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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00370/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La lite origina da un giudizio di divisione dei beni relitti dai genitori tra più fratelli. Alcuni coeredi hanno chiesto: l'accertamento della nullità di un atto di liberalità del de cuius del 1990 per difetto di forma, o in subordine per indeterminabilità dell'oggetto, o ancora per falsità/apocrifia; lo scioglimento della comunione ereditaria; la condanna del coerede che godeva in via esclusiva di alcuni beni al pagamento dei frutti percepiti. Il convenuto ha resistito alla domanda relativa alla scrittura privata e ai frutti, non opponendosi alla divisione, e in via riconvenzionale ha chiesto di accertare l'usucapione di alcuni immobili da lui costruiti o, in subordine, un credito verso la massa ereditaria per il valore delle costruzioni. In appello il soccombente ha impugnato la decisione di merito sostenendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: alcuni fabbricati esclusi dalla massa ereditaria perché ritenuti abusivi sarebbero in realtà urbanisticamente ed ediliziamente regolari, come emergente da un accertamento di conformità comunale depositato nel giudizio d'appello. Uno dei resistenti ha inoltre chiesto rimessione in termini per il tardivo controricorso, deducendo di essere stato indotto in errore dalla comunicazione del difensore avversario circa la mancata iscrizione a ruolo del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura sulla divisione ereditaria né sulla regolarità urbanistica degli immobili, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha anche respinto la richiesta di rimessione in termini del controricorrente che aveva notificato tardivamente il controricorso, rilevando che la parte avrebbe potuto iscrivere a ruolo e far valere la tardività del ricorso senza affidarsi alle rassicurazioni del difensore avversario. Quanto al ricorso principale, la Corte ha applicato l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., osservando che il ricorrente non aveva depositato nel termine la copia autentica della sentenza impugnata notificata, né risultava una relata di notifica, con conseguente improcedibilità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché i controricorrenti sono rimasti intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura era formulata come omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non ha esaminato il merito perché il ricorso era improcedibile.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare, entro il termine previsto, la copia autentica della sentenza impugnata con la prova della sua notificazione, se intervenuta; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 153, comma 2 c.p.c.

    La rimessione in termini richiede una causa non imputabile; non è concessa se la decadenza dipende da una scelta imprudente della parte che avrebbe potuto attivarsi tempestivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione del giudizio, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata notificata, quando la notificazione risulti intervenuta, comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La rimessione in termini non può essere concessa quando la decadenza sia imputabile alla parte che, ricevuta la notifica dell'atto, avrebbe potuto attivarsi tempestivamente senza affidarsi alle iniziative o rassicurazioni della controparte.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito, anche se formulati come omesso esame di un fatto decisivo.
  • La tardività del controricorso non sana né incide sulla causa di improcedibilità del ricorso principale; la parte può comunque essere considerata intimata se non ha tempestivamente resistito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditariaCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileSuccessioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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