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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6933 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2004, Euro 13.674,00 per ricavi non contabilizzati ed Euro 342.619,41 per costi ritenuti non deducibili perché privi dei requisiti di certezza e determinabilità. La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo: l'errata esclusione della possibilità di correggere in giudizio un errore materiale relativo alle rimanenze finali; l'omesso esame delle dichiarazioni fiscali dalle quali sarebbe risultato un credito d'imposta relativo al 2006; la violazione delle norme sulla deducibilità dei costi, sul divieto di doppia imposizione e sulla compensazione tra il maggior debito del 2004 e il credito del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha rigettato il terzo. Il primo motivo è stato ritenuto privo di interesse, poiché l'errore sulle rimanenze non incideva sulla parte della sentenza effettivamente impugnata, relativa al disconoscimento dei costi. Il secondo è stato giudicato non congruente, perché il credito indicato in dichiarazione non dimostrava con certezza l'imposta effettivamente dovuta per il 2006, ancora suscettibile di accertamento. Il terzo è stato rigettato quanto alla duplicazione d'imposta, non essendo stata concretamente liquidata una seconda imposta, e dichiarato inammissibile quanto alla compensazione, poiché il credito doveva essere certo, provato e attuale. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 9.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo di ricorso per cassazione è stato esaminato, ma dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la censura non avrebbe inciso sulla decisione impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non coerente con il contenuto effettivo della sentenza regionale e comunque non decisiva ai fini della compensazione richiesta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    La norma è stata richiamata dalla società in relazione ai termini e alle modalità dell'accertamento, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8

    La società l'ha invocata per sostenere la possibilità di correggere errori contenuti nella dichiarazione. La Corte ha tuttavia ritenuto la questione irrilevante rispetto alla parte della pretesa tributaria ancora controversa.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    La deducibilità dei costi richiede il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina fiscale, tra cui certezza e determinabilità. Nel caso concreto i costi contestati sono rimasti non deducibili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 8

    La disposizione è stata richiamata dalla società, ma non ha consentito di ottenere la compensazione richiesta né di superare la contestazione relativa ai costi.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 8

    La norma è stata richiamata in relazione al divieto di doppia imposizione e alla compensazione, ma la Corte ha chiarito che la doppia imposizione rileva solo quando sia concretamente richiesto un doppio pagamento.

  • Principio giurisprudenziale sull'emendabilità della dichiarazione, Cass., sezioni unite, n. 13378 del 30 giugno 2016

    Il contribuente può far valere anche in giudizio errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, purché incidano concretamente sull'obbligazione tributaria oggetto della controversia.

  • Principio giurisprudenziale sul divieto di doppia imposizione, Cass. n. 5886 del 2013 e Cass. n. 1175 del 2012

    Il divieto di doppia imposizione diventa attuale solo quando l'Amministrazione proceda concretamente alla liquidazione di una seconda imposta sul medesimo presupposto e pretenda il doppio pagamento.

  • Principio giurisprudenziale sull'onere della prova del credito d'imposta, Cass. n. 18427 del 2012

    Chi invoca un credito d'imposta deve provarne i fatti costitutivi. La semplice indicazione del credito nella dichiarazione non è sufficiente, perché il credito deriva dal meccanismo di applicazione del tributo e non dalla sola dichiarazione.

Massime di principio

  • Un errore dichiarativo può essere corretto anche in sede contenziosa, ma solo se la correzione incide concretamente sulla pretesa tributaria ancora controversa; non è sufficiente dimostrare un errore estraneo alla parte della sentenza impugnata.
  • La compensazione tra un debito fiscale e un credito d'imposta richiede che il credito sia certo, effettivamente provato e attuale al momento rilevante; la sua mera indicazione nella dichiarazione non basta.
  • Non si può invocare la doppia imposizione in via meramente ipotetica: il divieto opera quando l'Amministrazione pretenda concretamente due volte il pagamento della stessa imposta sul medesimo presupposto.
  • Quando il periodo d'imposta da cui deriverebbe il credito è ancora soggetto ad accertamento, l'incertezza sull'imponibile e sull'imposta dovuta impedisce, di regola, di utilizzare quel credito per compensare un'altra pretesa.
  • Il contribuente che contesta un accertamento deve dimostrare la rilevanza e la decisività di ciascuna censura rispetto alla specifica parte della decisione impugnata; questioni astratte o non collegate al risultato concreto possono essere dichiarate inammissibili.

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