Cassazione Penale, Sentenza n. 34286/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) inosservanza e falsa applicazione dell'art. 599 bis c.p.p.: il difensore sostiene che, avendo presentato l'istanza di concordato il 28/09/2022, la cancelleria della Procura generale avrebbe ritardato la trasmissione al Sostituto Proc. e dunque l'istanza sarebbe pervenuta al Sostituto solo il 03/10/2022 (giorno dell'udienza), precludendo l'accesso al rito di definizione; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 340 c.p. e all'art. 192 c.p.p.: si contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di interruzione di pubblico servizio (capo C), ritenendo non provata tale condotta sulla base delle testimonianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza infondata: l'istanza di concordato poteva essere proposta direttamente in udienza ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis c.p.p., cosa che non è stata fatta né sostituita da richiesta scritta in una udienza a cui il difensore non aveva partecipato; né risulta che il difensore avesse chiesto rinvio per rappresentare quanto accaduto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità: la sentenza impugnata aveva ricostruito, con riferimenti testimoniali, che la condotta del ricorrente aveva bloccato l'attività del SERT di Lanciano e creato una lunga fila di utenti; la giurisprudenza conferma che anche un'interruzione o turbamento temporaneo ma non irrilevante integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte osserva che, pur essendo stata proposta un'istanza di definizione ai sensi di tale norma, l'accesso al concordato in appello può essere compiuto in udienza e la mancata tempestiva decisione della Procura non esclude automaticamente la possibilità per il difensore di chiedere la definizione in udienza; la mancata richiesta o la mancata istanza scritta in udienza non può essere imputata come pregiudizio automatico.
art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Consente di proporre in udienza la richiesta di definizione del processo in appello; la Corte ha richiamato questa possibilità per giustificare l'assenza di pregiudizio per il ricorrente dovuto al ritardo della Procura.
art. 340 cod. pen.
L'elemento oggettivo del reato consiste in qualsiasi comportamento che interrompa o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; non è necessaria un'interruzione definitiva né un turbamento totale: è sufficiente un'interruzione anche temporanea ma di durata non irrilevante o un turbamento relativo non insignificante.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama i criteri di valutazione della prova e della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo difensivo carente di specificità e privo di un serio confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma comminando €3.000,00.
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere ragioni di esonero dall'obbligo della sanzione pecuniaria: la Corte ha rilevato che non sussistono ragioni per esonerare il ricorrente dalla multa stabilita.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 15388 del 06/03/2014; Sez. 6, n. 19676 del 16/04/2014)
Principi richiamati: per la configurabilità dell'art. 340 c.p. è sufficiente una interruzione o un turbamento temporaneo ma apprezzabile dell'attività del servizio; il turbamento va valutato nella sua incidenza sulla concreta operatività del servizio.
Massime di principio
- Se si intende richiedere la definizione del processo in appello (concordato), è essenziale proporre espressamente la richiesta in udienza ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis, o depositarla per iscritto quando l'udienza non è partecipata; il ritardo della Procura nel trasmettere l'istanza non elimina l'onere difensivo di formulare la richiesta in udienza o chiedere rinvio.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o non autosufficienti espongono il ricorrente a declaratoria di inammissibilità.
- Per il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) non è richiesta un'interruzione totale o definitiva: anche turbamenti o interruzioni temporanee, purché non irrilevanti e valutati nella loro incidenza sulla operatività del servizio, possono integrare il reato.
- In caso di inammissibilità del ricorso in cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); non sussistendo ragioni di esonero, la sanzione viene equitativamente determinata.
- Se si subisce un presunto danno procedurale per inadempienze della cancelleria o della Procura, è prudente chiedere immediatamente rinvio in udienza e documentare l'accaduto, perché la mancata richiesta di rinvio può precludere la valutazione del pregiudizio.
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