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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34381/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di una persona fisica, indicata come garante di altra società debitrice, per € 41.500 in forza di due scritture del 10.9.2012 e del 1.10.2012. L’opponente ha sostenuto: di essere stata indotta ad assumere la carica di amministratore di una società del cugino, sulla base di rappresentazioni false circa la solidità dell’impresa; che vi sarebbero stati artifici e raggiri ai suoi danni; che il credito azionato fosse insussistente perché le prestazioni fatturate non sarebbero mai state eseguite; che l’assegno posto a base della pretesa riguardasse prestazioni inesistenti; che la scrittura del 10.9.2012 non fosse efficace verso il creditore perché indirizzata ai soci e al revisore; e che non spettassero interessi moratori commerciali. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, revocando il decreto per € 39.000 e confermando il residuo di € 2.500. In appello, la società creditrice aveva chiesto la conferma integrale del decreto e l’opponente aveva insistito sulle proprie difese. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione di primo grado, ritenendo la scrittura del 10.9.2012 non solo un impegno fideiussorio, ma anche una valida ricognizione di debito verso il creditore, e aveva reputato tardivo il disconoscimento della sottoscrizione, con conseguente irrilevanza della CTU grafologica. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) errata declaratoria di inammissibilità della CTP grafologica in appello, che sarebbe atto difensivo e non documento soggetto a preclusioni; 2) conseguente erronea mancata ammissione della CTU grafologica e omesso esame di fatto decisivo; 3) violazione delle norme sulla fideiussione e sui requisiti del contratto, sostenendo che la scrittura non poteva valere come garanzia né come riconoscimento di debito verso un terzo estraneo alla comunicazione; 4) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi quanto alla somma di € 2.500, qualificata come penale e alla pretesa rilevanza di dichiarazioni testimoniali e di un decreto di archiviazione; 5) violazione del D.Lgs. 231/2002, sostenendosi che gli interessi commerciali non fossero dovuti su una penale e che il rapporto non rientrasse nel campo applicativo della disciplina. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non colpivano una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sulla tardività del disconoscimento della scrittura; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare l’interpretazione di merito della dichiarazione negoziale senza dedurre specifica violazione dei canoni ermeneutici; il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro una "doppia conforme", con conseguente preclusione del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con le autonome rationes della sentenza di appello, che avevano ricondotto la garanzia a un contratto di appalto e valorizzato l’espresso richiamo agli interessi ex D.Lgs. 231/2002. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. La decisione di appello è quindi rimasta ferma, con conferma del decreto ingiuntivo opposto nei limiti riconosciuti dalla Corte territoriale. La Corte ha escluso l’esame nel merito dei motivi perché: i primi due non aggredivano una ratio autonoma della sentenza; il terzo si risolveva in una diversa lettura del documento; il quarto era bloccato dalla regola della doppia conforme; il quinto non si confrontava con la motivazione della Corte d’appello sulla natura del rapporto e sull’espresso richiamo agli interessi commerciali.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La produzione della consulenza tecnica di parte è stata contestata in appello, ma la censura è stata comunque superata dall’autonoma ratio della tardività del disconoscimento della scrittura; il motivo non era quindi idoneo a rimettere in discussione la decisione.

  • art. 215 c.p.c.

    Il mancato disconoscimento della sottoscrizione nei termini comporta riconoscimento tacito della scrittura privata e decadenza sostanziale dalla facoltà di disconoscerla.

  • art. 1936 c.c.

    La ricorrente lo invocava per negare la qualificazione fideiussoria della scrittura; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta solo a contestare l’interpretazione del documento senza violare specificamente i canoni ermeneutici.

  • artt. 1321 e 1325 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’assenza dei requisiti del negozio di garanzia; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per inammissibilità.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Per denunciare un errore interpretativo del negozio era necessario indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo; non basta contrapporre una lettura alternativa del documento.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché formulata contro una decisione confermata in appello e priva di confronto con le rationes della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per vizio di motivazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i vizi di violazione di legge; la Corte ha escluso che i motivi del ricorso evidenziassero un errore di diritto effettivamente riferito alle rationes decidendi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile in caso di doppia conforme, salvo dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di sentenza d’appello integralmente conforme alla decisione di primo grado, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • D.Lgs. n. 231 del 2002

    La censura sugli interessi moratori commerciali è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con le autonome rationes della sentenza di appello, che avevano ricondotto la garanzia a un contratto di appalto e valorizzato l’espresso richiamo agli interessi dovuti.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo che non si confronta con la decisione impugnata e non individua l’errore denunciato è un non motivo, sanzionato con l’inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; la censura che colpisce solo una delle basi della decisione non può condurre alla cassazione.
  • La consulenza tecnica di parte, pur essendo atto difensivo e non prova in senso stretto, non rende automaticamente ammissibile ogni censura sulla sua mancata valutazione se il giudice di merito ha fondato la decisione su una diversa ratio, come la tardività del disconoscimento della scrittura.
  • Il mancato disconoscimento della sottoscrizione nel termine di legge comporta riconoscimento tacito della scrittura privata e preclusione sostanziale alla contestazione successiva della firma.
  • Per contestare in cassazione l’interpretazione di una scrittura negoziale non basta proporre una diversa lettura del documento: occorre indicare specificamente quali canoni legali di interpretazione siano stati violati e in che modo.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente indichi con precisione le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La censura sugli interessi moratori commerciali è inammissibile se non si confronta con la motivazione autonoma della sentenza che ricostruisce il rapporto come rientrante nel campo applicativo del D.Lgs. 231/2002 o valorizza l’espresso riconoscimento degli interessi da parte del garante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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