Sentenza del 17/03/2017 n. 6933 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2004, Euro 13.674,00 per ricavi non contabilizzati ed Euro 342.619,41 per costi ritenuti non deducibili perché privi dei requisiti di certezza e determinabilità. La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo: l'errata esclusione della possibilità di correggere in giudizio un errore materiale relativo alle rimanenze finali; l'omesso esame delle dichiarazioni fiscali dalle quali sarebbe risultato un credito d'imposta relativo al 2006; la violazione delle norme sulla deducibilità dei costi, sul divieto di doppia imposizione e sulla compensazione tra il maggior debito del 2004 e il credito del 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha rigettato il terzo. Il primo motivo è stato ritenuto privo di interesse, poiché l'errore sulle rimanenze non incideva sulla parte della sentenza effettivamente impugnata, relativa al disconoscimento dei costi. Il secondo è stato giudicato non congruente, perché il credito indicato in dichiarazione non dimostrava con certezza l'imposta effettivamente dovuta per il 2006, ancora suscettibile di accertamento. Il terzo è stato rigettato quanto alla duplicazione d'imposta, non essendo stata concretamente liquidata una seconda imposta, e dichiarato inammissibile quanto alla compensazione, poiché il credito doveva essere certo, provato e attuale. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 9.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo di ricorso per cassazione è stato esaminato, ma dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la censura non avrebbe inciso sulla decisione impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non coerente con il contenuto effettivo della sentenza regionale e comunque non decisiva ai fini della compensazione richiesta.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
La norma è stata richiamata dalla società in relazione ai termini e alle modalità dell'accertamento, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8
La società l'ha invocata per sostenere la possibilità di correggere errori contenuti nella dichiarazione. La Corte ha tuttavia ritenuto la questione irrilevante rispetto alla parte della pretesa tributaria ancora controversa.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
La deducibilità dei costi richiede il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina fiscale, tra cui certezza e determinabilità. Nel caso concreto i costi contestati sono rimasti non deducibili.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 8
La disposizione è stata richiamata dalla società, ma non ha consentito di ottenere la compensazione richiesta né di superare la contestazione relativa ai costi.
Legge n. 212 del 2000, art. 8
La norma è stata richiamata in relazione al divieto di doppia imposizione e alla compensazione, ma la Corte ha chiarito che la doppia imposizione rileva solo quando sia concretamente richiesto un doppio pagamento.
Principio giurisprudenziale sull'emendabilità della dichiarazione, Cass., sezioni unite, n. 13378 del 30 giugno 2016
Il contribuente può far valere anche in giudizio errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, purché incidano concretamente sull'obbligazione tributaria oggetto della controversia.
Principio giurisprudenziale sul divieto di doppia imposizione, Cass. n. 5886 del 2013 e Cass. n. 1175 del 2012
Il divieto di doppia imposizione diventa attuale solo quando l'Amministrazione proceda concretamente alla liquidazione di una seconda imposta sul medesimo presupposto e pretenda il doppio pagamento.
Principio giurisprudenziale sull'onere della prova del credito d'imposta, Cass. n. 18427 del 2012
Chi invoca un credito d'imposta deve provarne i fatti costitutivi. La semplice indicazione del credito nella dichiarazione non è sufficiente, perché il credito deriva dal meccanismo di applicazione del tributo e non dalla sola dichiarazione.
Massime di principio
- Un errore dichiarativo può essere corretto anche in sede contenziosa, ma solo se la correzione incide concretamente sulla pretesa tributaria ancora controversa; non è sufficiente dimostrare un errore estraneo alla parte della sentenza impugnata.
- La compensazione tra un debito fiscale e un credito d'imposta richiede che il credito sia certo, effettivamente provato e attuale al momento rilevante; la sua mera indicazione nella dichiarazione non basta.
- Non si può invocare la doppia imposizione in via meramente ipotetica: il divieto opera quando l'Amministrazione pretenda concretamente due volte il pagamento della stessa imposta sul medesimo presupposto.
- Quando il periodo d'imposta da cui deriverebbe il credito è ancora soggetto ad accertamento, l'incertezza sull'imponibile e sull'imposta dovuta impedisce, di regola, di utilizzare quel credito per compensare un'altra pretesa.
- Il contribuente che contesta un accertamento deve dimostrare la rilevanza e la decisività di ciascuna censura rispetto alla specifica parte della decisione impugnata; questioni astratte o non collegate al risultato concreto possono essere dichiarate inammissibili.
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