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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3183

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3183 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32024R3183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3183 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione contro le azioni che minacciano l’Ucraina, modificando l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. L’intervento risponde al deterioramento della situazione e dà attuazione alla linea politica del Consiglio europeo del 17 ottobre 2024, che ha ribadito il sostegno all’Ucraina e la volontà di rafforzare la capacità dell’Unione di limitare la guerra di aggressione russa. Con l’atto vengono inseriti nell’elenco 54 persone e 30 entità, individuate per partecipazione diretta, sostegno materiale o finanziario, associazione con soggetti già sanzionati o per ruolo nell’elusione delle restrizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Aggiornamento dell'elenco di persone fisiche, persone giuridiche ed enti soggetti a misure restrittive nei confronti di soggetti che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sul regime sanzionatorio già istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, mediante l’aggiornamento dell’allegato I con l’inserimento di 54 persone e 30 entità. Le misure riguardano soggetti ritenuti responsabili, sostenitori o beneficiari di azioni e politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, inclusi casi connessi alla guerra di aggressione russa, all’elusione delle sanzioni e al sostegno al complesso militare-industriale russo; il testo opera anche in relazione a condotte che coinvolgono paesi terzi quando agevolano l’elusione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3183 del Consiglio

Il regolamento aggiorna il regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti di soggetti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, intervenendo sul regolamento (UE) n. 269/2014. Il provvedimento si colloca nel solco delle conclusioni del Consiglio europeo del 17 ottobre 2024 e risponde alla necessità di rafforzare la pressione sanzionatoria sulla Federazione russa e sulla rete di soggetti che ne sostengono la capacità bellica o agevolano l’elusione delle misure UE.

Contesto e finalità

Nei considerando si afferma che la gravità della situazione giustifica l’adozione di ulteriori misure restrittive. Il Consiglio rileva in particolare che 54 persone e 30 entità devono essere aggiunte all’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 perché responsabili, sostenitori o beneficiari di azioni che minacciano l’Ucraina. Il testo richiama anche l’intenzione dell’Unione di limitare ulteriormente la capacità della Russia di condurre la guerra, inclusa l’adozione di misure contro l’elusione tramite paesi terzi.

Ambito soggettivo dell’inserimento in elenco

L’allegato comprende una gamma ampia di soggetti, tra cui:

  • militari della 22a divisione aerea di bombardieri pesanti della Guardia, collegati all’attacco con missili Kh-101 contro l’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev nel luglio 2024;
  • dirigenti e società del settore difesa e tecnologia militare, coinvolti nella produzione di droni, componenti aeronautici, sistemi di guerra elettronica, microelettronica, munizioni e sistemi d’arma;
  • soggetti del settore energetico e marittimo che generano reddito significativo per il governo russo o ne traggono beneficio;
  • entità e persone coinvolte nella ricostruzione e nell’integrazione dei territori ucraini occupati;
  • soggetti coinvolti in strutture di elusione delle restrizioni UE, incluse operazioni commerciali con esportazioni vietate o superamento del tetto al prezzo del petrolio;
  • persone ed entità collegate a forniture e logistica a sostegno della guerra di aggressione russa.

Casi di elusione e rapporti con altri atti UE

Una parte rilevante dell’allegato riguarda condotte di elusione o vanificazione del regime sanzionatorio. In particolare, sono richiamate violazioni del divieto di elusione previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014 e dalla decisione 2014/512/PESC, nonché operazioni volte a esportare verso soggetti russi beni sottoposti a restrizioni o a occultare il coinvolgimento di aeroporti russi nei piani di volo. Il regolamento sottolinea così l’intreccio tra misure restrittive personali ex regolamento 269/2014 e misure settoriali ex regolamento 833/2014.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. In termini pratici, l’inserimento in elenco produce gli effetti tipici del regime sanzionatorio UE, con conseguenti restrizioni finanziarie e operative nei confronti dei soggetti designati, secondo la disciplina generale del regolamento di base.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di 54 persone e 30 entità nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Presupposto politico e finalità restrittiva

Nei considerando si richiama la grave situazione derivante dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, la condanna espressa dal Consiglio europeo del 17 ottobre 2024 e la necessità di ulteriori misure restrittive, anche per contrastare l’elusione attraverso paesi terzi.

Categorie dei soggetti inseriti in elenco

L’allegato include persone fisiche e giuridiche, militari, dirigenti di imprese del comparto energetico e della difesa, operatori logistici e commerciali, entità coinvolte nella produzione di droni, componenti militari, microelettronica, guerra elettronica, infrastrutture e trasporti, nonché soggetti coinvolti nell’elusione delle restrizioni UE sul prezzo del petrolio e sul commercio verso la Russia.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esterneUcrainacontrasto all’elusione delle misure restrittive

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