Cassazione Penale, Ordinanza n. 32395/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna del G.U.P. del Tribunale di Milano a 2 anni di reclusione per reati tributari commessi, secondo l'imputazione, tra il 16 dicembre 2016 e il 30 luglio 2019. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem, limitatamente all'anno d'imposta 2016, sostenendo che vi fosse sovrapposizione con un procedimento parallelo relativo all'occultamento doloso della documentazione contabile della società e che ciò impedisse di contestare anche i capi B e C. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio di colpevolezza per omessa dichiarazione e indebita compensazione, assumendo che le ragioni dell'assoluzione dal capo A, relativo alla dichiarazione infedele, avrebbero dovuto valere anche per gli altri capi. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, perché il fatto oggetto del procedimento parallelo era eterogeneo rispetto ai reati contestati e perché le doglianze miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi: il ne bis in idem non operava perché la condotta del procedimento parallelo era diversa e aveva presupposti differenti rispetto ai reati tributari contestati; inoltre, la censura sul merito della responsabilità sollecitava una rivalutazione delle prove, non consentita in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato come norma incriminatrice per il capo B, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione fiscale.
art. 10 quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato come norma incriminatrice per il capo C, in relazione all'indebita compensazione mediante crediti inesistenti.
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato come fattispecie del capo A, rispetto alla quale l'assoluzione per mancato superamento della soglia di punibilità non è stata ritenuta estensibile agli altri reati.
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per affermare che la declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem non è violato quando il fatto oggetto del procedimento parallelo e quello oggetto del nuovo giudizio sono eterogenei e presentano presupposti strutturalmente diversi, anche se riferiti allo stesso contesto fattuale o allo stesso periodo d'imposta.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione alternativa delle prove o contrapporre al ragionamento del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, se la motivazione impugnata è razionale e adeguata.
- L'assoluzione da una fattispecie tributaria non si estende automaticamente ad altre fattispecie contigue quando queste hanno elementi costitutivi differenti e la motivazione di merito ne abbia distinto la struttura.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, al ricorrente conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei termini stabiliti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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