Sentenza del 25/06/2019 n. 16947 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società contestavano il rigetto, totale o parziale, delle istanze di disapplicazione della disciplina sulle società non operative prevista dalla legge n. 724 del 1994, art. 30, per gli anni 2006 e 2007. Sostenevano che alcuni immobili fossero improduttivi perché interessati da un complesso progetto di ristrutturazione, che la cessione di una porzione immobiliare del 2006 dovesse essere considerata operazione straordinaria e che gli avvisi di accertamento fossero insufficientemente motivati ai sensi della legge n. 212 del 2000, art. 7.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le contribuenti non avevano adeguatamente censurato la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva già considerato la situazione degli immobili ristrutturati e aveva riconosciuto soltanto una riduzione parziale della pretesa mediante autotutela. La cessione immobiliare è stata ritenuta straordinaria perché riduceva le immobilizzazioni produttive della società ed era stata effettuata a favore di soci, consiglieri e sindaci della controllante, risultando quindi anche sintomatica della natura di società di comodo. È stata inoltre ritenuta inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura sulla motivazione degli avvisi; comunque, la Corte ha osservato che gli atti e gli elementi del procedimento erano stati messi a conoscenza delle contribuenti, che avevano potuto difendersi. F. S.p.A. e D. S.r.l. sono state condannate al pagamento di 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8
Disciplina l’interpello disapplicativo mediante il quale il contribuente può chiedere di non applicare norme antielusive o presuntive quando ricorrono situazioni oggettive che ne rendono ingiustificata l’applicazione. Nel caso concreto, il rigetto dell’istanza non è stato ritenuto illegittimo, anche perché l’Amministrazione aveva successivamente ridotto la pretesa in autotutela.
Legge n. 724 del 1994, art. 30
Prevede la disciplina delle società non operative o società di comodo, con determinazione presuntiva di ricavi e reddito minimi. La mera inattività o improduttività di alcuni beni non è stata ritenuta sufficiente a escludere la disciplina quando tali beni rappresentavano solo una parte minoritaria del patrimonio complessivo.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone l’obbligo di motivazione degli atti tributari e, in determinate ipotesi, l’allegazione degli atti richiamati. La censura è stata dichiarata inammissibile per mancata riproduzione degli avvisi e comunque infondata, poiché le contribuenti avevano avuto conoscenza degli atti e degli elementi istruttori utilizzati dall’Ufficio.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze non aggredivano adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Art. 378 c.p.c.
Prevede il deposito di memorie illustrative prima dell’udienza di discussione in Cassazione; la memoria depositata dalle contribuenti non ha superato i profili di inammissibilità rilevati dalla Corte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle società non operative, la presenza di alcuni immobili improduttivi o in ristrutturazione non esclude automaticamente l’applicazione della disciplina: occorre dimostrare che la situazione riguardi una parte significativa del patrimonio e che renda oggettivamente impossibile conseguire i ricavi presunti.
- Un provvedimento di autotutela che riduce la pretesa fiscale può sanare o modificare l’originario accertamento, ma non comporta necessariamente l’accoglimento integrale dell’istanza di disapplicazione.
- La qualificazione contabile di un’operazione come componente straordinaria non è decisiva da sola: il giudice può valutarne la natura sulla base degli effetti economici concreti, dei destinatari e dell’impatto sulle immobilizzazioni produttive.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le proprie contestazioni di merito o criticare l’operato dell’Amministrazione: occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare quale specifica norma sia stata violata.
- Le censure sulla motivazione degli avvisi devono rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo o descrivendo in modo preciso gli atti contestati e le parti rilevanti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- L’obbligo di motivazione può risultare soddisfatto quando il contribuente ha avuto effettiva conoscenza degli atti e degli elementi istruttori richiamati e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
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