Sentenza n. 30/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Direttore Generale n. 873 del 29.05.2024, con cui sono stati approvati gli atti della procedura e la graduatoria; - della delibera del Commissario Straordinario n. 1003 del 13.06.2024, con cui sono stati dichiarati i vincitori della selezione; - della delibera del Commissario Straordinario n. 1077 del 19.06.2024, con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela delle sopra richiamate delibere n. 873 del 29.05.2024 e n. 1003 del 13.06.2024 in attesa che la Commissione esaminatrice procedesse alla rivalutazione delle istanze presentate nella parte riguardante i titoli ed alla conseguenziale redazione di una nuova graduatoria generale di merito; - della nota prot. n. 0020914 dell’11.07.2024, con cui l’Azienda Ospedaliera ha comunicato il rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla Dott.ssa Scaccianoce; - della delibera del Direttore Generale n. 179 del 12.07.2024, con cui sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice con l’allegata graduatoria finale di merito, ribadendo gli esiti della prima graduatoria di cui alla delibera n. 873 del 29.05.2024; - dei verbali della Commissione esaminatrice del 22.03.2024, 25.03.2024, 15.04.2024, 8.05.2024, 9.05.2024 e del 10.07.2024; - ove occorra, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, e con riferimento alle clausole che determinerebbero un effetto lesivo, dell’avviso pubblico/bando (delibera n. 135 del 24.01.2024, come parzialmente modificata dalla successiva Delibera n. 180 del 31.01.2024); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto a conseguire una diversa e migliore collocazione nella graduatoria finale ed - in subordine - per il risarcimento del danno nella misura da determinare nel corso del giudizio, nonché per l’accertamento del diritto di accesso ai verbali della Commissione esaminatrice del 22.03.2024, 25.03.2024, 15.04.2024, 8.05.2024 e, 9.05.2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 maggio 2025: - della delibera del Direttore Generale n. 203 del 17.07.2024, con cui sono state assegnate le sedi di servizio secondo la disponibilità manifestata dai vincitori, conferendo loro l’incarico; - della delibera del Direttore Generale n. 535 del 13.03.2025, con cui - dopo un’ulteriore scorrimento della graduatoria dovuto alla rinuncia di altri candidati – è stato conferito incarico ad altro concorrente collocatosi utilmente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti, e per l’accertamento del diritto a conseguire una diversa e migliore collocazione nella graduatoria finale ed - in subordine - per il risarcimento del danno nella misura da determinare nel corso del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione della graduatoria, dichiarazione dei vincitori, annullamento in autotutela e successiva riedizione della procedura, nonché atti di assegnazione delle sedi e conferimento degli incarichi
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi a una procedura selettiva per il conferimento di borse di studio, contestando gli esiti della graduatoria e chiedendo l’accertamento del diritto a una migliore collocazione, nonché, in subordine, il risarcimento del danno. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto di accesso ai verbali della Commissione esaminatrice. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti successivi di assegnazione delle sedi e di conferimento degli incarichi, inclusi quelli adottati dopo lo scorrimento della graduatoria. Nel corso del giudizio, dopo essere stata convocata a seguito di uno scorrimento, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo di avere optato per una borsa di studio conferitale il 18 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha infatti ottenuto il conferimento di una borsa di studio a seguito dello scorrimento della graduatoria e dell’opzione esercitata dopo la convocazione, circostanza che ha modificato l’assetto degli interessi originariamente delineato dagli atti impugnati e ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo che il conferimento della borsa fosse un fatto nuovo, eventuale e incerto al momento della proposizione del ricorso. È stata quindi disattesa la richiesta dell’amministrazione di condanna della ricorrente alle spese, fondata sull’assunto che il ricorso fosse stato strumentale e che la ricorrente avrebbe potuto attendere lo scorrimento.
Massime di principio
- La sopravvenuta attribuzione al ricorrente del bene della vita perseguito mediante l’impugnazione, quando modifica l’assetto di interessi determinato dagli atti impugnati e fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenienza che determina l’improcedibilità sia un fatto nuovo, eventuale e incerto al momento della proposizione del ricorso, anche se il ricorrente ha poi conseguito il risultato sostanziale perseguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →