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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18570/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 l. 26/07/1975 n. 354. Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione perché il Tribunale aveva espresso, in data 20/05/2024, la richiesta di relazionare all'UEPE sulla sua situazione personale e sociale, ma ha deciso l'istanza nell'udienza del 20/06/2024 senza attendere l'esito di tale relazione; il ricorrente sostiene che la relazione avrebbe apportato elementi utili su ambiente familiare, possibilità di reinserimento, disponibilità a riparare la persona offesa e avrebbe chiarito i dubbi su presunti inadempimenti contabili/fiscali

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso la considerazione della requisitoria del Procuratore Generale perché depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. (quindi tardiva). Nel merito la Corte ha affermato che, se il Tribunale di sorveglianza chiede una relazione all'UEPE, decidere senza attendere il risultato di tale richiesta è manifestamente illogico; ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per un nuovo esame, libero nel suo esito ma corretto rispetto al vizio censurato

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma di riferimento per l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte rileva che il Tribunale può decidere senza acquisire ulteriori accertamenti se le risultanze documentali mostrano chiaramente l'inidoneità della misura, ma se lo stesso Tribunale richiede una relazione all'organo di osservazione (UEPE) è tenuto a considerarla prima di decidere

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Termine per il deposito delle memorie in vista dell'udienza camerale: la Corte ritiene tardive e quindi non considerate le conclusioni depositate oltre il termine dei quindici giorni antecedenti l'udienza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata: Sez. 1 n. 26232/2020; Sez. 7 Ordinanza n. 7724/2013; Sez. 1 n. 23343/2017; Sez. 1 n. 20040/2024)

    Principi richiamati: il Tribunale non è sempre obbligato ad acquisire osservazioni dell'UEPE se le risultanze documentali mostrano inidoneità; ma se chiede espressamente l'osservazione deve tenerne conto e motivare la decisione alla luce di tali elementi

Massime di principio

  • Se il giudice specializzato richiede una relazione all'UEPE o ad altro organo istruttorio, decidere prima di averne ricevuto l'esito è manifesta illogicità e può determinare l'annullamento del provvedimento
  • Se le risultanze documentali sono già nette nel rivelare l'inidoneità dell'affidamento in prova, il Tribunale può decidere senza ulteriori accertamenti; la scelta di acquisire elementi istruttori implica però l'obbligo di considerarli
  • Le memorie e le conclusioni della pubblica accusa depositate oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p. non devono essere prese in considerazione nel giudizio camerale
  • In presenza di elementi contrastanti (mutamento di vita del condannato vs segnalazioni di inadempimenti), il Tribunale deve bilanciare e motivare la rilevanza di ciascun elemento e non può limitarsi a delegare accertamenti per poi ignorarne l'esito
  • L'annullamento con rinvio può essere disposto anche se il giudice non è vincolato dal contenuto della relazione richiesta, quando la decisione dimostri di non aver considerato elementi che lo stesso giudice aveva ritenuto necessari per decidere

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