Cassazione Civile, Ordinanza n. 19293/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta n. 2492/2019. Dal testo emerge soltanto un cenno, contenuto nell'incipit di uno dei motivi, a non meglio precisate "minacce ricevute da un usuraio"; tuttavia la Corte rileva che nel ricorso manca del tutto l'esposizione sommaria dei fatti di causa, sia sostanziali sia processuali, necessaria per consentire alla Cassazione di comprendere la vicenda e valutare le censure. Il ricorso viene quindi censurato non nel merito delle doglianze, ma per difetto del requisito di contenuto-forma previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché privo della sommaria esposizione dei fatti di causa. Richiama la funzione del requisito di ammissibilità: la Corte di cassazione deve poter acquisire una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza dover attingere ad altre fonti, nemmeno alla sentenza impugnata. Viene altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene la sommaria esposizione dei fatti di causa; il requisito è di contenuto-forma e deve consentire alla Corte di comprendere chiaramente vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Richiamato come base del calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sommaria esposizione dei fatti sostanziali e processuali, tale da rendere comprensibile la portata delle censure proposte.
- Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non risponde a un formalismo fine a sé stesso, ma alla funzione di mettere la Corte in grado di decidere sulla base del solo ricorso, senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
- La mancanza totale o sostanzialmente insufficiente della narrazione dei fatti di causa determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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