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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 10 ottobre 2017, n. 1296/2017.

Giustizia amministrativa202500486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro recante il pagamento di somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 10 ottobre 2017. Nelle more della trattazione, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha corrisposto integralmente le somme dovute in forza del titolo e ha rimborsato il contributo unificato anticipato per il giudizio. Il ricorrente era stato costretto ad agire a causa del ritardo dell’amministrazione nell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata. Ha tuttavia posto a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria le spese di lite, escludendo il contributo unificato già rimborsato, perché il ricorrente era stato costretto a instaurare il giudizio dal ritardo dell’amministrazione. Le spese sono state liquidate in euro 1.286,00, oltre rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa del creditore, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, le spese di lite possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il ricorrente sia stato costretto ad agire dal ritardo nell’esecuzione del titolo.
  • Il rimborso del contributo unificato già effettuato dall’amministrazione non impedisce la condanna alla rifusione delle ulteriori spese processuali sostenute dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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