Ordinanza n. 864/2026 - Bari, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine all’istanza formalizzata a mezzo p.e.c. il 2 luglio 2025 di concludere l’istruttoria del procedimento rubricato-OMISSIS- - Sottofascicolo -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025 relativo alla illegittima permanenza ventennale dell’Arch. -OMISSIS- -OMISSIS- alla direzione del III Settore – Urbanistica del Comune di-OMISSIS- ovvero ad esporre le ragioni del diniego; - nonchè per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata richiesta, entro un termine non superiore a trenta giorni; - con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di protratta inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sull’istanza del 2 luglio 2025 volta a ottenere la conclusione dell’istruttoria relativa alla permanenza ventennale di un architetto nella direzione del Settore Urbanistica di un Comune
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sull’istanza trasmessa via PEC il 2 luglio 2025, con la quale aveva sollecitato la definizione dell’istruttoria avviata in relazione alla permanenza ventennale di un dirigente comunale alla direzione del Settore Urbanistica, ovvero l’esposizione delle ragioni dell’eventuale diniego. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio - Roma, l’omessa notificazione del ricorso all’Avvocatura dello Stato, essendo stato notificato soltanto presso la sede reale dell’ANAC tramite PEC, nonché la possibile inammissibilità dell’azione avverso il silenzio per mancata notificazione al controinteressato, individuato nel dirigente del Settore Urbanistica del Comune interessato.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda principale. Ha riservato la decisione e assegnato alla parte ricorrente quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulle questioni rilevate d’ufficio: competenza territoriale, corretta notificazione del ricorso all’Avvocatura dello Stato e necessità della notificazione al controinteressato nel giudizio sul silenzio. Ha rinviato il prosieguo alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna pronuncia sull’illegittimità del silenzio, sull’obbligo di provvedere o sulla nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio rileva, ai sensi dell’art. 73, comma 3, Cod. proc. amm.
Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce la base normativa indicata dal Collegio per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio questioni potenzialmente decisive per la competenza o l’ammissibilità del ricorso, deve sottoporle al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per memorie prima di definire il giudizio.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la mancata notificazione del ricorso al soggetto individuato come possibile controinteressato può costituire un profilo di inammissibilità, da esaminare nel rispetto del contraddittorio.
- La notificazione di un ricorso nei confronti di un’Autorità soggetta al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato può porre una questione di regolarità quando sia effettuata soltanto presso la sede reale dell’Autorità e non presso l’Avvocatura dello Stato.
- La competenza territoriale del TAR adito può essere esaminata d’ufficio anche nel corso di un giudizio avverso il silenzio, ove emergano elementi che prospettino la competenza di un diverso tribunale amministrativo.
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