Cassazione Penale, Sentenza n. 19964/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cucuccio ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta patrimoniale e documentale. Lamentava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione: sostiene di aver ceduto le quote della Gelo s.r.l. a causa della crisi, che la vendita dell'immobile sarebbe stata compiuta da Leonini a sua insaputa, che non era presente al rogito e che l'assegno da 80.200 euro gli era stato restituito. Quanto alla documentazione contabile, afferma di averla consegnata al subentrante (Leonini) con una ricevuta poi non reperita, e che la testimonianza della figlia confermerebbe ciò. Chiedeva altresì il riconoscimento delle attenuanti generiche, la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità e la valutazione che il Fallimento avesse poi recuperato l'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per bancarotta patrimoniale e documentale, ritenendo adeguata la motivazione della Corte d'appello che ha ricostruito la simulazione delle operazioni di cessione dell'immobile (accertata anche da sentenza civile) e la partecipazione di Cucuccio all'operazione, anche alla luce della testimonianza di Del Prete circa incontri preparatori. Ha ritenuto inverosimile la versione difensiva sulla consegna della contabilità senza ricevuta, richiamando l'obbligo dell'amministratore di conservare idonea documentazione; ha escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e ha motivato il diniego della pena sostitutiva richiamando il certificato del casellario e i precedenti che ne impedivano l'applicazione. Ha confermato le statuizioni civili in favore del Fallimento e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge fallimentare (art. 216, comma 1, nn. 1 e 2; art. 219)
La cessione simulata dell'unico cespite societario per sottrarre valore ai creditori integra il reato di bancarotta patrimoniale; operazioni formalmente a pagamento ma prive di effettivo corrispettivo possono configurare distrazione a danno del fallimento.
codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. e)
La censura per motivazione insufficiente deve essere valutata dalla Cassazione; nel caso la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e coerente e quindi il motivo infondato.
codice civile (art. 2478)
L'amministratore è tenuto alla tenuta e conservazione della documentazione societaria; la mancata conservazione di ricevute o attestazioni rende meno credibile la versione difensiva di consegna dei documenti al successore.
disp. att. cod. proc. pen. (art. 173)
Limita l'estensione della motivazione e dell'esposizione dei motivi in Cassazione; la Corte ha riportato i motivi entro i limiti previsti per la decisione.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8)
Regola il deposito della requisitoria e delle conclusioni scritte in Cassazione; qui è richiamata nelle formalità processuali con cui il PM ha presentato la propria richiesta.
Massime di principio
- Una cessione di beni societari a condizioni formali ma senza reale corrispettivo può essere qualificata come distrazione e integra bancarotta patrimoniale se dimostra intento di sottrarre valore ai creditori.
- La presenza di una sentenza civile che accerta la simulazione dell'operazione aumenta significativamente la prova integrativa in sede penale della natura fraudolenta della cessione.
- La prova della consegna della documentazione societaria richiede elementi concreti (ricevute, attestazioni, riscontri terzi): l'assenza di tali elementi rende la versione difensiva inverosimile, soprattutto per chi aveva l'obbligo di custodia.
- La mancata presenza al rogito notarile non esclude automaticamente la responsabilità se emergono elementi che collegano l'imputato all'operazione (incontri, organizzazione, rapporti con gli acquirenti).
- Il recupero successivo dell'immobile da parte del fallimento non esclude la rilevanza penale della distrazione; il danno va valutato in relazione allo stato passivo e all'entità complessiva del pregiudizio ai creditori.
- Per ottenere attenuanti o misure sostitutive occorrono elementi positivi chiari (collaborazione effettiva, spontaneità, mancanza di precedenti); la presenza di precedenti e un casellario sfavorevole può impedire misure alternative.
- La Corte di cassazione controlla la congruità della motivazione di merito ma non sostituisce la valutazione di fatto se questa è adeguatamente motivata e supportata da elementi probatori.
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