiale di via Lupo Protospata n. 60. Il provvedimento ha dichiarato temporaneamente inagibile l’immobile, disposto lo sgombero e richiesto una relazione strutturale condominiale entro tre mesi.
Premesse e successione dei provvedimenti
Dal 2021 il Comune aveva adottato provvedimenti urgenti in relazione alla potenziale pericolosità dell’edificio: dapprima l’ordinanza di sgombero n. 3009 del 16 luglio 2021; poi la revoca n. 237 del 24 maggio 2023, disposta dopo l’ottemperanza alla prima ordinanza; infine, nel 2023 e nel 2024, la sospensione dell’efficacia della revoca con le ordinanze n. 390 del 4 agosto 2023 e n. 240 del 5 maggio 2024. L’ordinanza n. 325/2024 ha rilevato che la precedente revoca si fondava su una dichiarazione asseverata non accompagnata da indagini strumentali e proveniente dal tecnico di un singolo condomino. Ha inoltre considerato persistente il rischio strutturale e impossibile lo svolgimento di indagini approfondite a causa del comportamento del condomino dissenziente.
Questioni preliminari
La Sezione ha ritenuto il ricorso procedibile, perché la relazione ministeriale è stata trasmessa e i ricorrenti hanno depositato le controdeduzioni entro il termine di venti giorni previsto dalla procedura. Ha escluso anche l’inammissibilità: il ricorso davanti al TAR menzionato dall’Amministrazione riguardava un diverso provvedimento ed era stato proposto da soggetti diversi; il relativo giudizio si era concluso con la sentenza n. 296 del 13 maggio 2025, di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Rischio strutturale e presupposti dell’intervento
La Sezione ha respinto le contestazioni sull’assenza di ragioni nuove e sulla pretesa sicurezza dell’edificio. L’ordinanza impugnata richiamava il crollo, il 30 luglio 2023, di un immobile nella stessa via, la dichiarazione di inagibilità dell’edificio attiguo per dissesto statico e le risultanze dei Vigili del fuoco, nonché la mancata esecuzione delle indagini approfondite richieste e l’applicabilità delle cautele dell’art. 56 delle N.T.A. agli edifici esistenti in aree di criticità geologica. Tali elementi escludono che il nuovo provvedimento sia una mera ripetizione dell’ordinanza del 2021.
Le perizie asseverate prodotte dai ricorrenti sono atti tecnici di parte, soggetti alla valutazione dell’Amministrazione e non vincolanti. In presenza di fatti nuovi che incidono sul quadro di rischio, l’Amministrazione può e deve promuovere verifiche ulteriori. Il decorso del tempo senza danni non dimostra che il pericolo sia inesistente: il principio di precauzione consente di intervenire a tutela dell’incolumità anche prima che il rischio si concretizzi in un danno.
Sviamento e incarico per la relazione strutturale
Il dissidio tra i condomini non è stato utilizzato per favorire uno degli interessi privati, ma per valutare come non decisiva la relazione commissionata da uno solo dei proprietari. La richiesta di una relazione basata su indagini strumentali e diagnostiche, conferita dal Condominio secondo le maggioranze di legge, è stata ritenuta coerente con la necessità di un accertamento attendibile e condiviso. Per queste ragioni è stata respinta anche la censura diretta contro tale prescrizione.
Partecipazione, proporzionalità e competenza
La comunicazione di avvio e le ordinarie garanzie partecipative sono state ritenute incompatibili con l’eccezionalità e l’estrema celerità richieste da un intervento per pericolo di crollo o per la pubblica incolumità; il parere richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, n. 4511/2025 e sez. V, n. 245/2026. Lo sgombero è stato giudicato proporzionato al rischio di crollo di un edificio adibito ad abitazione, nelle more delle indagini e degli interventi di consolidamento.
La dichiarazione di inagibilità è stata considerata parte di un’ordinanza contingibile e urgente, quindi espressione di un potere eccezionale e non dell’ordinario esercizio delle funzioni amministrative. La sua efficacia è temporanea e destinata a cessare con il deposito di un’idonea relazione strutturale.
Conclusione
La Sezione ha respinto tutte le censure e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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