Cassazione Civile, Ordinanza n. 08731/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasceva da un conflitto tra titoli di acquisto relativi a porzioni di un medesimo fabbricato e alle relative aree esterne. In primo grado la proprietaria di una porzione aveva chiesto di accertare la comproprietà di un portico e di una corte, con ordine di rimozione di una staccionata collocata all’uscita del portico e ripristino dello stato dei luoghi; in subordine aveva chiesto l’accertamento di un diritto di passaggio sul portico. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che dagli atti di provenienza emergesse non un diritto di comproprietà, bensì solo un diritto di passaggio a favore della ricorrente, mentre la proprietà delle aree oggetto di lite risultava trasferita successivamente all'altra parte. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le clausole del proprio atto di acquisto e di quello successivo avrebbero attribuito la comproprietà delle corti comuni; 2) violazione delle norme sulla trascrizione e sulla pubblicità immobiliare, contestando l’affermazione di prevalenza del titolo dell'acquirente successivo e sostenendo che anche il proprio atto era stato trascritto con indicazione della comproprietà; 3) omesso esame di fatti decisivi in relazione al rigetto della domanda di demolizione della staccionata, lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato le fotografie allegate alla C.T.U. e avrebbe male valutato la prova circa l’esistenza di un ostacolo al passaggio e di un possesso utile all’usucapione della comproprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del contenuto dei titoli e delle risultanze istruttorie, a fronte di una motivazione della Corte d'appello ritenuta coerente e non implausibile: il giudice di merito aveva interpretato gli atti di provenienza nel senso che essi attribuivano soltanto un diritto di passaggio e non la comproprietà, e la ricorrente non aveva dimostrato che la planimetria allegata all'atto del 1993 fosse stata espressamente richiamata come parte integrante del contratto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché, una volta stabilito che l’atto del 1993 non trasferiva la comproprietà, la questione della trascrizione non era idonea a incidere sull'esito della lite, essendo pacifico che la proprietà delle aree fosse stata trasferita solo con il titolo del 2003 in favore dell'altra parte. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava ancora una volta a contrapporre una diversa lettura delle risultanze della C.T.U. e delle fotografie, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova di una staccionata impeditiva del passaggio e, comunque, di un compossesso idoneo a fondare l’usucapione della comproprietà. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.
Le norme sull’interpretazione del contratto sono richiamate per ribadire che l’oggetto del negozio va ricostruito secondo il testo contrattuale e i criteri ermeneutici applicabili, senza sostituire al testo una lettura alternativa dei fatti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le doglianze prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute inammissibili perché, in realtà, miravano a ottenere una rivalutazione del merito.
artt. 817, 818, 819, 2644 c.c.
Le norme sono invocate in tema di qualificazione e opponibilità dei titoli immobiliari, ma la Corte ha ritenuto irrilevante il problema della trascrizione una volta escluso che il titolo della ricorrente avesse trasferito la comproprietà.
Circolare del Ministero Finanze n. 2 del 20 gennaio 1984
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla trascrizione, ma ritenuta in concreto ininfluente rispetto all'esito, per difetto del presupposto del trasferimento della comproprietà.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando tende solo a sollecitare una diversa valutazione delle prove e non evidenzia un vero omesso esame di un fatto storico decisivo.
Massime di principio
- Nei contratti immobiliari soggetti a forma scritta ad substantiam, l’oggetto deve risultare dagli elementi contenuti nel contratto stesso; una planimetria allegata rileva come parte integrante del contenuto negoziale solo se è espressamente richiamata e incorporata nel testo contrattuale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l’esame dei documenti, delle testimonianze e delle risultanze peritali appartiene al giudice di merito, purché la motivazione dia conto delle ragioni del convincimento.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la questione prospettata non è idonea a incidere sull’esito della controversia, perché resta ferma una statuizione autonoma e decisiva non aggredita efficacemente.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto per ottenere una diversa lettura di fotografie, perizie o altri elementi istruttori, se la censura non individua un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
- La prova di un diritto reale maggiore, come la comproprietà o l’usucapione della comproprietà, non può essere desunta da un uso compatibile con un diverso titolo minore già riconosciuto, come una servitù di passaggio.
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