Cassazione Penale, Sentenza n. 42159/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha dichiarato il non luogo a provvedere con riguardo al riconoscimento della continuazione tra due sentenze del Tribunale di Catanzaro (6/4/2016 e 20/7/2020) già oggetto di separata accoglienza, e ha rigettato la richiesta di continuazione fra i reati giudicati con quelle sentenze e quelli della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 4/4/2007. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 81 c.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato documenti e dichiarazioni prodotti (provvedimenti non irrevocabili, interrogatori, dichiarazioni di Bruzzese Franco, ecc.) dai quali, a suo dire, emergerebbe un medesimo disegno criminoso che legava le condotte tra il 2004-2005 e il periodo 2012-2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro abbia motivato adeguatamente il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati del 2007 e quelli del periodo 2012-2015, fondandosi su elementi quale il consistente intervallo temporale tra le fattispecie, l'eterogeneità dei reati e il fatto che i reati già unificati erano stati commessi in epoca successiva all'espiazione di pene riferite ad altri fatti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per collegare reati-fine a reati associativi, è necessario provare che i reati-fine fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; nel caso di specie tale condizione non è stata dimostrata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione: la decisione applica il principio che, soprattutto tra reati associativi e reati-fine, occorre dimostrare che i reati-fine fossero programmati all'atto dell'ingresso nel sodalizio; in mancanza di tale prova la continuazione non trova riconoscimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza di legittimità citata (es.: Sez.1, n.23818/2020; Sez.1, n.1534/2017; Sez.1, n.37041/2019)
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017; Sez. 1, n. 37041 del 2019
Principio consolidato che richiede prova puntuale del vincolo di continuazione tra associazione e reati-fine: il giudice deve accertare che i reati-fine fossero programmati all'atto della determinazione a entrare nel sodalizio; il Tribunale ha applicato questo orientamento.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati associativi e reati-fine è necessario dimostrare che i reati-fine fossero già programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; la mera appartenenza temporale o la partecipazione all'associazione non sono sufficienti.
- Se una parte dell'istanza di continuazione è già stata accolta in sede separata e non impugnata, il giudice dell'esecuzione può dichiarare il non luogo a provvedere su quella parte e limitarsi alle questioni residue.
- Documenti o provvedimenti non irrevocabili e dichiarazioni di terzi devono essere chiaramente riferibili all'imputato per modificare la valutazione sulla sussistenza di un medesimo disegno criminoso; la loro mera esistenza non obbliga il giudice a riconoscere la continuazione.
- In sede di motivazione è sufficiente una valutazione logica e complessiva delle ragioni: il giudice non è tenuto a confutare punto per punto ogni documento prodotto, ma la decisione deve risultare coerente e motivata rispetto ai fatti decisivi.
- Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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