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Sentenza

Sentenza n. 494/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n.545 del 9.09.2024 resa dal Tribunale di Ancona Sezione Lavoro nel giudizio r.g. 856/2024;

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione ed era stata prodotta l'attestazione di formazione del giudicato. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale né corrisposto le somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, poiché l'Amministrazione non aveva eseguito la sentenza del giudice del lavoro e non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico nei successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto sulla base di tale disposizione il diritto della ricorrente al beneficio e alle somme corrispondenti per gli anni scolastici accertati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità del ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di specifiche contestazioni o ragioni ostative dedotte dall'Amministrazione, integra inottemperanza e impone all'Amministrazione di adempiere integralmente al giudicato, salvo lo scomputo delle somme già eventualmente corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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