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Ordinanza

Ordinanza n. 1107/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto- Div. P.A.S.I./2026- prot. n. -OMISSIS-del 5.02.2026, con il quale il Questore della Provincia di Benevento ha revocato al ricorrente “la licenza di porto d’armi per uso caccia avente nr. 822712-P rilasciata in data 18.08.2023 per i motivi indicati in premessa”

Giustizia amministrativa202602179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Benevento ha revocato la licenza di porto d’armi per uso caccia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha valutato la certificazione del 14 agosto 2025 e i certificati attestanti la non totale remissione della patologia ancora al 21 novembre 2025, elementi posti a fondamento della revoca e ritenuti rilevanti ai fini del giudizio sommario sul fumus boni iuris. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non fosse assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris alla luce della documentazione sanitaria richiamata. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico a una più prudente allocazione delle armi rispetto al pregiudizio prospettato dal ricorrente, correlato all’uso venatorio della licenza revocata. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso la sussistenza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris e ha effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, per disporre l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentazione sanitaria attestante la persistenza, anche non integrale, di una patologia può escludere la sussistenza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris rispetto all’impugnazione della revoca di una licenza di porto d’armi.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo alla disponibilità di armi, l’interesse pubblico a una prudente allocazione delle armi può prevalere sul pregiudizio privato connesso all’impossibilità di esercitare l’attività venatoria mediante la licenza revocata.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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