Sentenza del 07/03/2016 n. 582 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta sulla pubblicità - insegna - insegna di esercizio - sede principale e sede secondaria - distributori automatici - esenzione - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Le insegne apposte sui distributori automatici sono state ritenute soggette all'imposta sulla pubblicità, poiché non qualificabili come insegne di esercizio esenti. Il distributore automatico è stato considerato un bene strumentale all'attività e non una sede secondaria autonoma, mancando una struttura minimale operativa composta da mezzi personali e strumentali. L'esenzione, pertanto, non è stata riconosciuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità delle insegne apposte sui distributori automatici, sostenendo che tali indicazioni potessero essere qualificate come insegne di esercizio e, quindi, beneficiare dell'esenzione prevista per le insegne installate presso la sede principale o una sede secondaria dell'attività. La questione centrale riguardava la possibilità di considerare il distributore automatico come sede secondaria dell'impresa.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle insegne di esercizio
L'esenzione riguarda le insegne di esercizio installate presso la sede principale o una sede secondaria dell'attività, non qualsiasi elemento pubblicitario collocato su un bene strumentale.
Massime di principio
- Un distributore automatico non costituisce di per sé una sede secondaria dell'impresa: occorre verificare la presenza di una struttura organizzata minima, con personale e mezzi strumentali idonei allo svolgimento dell'attività.
- Le insegne apposte su beni strumentali o apparecchiature automatiche possono essere considerate messaggi pubblicitari soggetti a imposta, anche se identificano l'attività del proprietario.
- L'esenzione prevista per le insegne di esercizio deve essere interpretata restrittivamente e richiede che l'insegna sia collegata a una sede effettiva, principale o secondaria, dell'attività.
- La mera collocazione fisica di un'apparecchiatura in un luogo aperto al pubblico non dimostra l'esistenza di una sede secondaria: è necessario accertare autonomia organizzativa e operativa.
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