Regolamento (UE) 2020/761
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo uniforme la gestione dei contingenti tariffari agricoli dell’Unione quando l’accesso al contingente è subordinato a titoli di importazione o esportazione. Definisce regole comuni su periodi contingentali, domande, cauzioni, attribuzione proporzionale, rilascio dei titoli, validità, prove documentali e notifiche alla Commissione. Contiene inoltre regole settoriali molto dettagliate per singoli prodotti e accordi internazionali, con numerosi allegati tecnici e modelli documentali. Per alcuni contingenti introduce o conferma requisiti specifici di origine, certificati di autenticità, certificati IMA 1, registrazione LORI e restrizioni quantitative per categorie di operatori.
Stabilisce le modalità comuni e settoriali di gestione, mediante titoli di importazione e di esportazione, di numerosi contingenti tariffari agricoli dell’Unione, incluse procedure, documenti giustificativi, cauzioni, coefficienti di attribuzione e termini di validità.
Ambito di applicazione
Si applica ai contingenti tariffari elencati nell’allegato I per prodotti agricoli soggetti a titoli di importazione ed esportazione, nonché ai contingenti specifici aperti nei settori dei cereali, riso, zucchero, olio d’oliva, aglio, funghi, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova, carni di pollame e alimenti per cani o gatti. Riguarda operatori economici che presentano domande di titolo, autorità emittenti degli Stati membri, autorità doganali e, per alcuni regimi, organismi emittenti o autorità di paesi terzi. Si applica ai periodi contingentali che iniziano dal 1o gennaio 2021; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione
Il regolamento stabilisce il quadro operativo per la gestione, tramite titoli, di una pluralità di contingenti tariffari agricoli dell’Unione, spesso collegati ad accordi internazionali OMC o bilaterali. La ratio è quella di garantire un’applicazione uniforme, trasparente e controllabile dei contingenti, sostituendo regole frammentate e introducendo procedure comuni, modelli documentali e discipline settoriali speciali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai contingenti tariffari elencati nell’allegato I e, più in generale, ai contingenti di importazione ed esportazione di prodotti agricoli soggetti a titoli. Riguarda autorità emittenti degli Stati membri, operatori economici richiedenti, autorità doganali e, in alcuni casi, organismi o autorità di paesi terzi che rilasciano certificati di autenticità, certificati IMA 1 o certificati di esportazione. In base all’articolo 73, si applica ai periodi contingentali che iniziano dal 1o gennaio 2021; entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione.
Quadro normativo e rapporti con altri atti
L’articolo 2 dispone l’applicazione, salvo deroga espressa, del codice doganale dell’Unione (regolamento (UE) n. 952/2013), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il regolamento si innesta inoltre sul regolamento delegato (UE) 2020/760, che disciplina in via complementare la gestione dei contingenti tariffari soggetti a titoli e la costituzione di cauzioni.
Regole comuni per la gestione dei contingenti
Gli articoli 3-17 fissano il funzionamento generale dei contingenti. Ogni contingente è identificato da un numero d’ordine; i periodi contingentali durano 12 mesi e possono essere articolati in sottoperiodi. Le domande vanno presentate nei primi sette giorni del mese precedente l’inizio del periodo contingentale e, poi, nei primi sette giorni di ciascun mese del periodo, con divieto di presentazione nel mese di dicembre, salvo la finestra speciale dal 23 al 30 novembre per i titoli validi dal 1o gennaio.
La disciplina prevede che, di regola, un operatore presenti una sola domanda ricevibile per mese e per contingente; se il richiedente supera il limite, tutte le domande per quel contingente sono irricevibili e la cauzione è incamerata. Se un contingente comprende più codici NC, paesi di origine o aliquote, possono presentarsi domande distinte ma simultanee, considerate come domanda unica.
Le domande incomplete o non conformi ai criteri del regolamento, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono dichiarate irricevibili; non lo sono gli errori materiali di modesta entità che non toccano gli elementi essenziali. Gli agenti o rappresentanti doganali del richiedente non possono presentare domande né detenere i titoli.
Cauzione, attribuzione proporzionale e sospensione delle domande
L’articolo 9 prevede che, quando il rilascio del titolo è subordinato a cauzione, questa debba essere prestata presso l’autorità emittente prima della fine del periodo di presentazione, per l’importo indicato negli allegati da II a XIII.
