Cassazione Civile, Ordinanza n. 30528/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per il periodo d’imposta 2004, ha rideterminato sinteticamente il reddito della contribuente ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo incongrua la sua capacità contributiva rispetto al reddito dichiarato. In primo grado la CTP aveva limitato la ripresa fiscale al solo profilo della indeducibilità dei canoni di leasing di un’autovettura, escludendo il resto della pretesa; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio e accolto quello incidentale della contribuente, annullando anche la residua ripresa. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la contribuente ha resistito e ha successivamente depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla L. n. 197/2022, allegando la domanda e la quietanza del versamento della prima rata.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso dell’Agenzia perché accoglie la questione pregiudiziale della definizione agevolata. Rileva che, trattandosi di controversia tributaria pendente in Cassazione con parte l’Agenzia delle entrate, la tempestiva presentazione della domanda di definizione e il deposito della prova del pagamento della prima rata nei termini e nelle condizioni di legge determinano l’estinzione del giudizio. Nel caso concreto la contribuente ha depositato la documentazione richiesta, con pagamento calcolato sul 15% del valore della lite, in ragione della sua soccombenza nella pronuncia di secondo grado. La Corte dichiara pertanto estinto il processo e precisa che resta salva la facoltà dell’Agenzia di opporre eventuale diniego nei modi di legge; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600/1973
È richiamato come base legale dell’accertamento sintetico del reddito oggetto della lite.
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
La definizione agevolata è ammessa per le liti tributarie pendenti, anche in Cassazione, su domanda del soggetto legittimato e previo pagamento dell’importo previsto.
art. 1, comma 188, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale ... le controversie possono essere definite con il pagamento ... del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado"
Quando l’Agenzia è soccombente nell’ultima pronuncia di merito, la lite è definibile con importo ridotto al 15% del valore della controversia.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti"
Il perfezionamento della definizione richiede cumulativamente domanda e pagamento dovuto.
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"il contribuente ha l'onere di depositare ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
Ai fini processuali è necessario il deposito in giudizio della domanda e della prova del versamento della prima rata o dell’intero importo.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
Il deposito della documentazione prevista comporta l’estinzione del giudizio, con regolazione delle spese nel senso della loro compensazione di fatto tra le parti che le hanno anticipate.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
La prova del deposito della domanda e del pagamento della prima rata non è soggetta a notifica alla controparte.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato per il testo applicabile dell’art. 372 c.p.c. in base al principio tempus regit actum.
Massime di principio
- Nelle liti tributarie definibili ai sensi della legge di bilancio 2023, il processo si estingue quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento dovuto o della prima rata, secondo le condizioni di legge.
- La definizione agevolata richiede il concorrere di domanda e pagamento: il solo deposito della domanda non basta, così come il solo versamento senza la rituale istanza non perfeziona la procedura.
- Se l’Agenzia delle entrate è soccombente nell’ultima pronuncia di merito, il parametro di versamento per la definizione della lite è quello ridotto previsto dalla disciplina speciale.
- Nel giudizio di cassazione la prova del perfezionamento della definizione agevolata può essere depositata senza necessità di notifica alla controparte, secondo la disciplina processuale applicabile.
- L’estinzione della controversia per definizione agevolata opera salvo il successivo eventuale diniego dell’amministrazione, che resta azionabile secondo le regole di legge.
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