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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12295B n. 28257 del 10/06/2020

ACEA-MEDITERRANEA-ALMA C.I.S./PESCARA DISTRIBUZIONE GAS

AGCMC12295B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’operazione ha comportato l’ingresso di Acea nel capitale di Pescara Distribuzione Gas mediante l’acquisto di partecipazioni da Mediterranea Energia e Alma CIS. Sebbene Acea abbia acquisito il 51% del capitale, diritti di voto penetranti attribuiti ai soci di minoranza hanno determinato il controllo congiunto delle tre società. L’operazione, conclusa il 18 marzo 2019, superava le soglie di fatturato dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, ma non è stata comunicata preventivamente. L’AGCM ha contestato la violazione e avviato un procedimento per l’eventuale sanzione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, senza pronunciarsi sugli effetti concorrenziali dell’operazione.

Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS hanno acquisito il controllo congiunto di Pescara Distribuzione Gas senza comunicazione preventiva; avvio del procedimento sanzionatorio

Acquisizione del controllo congiunto di Pescara Distribuzione Gas da parte di Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS

Il provvedimento riguarda l’acquisizione del controllo congiunto di Pescara Distribuzione Gas S.r.l. da parte di Acea S.p.A., Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. e Alma C.I.S. S.r.l. L’AGCM non valuta in questa sede gli effetti concorrenziali dell’operazione, ma accerta preliminarmente la sua qualificazione come concentrazione e la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, avviando il procedimento per l’eventuale sanzione amministrativa.

Le parti e l’operazione

Acea è una società multiutility operante, tra l’altro, nella produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e calore, nella commercializzazione del gas naturale, nei servizi idrici e ambientali. Nel 2018 il gruppo Acea ha realizzato un fatturato globale di 3,028 miliardi di euro, di cui una parte compresa tra 2 e 3 miliardi in Italia.

Mediterranea Energia è attiva nella distribuzione di gas metano, GPL e aria propanata ed è soggetta alla direzione e coordinamento di ConsCoop. Alma CIS opera nella realizzazione e gestione di impianti energetici e di reti infrastrutturali per la distribuzione del gas, nonché nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.

L’operazione è consistita nell’acquisto da parte di Acea del 25,5% del capitale di Pescara Distribuzione Gas detenuto da Mediterranea Energia e del 25,5% detenuto da Alma CIS. Prima dell’operazione, Pescara Distribuzione era controllata congiuntamente da Mediterranea Energia e Alma CIS. Dopo l’operazione, il capitale sociale risultava così ripartito:

  • Acea: 51%;
  • Mediterranea Energia: 24,5%;
  • Alma CIS: 24,5%.

Il contratto preliminare di compravendita è stato sottoscritto l’11 ottobre 2018 e l’acquisizione è stata perfezionata il 18 marzo 2019.

Qualificazione come concentrazione e controllo congiunto

L’Autorità ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990, in quanto essa ha comportato l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa.

La maggioranza del capitale detenuta da Acea non ha escluso il controllo congiunto. Lo statuto di Pescara Distribuzione Gas, in particolare l’articolo 14, riconosceva infatti ai soci di minoranza diritti di voto penetranti nel consiglio di amministrazione. In ragione di tali diritti, Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS risultavano tutte partecipare al controllo congiunto della società acquisita.

Le parti avevano sostenuto che l’operazione relativa a Pescara Distribuzione Gas fosse connessa a una seconda operazione concernente Alto Sangro Distribuzione Gas S.r.l., oggetto di un contratto preliminare del 10 marzo 2020 e comunicata insieme alla prima il 18 maggio 2020. L’AGCM ha tuttavia ritenuto che la documentazione non dimostrasse un’interdipendenza funzionale o una condizionalità di fatto tra le due operazioni. In particolare, l’acquisizione di Pescara Distribuzione era già stata conclusa il 18 marzo 2019, prima della comunicazione all’Autorità.

Applicabilità della legge italiana e soglie di fatturato

L’operazione rientrava nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di applicabilità del Regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni comunitarie.

Era inoltre soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990. Per il periodo di riferimento, le soglie applicabili ratione temporis risultavano superate:

  • il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate era superiore a 495 milioni di euro;
  • il fatturato totale realizzato in Italia individualmente da almeno due delle imprese interessate era superiore a 30 milioni di euro.

L’Autorità ha pertanto ritenuto integrati i presupposti oggettivi dell’obbligo di notifica preventiva.

Omessa comunicazione preventiva

Poiché l’acquisizione era stata perfezionata il 18 marzo 2019 e la comunicazione è stata presentata soltanto il 18 maggio 2020, l’operazione è stata realizzata in violazione dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990.

Il provvedimento non contiene una valutazione di merito circa la compatibilità dell’operazione con l’articolo 6 della legge n. 287/1990, né individua effetti restrittivi, mercati rilevanti o criticità concorrenziali. L’oggetto del procedimento è esclusivamente l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva.

Avvio del procedimento sanzionatorio

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione preventiva l’AGCM può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato realizzato nell’anno precedente a quello in cui viene effettuata la contestazione.

L’Autorità ha quindi deliberato:

  • la contestazione ad Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS della violazione dell’articolo 16, comma 1;
  • l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 19, comma 2;
  • la possibilità per le imprese di accedere agli atti, presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentite entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981;
  • la conclusione del procedimento entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Esito procedurale

Il provvedimento non autorizza né vieta l’operazione e non impone misure correttive. Esso costituisce un atto di contestazione e avvio di un procedimento sanzionatorio per gun jumping, relativo alla mancata comunicazione preventiva di una concentrazione soggetta alla disciplina nazionale.

Punti principali

Parti coinvolte

Acea S.p.A. è una multiutility attiva, tra l’altro, nei settori dell’energia e del gas; Mediterranea Energia opera nella distribuzione di gas metano, GPL e aria propanata; Alma CIS svolge attività impiantistiche, infrastrutturali e di realizzazione di reti per la distribuzione del gas.

Struttura dell’operazione

Acea ha acquistato il 25,5% del capitale di Pescara Distribuzione Gas da Mediterranea Energia e un ulteriore 25,5% da Alma CIS, raggiungendo il 51%. Le partecipazioni residue sono rimaste pari al 24,5% per ciascuno degli altri due soci.

Controllo congiunto

Nonostante la maggioranza azionaria di Acea, specifiche disposizioni statutarie, in particolare l’articolo 14 dello statuto, attribuivano ai soci di minoranza diritti di voto penetranti nel consiglio di amministrazione. Le tre società esercitavano quindi il controllo congiunto sull’impresa.

Qualificazione e soglie

L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990. Era soggetta alla comunicazione preventiva ex articolo 16, comma 1, poiché nel 2017 il fatturato nazionale complessivo superava 495 milioni di euro e quello individuale nazionale di almeno due imprese superava 30 milioni di euro.

Violazione e procedimento sanzionatorio

L’acquisizione è stata perfezionata il 18 marzo 2019, mentre la comunicazione all’AGCM è pervenuta soltanto il 18 maggio 2020. L’Autorità ha contestato ad Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva e ha avviato il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controlloimpresa comuneobbligo di comunicazione preventivasettore energetico

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