L’articolo 10 disciplina il coefficiente di attribuzione: per i contingenti non gestiti con documenti di paesi terzi la Commissione calcola un coefficiente sulla base dei quantitativi richiesti e disponibili, pubblicandolo in linea di regola entro il 22 del mese, e comunque entro il 14 dicembre per le domande di fine novembre. Il coefficiente non può superare il 100 % e i quantitativi vengono arrotondati all’unità inferiore. Se il contingente è esaurito, la Commissione sospende la presentazione di nuove domande fino a fine periodo o sottoperiodo; la sospensione è revocata se tornano disponibili quantitativi non utilizzati.
Per alcuni contingenti assoggettati a registrazione preliminare LORI, la Commissione può chiedere alle autorità emittenti di verificare i fascicoli degli operatori; il mancato riscontro nei termini comporta il divieto per l’autorità di accettare ulteriori domande di quell’operatore.
Rilascio, contenuto e validità dei titoli
I titoli sono rilasciati solo sulle domande notificate alla Commissione e, di regola, dopo la pubblicazione del coefficiente di attribuzione e comunque entro fine mese. Per i titoli validi dal 1o gennaio, il rilascio avviene tra il 15 e il 31 dicembre dell’anno precedente; in caso di ritardo per circostanze impreviste, il regolamento fissa termini massimi specifici per il rilascio posticipato.
L’articolo 12 disciplina le indicazioni da riportare sui titoli e sulle domande: numero d’ordine del contingente, dazio contingente applicabile, eventuale paese di origine, diciture specifiche e tolleranze ammesse. L’articolo 13 esclude l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e fissa regole puntuali di validità in funzione del tipo di contingente, del sottoperiodo e dell’eventuale gestione con documenti di paesi terzi.
Prove, origine e notifiche
L’articolo 14 chiarisce che i quantitativi non immessi in libera pratica o non esportati entro la scadenza del titolo sono considerati non utilizzati; la prova dell’avvenuta immissione in libera pratica o esportazione è fornita secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. L’articolo 15 prevede, per taluni contingenti, la presentazione della prova dell’origine alla dogana o già al momento della domanda.
Gli articoli 16 e 17 impongono notifiche periodiche alla Commissione sui quantitativi domandati, rilasciati e inutilizzati, nonché su dati LORI, certificati di autenticità e certificati IMA 1. Le notifiche seguono i termini e i canali del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Cereali: grano tenero, granturco e sorgo
Nel settore cerealicolo il regolamento apre contingenti per grano tenero di qualità diversa dalla qualità alta, per granturco e sorgo, anche in relazione agli accordi OMC e agli accordi con Stati Uniti e Canada. Per il grano tenero sono previsti requisiti di origine e, per il contingente canadese, una dichiarazione di origine nel quadro del CETA.
Per il granturco e il sorgo destinati a Spagna e Portogallo è disciplinato un regime speciale: domande tra il 7 e l’11 del mese, notifiche elettroniche alle autorità spagnole e portoghesi e rilascio dei titoli tra il 23 e l’ultimo giorno del mese. In deroga all’articolo 13, il titolo è valido dal rilascio fino alla fine del secondo mese successivo.
Riso
Per il riso sono aperti diversi contingenti, con periodi e sottoperiodi distinti. Il regolamento disciplina il riporto dei quantitativi inutilizzati tra sottoperiodi e, per alcuni numeri d’ordine, il trasferimento di quantità non utilizzate a un altro contingente a decorrere dal 1o ottobre.
Per taluni contingenti è richiesto il certificato di esportazione originale; per altri è necessario indicare il paese di origine nel titolo. La validità dei titoli segue, salvo eccezioni, la disciplina generale dell’articolo 13.
Zucchero
Il capo sullo zucchero contiene contingenti OMC e contingenti con paesi dei Balcani, oltre a contingenti con Brasile, Cuba, India e altri paesi. L’articolo 31 definisce "peso tal quale" e "raffinazione". L’articolo 32 deroga all’articolo 13: il titolo è valido fino al termine del terzo mese successivo a quello di rilascio, ma non oltre il 30 settembre.
Per i contingenti OMC con numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 operano obblighi di raffinazione, uso finale, diciture specifiche e, se la polarizzazione è diversa da 96 gradi, adeguamento del dazio dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto. Per i contingenti 09.4324-09.4327 sono richiesti titoli di esportazione del paese terzo e specifiche diciture di origine.
Olio d’oliva e aglio
Per l’olio d’oliva vergine tunisino il regolamento richiede che il prodotto sia interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell’Unione; l’origine va provata con certificato EUR.1 all’immissione in libera pratica.
Per l’aglio originario dell’Argentina si distingue tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Un importatore tradizionale deve provare utilizzo di titoli nei tre periodi contingentali precedenti e una soglia minima di attività; il nuovo importatore deve dimostrare un’attività significativa nei due periodi o anni precedenti. Il quantitativo disponibile per l’Argentina è ripartito 70 % ai tradizionali e 30 % ai nuovi; i nuovi importatori non possono superare il 10 % del quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo. Per aglio proveniente da Iran, Libano, Malaysia, Taiwan, Emirati arabi uniti e Vietnam si richiedono certificato di origine e trasporto diretto nell’Unione.
Carni bovine
Il capo sulle carni bovine è uno dei più articolati. Include contingenti per carne bovina congelata erga omnes, carni di alta qualità, carne di bufalo, "baby beef" e contingenti legati a Svizzera, Cile, Canada, Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord e altri partner. Molti contingenti richiedono certificati di autenticità secondo il modello dell’allegato XIV; alcuni prevedono la verifica sanitaria e il rilascio da parte di organismi nazionali specifici.
Per il contingente 09.4002 relativo a carni bovine di alta qualità di Stati Uniti e Canada, i quantitativi sono ripartiti in 12 sottoperiodi mensili; per il contingente canadese 09.4280 e per il contingente 09.4281 si applicano fattori di conversione in equivalente peso carcassa, con validità e restituzione parziale dei titoli disciplinate in modo speciale. Per il contingente 09.4003 è previsto un quantitativo in peso equivalente di carne disossata e, per alcuni casi, un quantitativo di riferimento.
Carni suine, uova, pollame e lattiero-caseari
Per le carni suine, gli articoli 65 e 66 disciplinano i contingenti per gli accordi con Stati Uniti, Canada e Ucraina, con regole di origine, fattori di conversione, titoli rilasciati per cinque mesi e possibilità di restituzione fino al 30 % del quantitativo, con svincolo del 60 % della cauzione sulla parte restituita. Per le uova e le ovoalbumine, l’articolo 68 e l’allegato XVI introducono conversioni in equivalente uova in guscio, tassi forfettari di rendimento e regole specifiche per i quantitativi di riferimento.
Nel settore del pollame, i contingenti coprono carne di pollame, preparazioni, tacchino, prodotti destinati a mercati specifici e contingenti con Brasile, Thailandia, Stati Uniti, Israele e Ucraina. Per molti contingenti sono richiesti quantitativi minimi per domanda, registrazione LORI, prova dell’attività commerciale e, in alcuni casi, l’indicazione in titolo della dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia" o di altri paesi esclusi.
Per il latte e i prodotti lattiero-caseari sono disciplinati contingenti di importazione e di esportazione con Svizzera, Norvegia, Islanda, Nuova Zelanda, Australia, Repubblica dominicana, Canada e Stati Uniti. I regimi prevedono certificati EUR.1, certificati IMA 1, contingenti con quantitativi annuali crescenti e controlli specifici su burro neozelandese, inclusi test sul peso e sul tenore di materie grasse, con regole dettagliate sui campioni, sulla deviazione standard e sull’eventuale revoca o sostituzione dei certificati IMA 1.
Regimi di esportazione verso Stati Uniti, Canada e Repubblica dominicana
Per la Repubblica dominicana il regolamento istituisce un contingente di esportazione di latte in polvere di 22 400 tonnellate; le domande sono soggette a eventuale coefficiente di attribuzione e gli operatori con quantitativi inferiori a 20 tonnellate possono ritirare la domanda. Per gli Stati Uniti sono previsti contingenti di esportazione di formaggi, con presentazione della domanda in settembre, designazione dell’importatore statunitense, possibile coefficiente di attribuzione e rilascio dei titoli entro il 15 dicembre dell’anno precedente.
Per il Canada è disciplinato un contingente di esportazione di formaggi, con prova che le materie prime sono state interamente ottenute nell’Unione e con indicazioni molto dettagliate nelle sezioni 15, 16, 20 e 22 del titolo; il titolo è valido solo per i prodotti designati e deve essere presentato all’autorità canadese insieme all’originale o alla copia certificata.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 73 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica ai periodi contingentali che iniziano dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo operativo per professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è essenziale per verificare ammissibilità, origine preferenziale/non preferenziale, corretta documentazione, termini di presentazione, importi di cauzione, possibili limiti quantitativi e rischio di decadenza o incameramento. Nei regimi più complessi, in particolare aglio, zucchero, carni bovine, latte, pollame e U.S./CETA, è determinante la corrispondenza tra domanda, titolo, certificati di origine o autenticità, oltre al rispetto delle diciture obbligatorie e delle finestre temporali di rilascio e utilizzo.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e norme richiamate
L’articolo 1 individua le regole comuni per la gestione dei contingenti tariffari dell’allegato I, riguardanti in particolare periodi contingentali, quantitativi massimi richiedibili, presentazione delle domande, contenuto di domande e titoli, irricevibilità, cauzione, coefficiente di attribuzione, rilascio, validità, prove di immissione in libera pratica e di origine, notifiche alla Commissione e informazioni sul sistema LORI, certificati di autenticità e certificati IMA 1. L’articolo 2 rinvia, salvo deroghe, al regolamento (UE) n. 952/2013, al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2447 e (UE) 2016/1239.
