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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42644/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per abnormità dell'ordinanza del GIP del 13/04/2023 che ha rifiutato di deliberare sull'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni dell'imputata e della consulenza grafologica del pubblico ministero. La ricorrente denunciava violazione degli artt. 191, 421, 425, comma 3 e 429 c.p.p., sostenendo che il GUP, alla luce del d.lgs. 150/2022 (che richiede che il decreto di rinvio sia basato su elementi che consentano una ragionevole previsione di condanna), avrebbe dovuto escludere dagli atti gli elementi ritenuti inutilizzabili prima di formare la prognosi di rinvio a giudizio; l'omessa delibazione sarebbe stata abnorme e avrebbe condizionato anche la scelta del rito (esclusione del ricorso all'abbreviato secco).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rifiuto del GIP di pronunciarsi sulle questioni di inutilizzabilità nell'udienza preliminare sia conforme alla giurisprudenza di legittimità, non costituisca abnormità strutturale né funzionale e non abbia determinato una stasi del procedimento né imposto al pubblico ministero di compiere atti nulli. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui Fenucci e Scarlini) che delimita strettamente la nozione di abnormità, richiedendo normalmente la sussistenza di una stasi o dell'imposizione di adempimenti che diano luogo a nullità rilevabile. Ha inoltre ritenuto che il d.lgs. 150/2022 non abbia introdotto l'obbligo per il GUP di pronunciarsi espressamente sulle questioni di utilizzabilità prima del dibattimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di procedimento e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme censurate dalla ricorrente; la decisione non entra in una interpretazione specifica di questa norma ma la questione è stata ritenuta rimessa al giudice del dibattimento

  • art. 421 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme impugnate; la Corte ha ritenuto compatibile la struttura dell'udienza preliminare con l'omessa delibazione sull'utilizzabilità, rinviando la valutazione al dibattimento

  • art. 425, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non ha ravvisato un obbligo del GUP di pronunciarsi su tali questioni nella fase preliminare

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Norma sul decreto di rinvio a giudizio; la Corte ha ritenuto che il GUP possa adottare il provvedimento senza una previa delibazione sulle inutilizzabilità, rimettendo la valutazione al dibattimento

  • d.lgs. 150/2022

    Rilevato dalla ricorrente come fattore che avrebbe ampliato il compito valutativo del GUP; la Corte ha ritenuto che tale novella non imponga l'obbligo di pronunciarsi espressamente sulle questioni di utilizzabilità in udienza preliminare

  • art. 33-sexies cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza (Sezioni Unite Scarlini) come esempio di ipotesi in cui l'ordinanza può determinare abnormità se impone al pubblico ministero un adempimento illegittimo; usato come parametro interpretativo per delimitare l'abnormità

  • art. 417, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Citato dalla Corte come esempio della verifica officiosa disciplinata dalla riforma; la novella non ha introdotto una fase generale delle questioni preliminari nell'udienza preliminare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso (con richiamo alla modifica introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

Massime di principio

  • Il giudice dell'udienza preliminare non è obbligato a pronunciarsi sulle questioni di inutilizzabilità degli atti in sede di udienza preliminare; tali questioni possono essere rimesse al giudice del dibattimento.
  • La nozione di 'abnormità' dei provvedimenti è interpretata in senso restrittivo: è configurabile soprattutto quando il provvedimento determina una stasi del procedimento o impone al pubblico ministero adempimenti che generino una nullità rilevabile nel futuro processo.
  • La riforma (d.lgs. 150/2022) che amplia l'orizzonte conoscitivo del GUP non comporta l'obbligo di una pronunzia preventiva sull'utilizzabilità degli atti; il GUP può comunque adottare il decreto di rinvio se ritiene sussistere una ragionevole previsione di condanna sui fatti utili.
  • La mancata pronuncia del GUP sulle questioni preliminari non costituisce di per sé motivo di abnormità né preclude alla difesa di sollevare le eccezioni in dibattimento o nel rito abbreviato successivamente ammesso.
  • I ricorsi basati sulla nozione di abnormità sono ammessi solo in via eccezionale: le parti devono valutare l'opportunità di impugnare solo quando ricorrano i requisiti stringenti (stasi, imposizione di adempimento nullo, assenza di altri rimedi).
  • La presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili o infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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