Cassazione Penale, Sentenza n. 2590/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento commessi il 20/10/2013. Denunciava: (1) nullità per omessa notifica del nuovo decreto di citazione in appello del 7/7/2020 al nuovo difensore (avv. Contu), nonostante la nomina fosse stata inviata tramite PEC il 18/3/2020; (2) vizio di motivazione rispetto alla fattispecie di danneggiamento, per mancata indicazione delle espressioni minacciose e della concreta entità del danno; (3) errata esclusione del verbale di interrogatorio reso dopo l'avviso ex art. 15‑bis c.p.p. e acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla documentazione risultava la nomina del nuovo difensore trasmessa via PEC il 18/3/2020 e inserita nel fascicolo/c.d. verbale dell'udienza del 26/3/2020, per cui l'atto era pervenuto alla cancelleria. Tuttavia l'omessa notificazione del nuovo decreto di citazione per l'udienza del 24/9/2020 al difensore di fiducia ha reso la situazione processuale viziata. Considerata la decorrenza dei termini e i periodi di sospensione, è intervenuta l'estinzione dei reati per prescrizione. Non sussistono elementi tali da giustificare un'assoluzione nel merito. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con la formula "il reato è estinto per prescrizione".
Norme richiamate
Codice di procedura penale
artt. 15‑bis, 125, 177, 178, 179, 192, 513, 601
Usate per valutare i profili di/nullità e ammissibilità degli atti difensivi, l'utilizzabilità dei verbali, i requisiti della motivazione e le notifiche degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che la nomina tramite PEC inserita nel fascicolo sia effettivamente pervenuta alla cancelleria ma che l'omessa notifica del nuovo decreto d'udienza al difensore ha inciso sul diritto di difesa.
Decreto‑legge n. 18/2020
Richiamato nel motivo relativo alle modifiche procedurali adottate in emergenza Covid per il differimento delle udienze; rileva per la sequenza dei decreti di fissazione dell'udienza d'appello.
Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito
art. 23, comma 8 (conv. Legge 18/12/2020 n.176) e successive modificazioni
Consentiva la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; da ciò è derivata la decisione sulla base degli atti scritti.
Norme di coordinamento (disp. att. c.p.p.)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti di impugnazione e le eccezioni dedotte in cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019
Richiamate per il principio che, in presenza di causa di estinzione del reato, la Corte di legittimità non provvede a riesaminare profili di merito se non emergono dagli atti circostanze assolutamente incontrovertibili; e per l'orientamento secondo cui la presenza di atti nel fascicolo consente di ritenere la loro effettiva ricezione dalla cancelleria.
Massime di principio
- La nomina del difensore inviata via PEC e inserita nel fascicolo può essere considerata come pervenuta alla cancelleria, purché sia effettivamente presente negli atti processuali e tempestivamente visibile al giudice.
- L'omessa notifica di un decreto d'udienza al difensore di fiducia può integrare un vizio procedurale rilevante, con conseguenze potenzialmente decisive se nel frattempo si verifica l'estinzione del reato per prescrizione.
- Quando il ricorso porta a constatare una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) la Cassazione annulla senza rinvio; in tale ipotesi non procede a un riesame del merito salvo che emergano dagli atti elementi incontrovertibili che impongano l'assoluzione.
- Per ottenere una pronuncia favorevole sul merito in sede di legittimità è necessario che le circostanze esimenti o i vizi siano documentate in modo assolutamente non contestabile dagli atti (standard 'ictu oculi').
- In situazioni di emergenza (es. normativa COVID) è opportuno depositare e documentare tempestivamente le nomine difensive e richiedere espressamente la comunicazione delle nuove date per evitare problemi di notifica e rischio di estinzione dei reati.
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