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Ordinanza

Ordinanza n. 320/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202514889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di cittadinanza, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato, tra l'altro, la violazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992. Il giudice ha rilevato che, in sede cautelare, il provvedimento appare congruamente motivato mediante il richiamo a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata nel 2020 ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. e a carico della ricorrente. Ha inoltre osservato che il richiamo all'art. 6 della legge n. 91/1992 appare inconferente, poiché tale disposizione riguarda l'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5, mentre la domanda in esame era volta alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della medesima legge. Quanto al periculum in mora, la ricorrente non avrebbe allegato né adeguatamente circostanziato un pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Sul fumus, ha ritenuto non ravvisabili elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, poiché il diniego risultava, allo stato, correttamente e congruamente motivato con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 2020. Ha altresì considerato non pertinente la censura riferita all'art. 6 della legge n. 91/1992, trattandosi di domanda di cittadinanza per naturalizzazione e non per matrimonio. Sul periculum, ha escluso l'immediatezza di un pregiudizio grave e irreparabile, anche perché la ricorrente, in possesso di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, può permanere in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno e conserva le libertà, i diritti fondamentali e civili, la parità nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei servizi pubblici, nonché il diritto alla partecipazione politica locale nei limiti indicati dal giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; l'istanza è stata esaminata verificando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • artt. 444 e 445 c.p.p.

    Rilevano in quanto il diniego di cittadinanza richiama una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata a carico della ricorrente nel 2020.

  • art. 6 l. n. 91/1992

    Il giudice ha ritenuto inconferente il richiamo della ricorrente, poiché la disposizione disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5.

  • art. 5 l. n. 91/1992

    Individua la fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, distinta dalla naturalizzazione oggetto della domanda.

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza per naturalizzazione presentata dalla ricorrente.

  • art. 9 d.lgs. n. 286/1998

    Il giudice lo richiama per evidenziare la posizione del titolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e la conservazione di diritti e libertà nonostante il diniego della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il provvedimento di diniego della cittadinanza risulti, allo stato degli atti, congruamente motivato mediante il richiamo a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico dell'istante, in assenza di elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso.
  • La censura fondata sull'art. 6 della legge n. 91/1992 è inconferente quando la domanda riguarda la concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, poiché l'art. 6 disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio prevista dall'art. 5.
  • Il diniego della cittadinanza non determina, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare quando l'interessato disponga di un autonomo e idoneo titolo di soggiorno che gli consenta di permanere sul territorio nazionale e di conservare le libertà, i diritti fondamentali e civili e la parità nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei servizi pubblici.
  • Il periculum in mora non può essere riconosciuto in assenza di allegazione e adeguata circostanziazione di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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