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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41503/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'appello cautelare avverso gli arresti domiciliari per reati di favoreggiamento personale aggravato. Il ricorrente denunciava: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in particolare sulla (presunta) inconsapevolezza di Carmicino circa la caratura mafiosa del beneficiario del favoreggiamento (Cosimo Sciarabba); 2) sproporzione e eccessiva gravità della misura cautelare, chiedendo l'applicazione di una misura non detentiva per poter continuare a gestire l'associazione sportiva e lavorare a sostegno della famiglia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la censura relativa all'assenza di consapevolezza circa la caratura mafiosa non era stata proposta al Giudice per le indagini preliminari e pertanto non poteva essere introdotta nelle fasi successive (principio devolutivo dell'art. 310 c.p.p.); le censure sulla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare impugnano valutazioni di fatto e di merito, non sindacabili in Cassazione, dato che il Tribunale aveva motivatamente ritenuto assenti elementi di novità e confermato la pericolosità sociale del ricorrente. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola la tutela cautelare in appello; ha natura devolutiva: non possono essere proposte questioni nuove rispetto a quelle dedotte nell'istanza al primo giudice, salvo nullità assolute.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Disciplina l'istanza che deve essere proposta al giudice che ha adottato la misura (principio di devoluzione degli argomenti alla cognizione del primo giudice).

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Censura in cassazione relativa alla motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e ai limiti dei motivi ammessi in sede di legittimità; qui la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o relative a fatti non sindacabili.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti per la sintesi delle censure nella motivazione della sentenza (richiesto riepilogo strettamente necessario).

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede le autorizzazioni per l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per necessità lavorative; la mancata domanda specifica o la mancata allegazione di indigenza è elemento rilevato dal Tribunale nel respingere la richiesta di attenuazione della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità e prevedere il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 378 cod. pen. e art. 81, comma 2 c.p.

    art. 378 cod. pen.; art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norme sostanziali relative al reato contestato (favorenggiamento personale) e al concorso di persone nel reato; richiamate nel provvedimento genetico a fondamento dell'applicazione della misura.

  • art. 384-ter, primo comma, cod. pen.

    art. 384-ter, primo comma, cod. pen.

    Aggravante richiamata nella contestazione che ha inciso sulla gravità della prospettazione cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen. (e richiamo a ipotetica lett. 416-bis.1)

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; nel caso il GIP aveva escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine a tale aggravante, mentre l'accusa l'aveva prospettata.

Massime di principio

  • Non si possono introdurre in appello cautelare (art. 310 c.p.p.) questioni nuove che non siano state previamente dedotte al giudice che ha adottato la misura; la mancata deduzione al primo giudice rende la questione inammissibile nelle fasi successive.
  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di fatto o di merito (es. proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare): tali censure richiedono la dimostrazione di un vizio giuridico o di una motivazione manifestamente illogica, non un diverso apprezzamento degli elementi probatori.
  • Se si richiedono attenuazioni della misura cautelare per esigenze lavorative, è opportuno chiedere espressamente le autorizzazioni previste dall'art. 284 c.p.p. e documentare la situazione economica (indigenza) o la necessità lavorativa, altrimenti il giudice può ritenere l'elemento non provato.
  • Per evitare l'inammissibilità in sede di impugnazione, è strategico formulare compiutamente tutte le censure e i fatti rilevanti già nell'istanza rivolta al primo giudice (interrogatorio di garanzia/istanza di sostituzione della misura).
  • La conferma di misure cautelari trova solitamente fondamento in elementi di gravità del fatto e nella valutazione della pericolosità sociale; per contrastarla efficacemente occorrono elementi nuovi o dirompenti non già conosciuti al momento dell'adozione della misura.

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