Cassazione Civile, Ordinanza n. 10806/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Due coniugi proprietari di un fondo agricolo con fabbricati rurali convenivano in giudizio il figlio chiedendo il rilascio del compendio, deducendo di avergli consentito di abitare nell'immobile e di aver gestito con lui e con un'altra figlia l'azienda agricola, salvo poi essere stati estromessi dal figlio nel 2009. Il convenuto sosteneva invece di detenere legittimamente il fondo in forza di una scrittura privata del 28.8.2005 che, a suo dire, integrava un contratto di affitto agrario. Il Tribunale e poi la Corte d'appello ritenevano che quel documento non fosse idoneo a configurare un affitto di fondo rustico, per mancanza dei requisiti essenziali del tipo contrattuale. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) deduceva la violazione dell'art. 41 L. 203/1982 per il mancato espletamento della prova testimoniale, sostenendo che tale prova fosse decisiva per dimostrare sia l'esistenza del contratto di affitto sia la diversa data dell'asserita estromissione dei genitori; 2) denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale preteso dai proprietari la prova della data di estromissione dal fondo, ritenendo che la questione fosse decisiva ai fini della ricostruzione del rapporto; 3) lamentava la violazione dell'art. 27 L. 203/1982, contestando l'interpretazione della scrittura privata e il mancato rilievo al pagamento annuale di euro 11.000 e alla menzione dell'azienda agricola, elementi che a suo dire avrebbero provato la concessione in godimento del fondo e il canone agrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte di merito non aveva negato la prova per ragioni di forma scritta del contratto, ma aveva valutato la testimonianza come inidonea a dimostrare un contratto di affitto, in quanto riferita a circostanze estranee al contenuto tipico del rapporto; tale apprezzamento è di merito e non sindacabile in cassazione se non per vizi logici o errori di diritto, non ravvisati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., non essendo chiarito se la questione fosse stata effettivamente devoluta in appello e risultando comunque estranea ai motivi di gravame indicati nella sentenza impugnata, con possibile formazione di giudicato interno. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito: la Corte territoriale aveva già spiegato che la menzione dell'azienda e il flusso di somme/premi PAC erano coerenti con una ripartizione interna di utili e spese nell'ambito di rapporti familiari e non con la prova di un affitto agrario. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 41 L. 203/1982
violazione e falsa applicazione
la Corte ha escluso che la decisione di merito si fondasse sull'esigenza della forma scritta del contratto di affitto a coltivatore diretto; il punto decisivo era l'inidoneità della prova testimoniale a dimostrare un contratto con contenuto tipico.
art. 2697 c.c.
violazione dell'art. 2697 c.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a contestare la ricostruzione fattuale e l'assetto probatorio compiuti dai giudici di merito, non un vero errore sul riparto dell'onere della prova.
art. 27 L. 203/1982
violazione o falsa applicazione
la Corte ha ritenuto che la doglianza richiedesse una nuova valutazione del materiale istruttorio, mentre i giudici di merito avevano già escluso che gli elementi invocati dimostrassero un affitto agrario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3
le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono state scrutinare come inammissibili perché in realtà miravano a contestare valutazioni di fatto.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
in violazione dell'art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.
il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata adeguatamente indicata la devoluzione della questione nei precedenti gradi di giudizio.
art. 96 c.p.c.
€ 500,00 ex art. 96 c.p.c.
la Corte d'appello aveva condannato il ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata; tale statuizione non risulta specificamente riformata in cassazione.
art. 380 bis 1 c.p.c.
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto
individua il parametro del contributo unificato cui rapportare l'ulteriore importo in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è insindacabile la valutazione di superfluità, genericità o inidoneità della prova testimoniale compiuta dal giudice di merito, salvo che la censura evidenzi un errore di diritto o un vizio logico decisivo.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia realmente invertito o mal ripartito l'onere probatorio; non quando la parte contesti, sotto tale veste, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
- La censura per violazione di norme sostanziali è inammissibile se, in concreto, mira a ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio già apprezzato dai giudici di merito.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e deve indicare con precisione dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti; in mancanza, il motivo è inammissibile anche per possibile giudicato interno.
- Per configurare un affitto agrario occorre la prova degli elementi essenziali del tipo contrattuale; la mera presenza di riferimenti all'azienda, alla ripartizione di spese e introiti o a pagamenti annuali non è di per sé sufficiente se non dimostra la concessione in godimento del fondo e il sinallagma tipico del rapporto.
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