Regole comuni sulle domande e sui titoli
Gli articoli 3-17 fissano il meccanismo generale: ogni contingente ha un numero d’ordine; i periodi contingentali durano 12 mesi e possono essere suddivisi in sottoperiodi; la domanda non può superare il quantitativo disponibile; le domande si presentano in finestre mensili specifiche, con disciplina speciale per novembre e per i titoli validi dal 1o gennaio; sono previste cause di irricevibilità, divieto per agenti/rappresentanti doganali di presentare o detenere titoli, cauzioni prima della scadenza del termine di presentazione, coefficiente di attribuzione quando la domanda supera il disponibile, sospensione della presentazione di nuove domande quando il contingente è esaurito, regole su validità dei titoli, prova di immissione in libera pratica/esportazione, prova dell’origine e notifiche periodiche alla Commissione.
Regime speciale per alcuni contingenti gestiti con documenti di paesi terzi
Per i contingenti di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti di esportazione gestiti da paesi terzi, gli articoli 43-45 e 52-54 prevedono l’uso di certificati di autenticità o IMA 1, il controllo di corrispondenza tra certificati e informazioni comunicate alla Commissione, l’eventuale cauzione aggiuntiva pari al dazio della nazione più favorita applicabile il giorno della domanda, lo svincolo o l’incameramento della cauzione, la durata e il contenuto dei certificati, nonché gli organismi emittenti autorizzati.
Contingenti per cereali, riso, zucchero, olio d’oliva, aglio e funghi
I capi 1-5 del titolo III aprono e disciplinano contingenti per cereali, riso, zucchero, olio d’oliva, aglio e funghi, precisando per ciascun prodotto origine, numeri d’ordine, quantitativi, sottoperiodi, dazi contingentali, cauzioni, prove di origine, e in alcuni casi requisiti di attività commerciale o di registrazione LORI. Per il grano tenero, il granturco e il sorgo sono previste norme speciali per Spagna e Portogallo; per il riso sono previsti trasferimenti tra sottoperiodi e un meccanismo di riporto di quantitativi inutilizzati; per lo zucchero vi sono obblighi di raffinazione e diciture specifiche; per l’aglio si distingue tra importatori tradizionali e nuovi importatori per l’origine argentina; per i funghi sono previsti contingenti soggetti a prova di attività commerciale solo in alcuni casi.
Contingenti per carni bovine e suine, uova, pollame e latte
Gli articoli e gli allegati relativi alle carni bovine, suine, uova, pollame, latte e prodotti lattiero-caseari definiscono in modo puntuale i contingenti, i codici NC, i quantitativi, i dazi o le riduzioni dazio, le cauzioni, le prove di origine e, in diversi casi, i fattori di conversione del peso. Per diversi contingenti di carni bovine è richiesto un certificato di autenticità; per i contingenti CETA Canada e per alcuni contingenti suine e avicole sono previsti fattori di conversione in equivalente peso carcassa e, in alcuni casi, requisiti di registrazione LORI e quantitativi di riferimento. Per il latte e i derivati neozelandesi e islandesi operano certificati IMA 1 o EUR.1 e condizioni speciali di composizione, etichettatura o trasformazione.
Contingenti di esportazione verso Svizzera, Repubblica dominicana, Stati Uniti e Canada
Sono disciplinati contingenti di esportazione per alimenti per cani o gatti verso la Svizzera, latte in polvere verso la Repubblica dominicana, formaggi verso gli Stati Uniti d’America e formaggi verso il Canada. Per questi regimi sono previste domande in finestre specifiche o procedure particolari, designazione dell’importatore negli Stati Uniti, assegnazione dei quantitativi agli esportatori dell’Unione, rilascio dei titoli, coefficiente di attribuzione, possibilità di ritiro della domanda sotto soglia minima, e svincolo delle cauzioni alla prova dell’esportazione.
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