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Sentenza

Sentenza n. 12583/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. nr. -OMISSIS- del 4 aprile 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 22 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202411179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato a seguito della valutazione negativa di precedenti penali della richiedente e del coniuge convivente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto difetto di motivazione ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che il procedimento penale a suo carico era stato definito con pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto e che gli addebiti riguardanti il coniuge non avrebbero potuto produrre effetti negativi sulla sua posizione, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale. Ha inoltre contestato il mancato riscontro alle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Nel procedimento erano emersi, a carico della ricorrente e del coniuge, fatti relativi a un furto aggravato definito per particolare tenuità del fatto, nonché, a carico del solo coniuge, un decreto penale esecutivo per furto tentato. La ricorrente ha infine richiamato il proprio stabile inserimento sociale, l'occupazione e l'assenza di pericolosità sociale; nel corso del giudizio ha dedotto anche l'intervenuto divorzio, successivo al diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, fondata sulla considerazione complessiva dei precedenti per furto riguardanti la ricorrente e il nucleo familiare, quali indicatori della personalità e dell'affidabilità dell'aspirante cittadina. Il giudice ha chiarito che, nel procedimento di naturalizzazione, i precedenti non devono essere valutati atomisticamente, ma nel loro insieme, considerando natura, periodicità e reiterazione dei fatti, nell'ambito del decennio antecedente la domanda, quale periodo di osservazione della condotta. La definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto non impedisce la valutazione amministrativa dei fatti storici come elementi sintomatici dell'indole del richiedente, poiché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Il principio di personalità della responsabilità penale non è stato ritenuto violato, perché il diniego riguardava una valutazione amministrativa complessiva della richiedente e del suo nucleo familiare, non l'estensione di una sanzione penale per fatto altrui; inoltre, la ricorrente risultava coinvolta nei medesimi fatti del primo procedimento. Il precedente del coniuge relativo al furto tentato è stato ritenuto rilevante anche in ragione della pena edittale, superiore alla soglia prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992 per i reati ostativi alla cittadinanza iure matrimonii. Il successivo divorzio è stato considerato irrilevante perché sopravvenuto rispetto al diniego e, quindi, non valutabile dall'Amministrazione al momento della decisione. È stata respinta anche la censura relativa al preavviso di diniego, poiché il Ministero aveva preso in considerazione le osservazioni difensive, richiamandole nella motivazione. Lo stabile inserimento sociale, l'occupazione e l'assenza di pericolosità sono stati ritenuti condizioni ordinarie e minime, non sufficienti a superare gli elementi negativi emersi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza per naturalizzazione richiede, oltre alla residenza legale decennale, una valutazione qualitativa della condotta mantenuta nel periodo di osservazione e dell'integrazione dell'aspirante nella comunità nazionale.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    La soglia edittale prevista dalla disposizione individua un'area di reati immediatamente ostativi alla concessione della cittadinanza iure matrimonii; tale parametro è stato utilizzato come elemento di particolare rilievo nella valutazione amministrativa della domanda per naturalizzazione.

  • art. 5 l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza al coniuge di cittadino italiano e costituisce il termine di raffronto per evidenziare la rilevanza dei reati ostativi anche nel diverso procedimento di naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego assolve alla funzione partecipativa quando le osservazioni dell'interessato siano effettivamente esaminate e richiamate nella motivazione del provvedimento finale.

  • art. 4, comma 3, T.U. immigrazione

    I requisiti per l'ingresso e il soggiorno regolare non equivalgono al più intenso requisito di affidabilità richiesto per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, T.U. immigrazione

    Lo stabile inserimento lavorativo e sociale, pur rilevante per il soggiorno, rappresenta per la naturalizzazione una condizione minima e ordinaria, non decisiva rispetto a elementi negativi relativi alla condotta.

  • artt. 624 e 625 c.p.

    I fatti di furto aggravato costituiscono elementi storici valutabili dall'Amministrazione, anche quando il procedimento penale si sia concluso per particolare tenuità del fatto.

  • artt. 56 e 624 c.p.

    Il fatto di furto tentato contestato al coniuge è stato considerato, in ragione della relativa gravità edittale, quale elemento rilevante nella valutazione dell'affidabilità della richiedente e del nucleo familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità valutativa e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull'affidabilità dell'aspirante, sulla sua personalità e sulla sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • I precedenti penali e i fatti oggetto di procedimento penale possono essere valutati come elementi storici e indicatori della condotta dell'aspirante anche quando il procedimento si sia concluso con una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, perché la valutazione amministrativa della affidabilità è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • La valutazione della domanda di naturalizzazione può considerare, insieme ai fatti riferibili direttamente al richiedente, gli elementi riguardanti il coniuge e il nucleo familiare, quando essi siano utilizzati non per estendere una responsabilità penale altrui, ma per formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità complessiva e sul possibile impatto dell'ammissione nella comunità nazionale.
  • Il decennio antecedente la domanda di cittadinanza per naturalizzazione costituisce non soltanto il requisito quantitativo della residenza legale, ma anche un periodo qualitativo di osservazione nel quale l'aspirante deve dimostrare una condotta priva di mende significative.
  • Circostanze quali stabile occupazione, integrazione sociale e assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie e minime per il soggiorno regolare e per la presentazione della domanda di naturalizzazione; non sono, da sole, idonee a neutralizzare elementi concreti e attuali di inaffidabilità.
  • Le circostanze sopravvenute dopo l'adozione del diniego, come il divorzio dal coniuge, non possono essere imputate all'Amministrazione come elementi non considerati nella decisione originaria, salva la possibilità di presentare una nuova domanda quando siano mutate le condizioni rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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