Cassazione Penale, Sentenza n. 9195/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Potenza (09/12/2022) che aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati contestati (art. 81 cpv. cod. pen., 10‑quater d.lgs. 74/2000) e aveva rideterminato la pena per il residuo reato (art. 5 d.lgs. 74/2000). Il ricorso alla Cassazione articola quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa per mancata celebrazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 602 c.p.p.; 2) doglianza sulla mancata verifica delle responsabilità del commercialista incaricato di trasmettere le dichiarazioni; 3) doglianza sulla mancanza di prova del reato residuo; 4) deduzione che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'udienza pubblica non fosse stata celebrata: l'appello è stato definito in forma camerale ai sensi dell'art. 23‑bis d.l. 137/2020 (esteso fino al 31/12/2022) e le parti non avevano richiesto la trattazione orale entro il termine perentorio; il rinvio non consente di recuperare una richiesta tardiva. Sul secondo e terzo motivo li ha ritenuti generici e manifestamente infondati, rilevando che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante di VN Service S.r.l., è responsabile degli obblighi dichiarativi e che la delega al commercialista non lo esonera dalla responsabilità penale per omessa dichiarazione (reato omissivo proprio). Sul quarto motivo ha ritenuto infondata la deduzione sulla prescrizione, evidenziando la sospensione dei termini per complessivi 380 giorni dovuta ai rinvii e l'operatività della regola dei 90 giorni per considerare la dichiarazione tempestiva; conseguentemente la prescrizione è maturata il 31/12/2022, dopo la sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23‑bis, comma 1, d.l. n. 137/2020
Autorizza la trattazione degli appelli in forma camerale non partecipata; applicata per il periodo emergenziale e ritenuta correttamente applicata anche se il decreto di citazione aveva fissato udienza pubblica, in assenza di richiesta tempestiva delle parti per la discussione orale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata per la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione nell'ambito delle disposizioni emergenziali che hanno disciplinato la forma di trattazione degli affari.
art. 602 cod. proc. pen.
Prevede la celebrazione dell'udienza pubblica; la Corte ha ritenuto che l'assenza di richiesta di trattazione orale da parte delle parti renda comunque legittima la definizione in forma camerale ai sensi della normativa speciale emergenziale.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamato nella qualificazione dei reati e nella determinazione delle conseguenze sanzionatorie in caso di concorso di reati; rilevante ai fini della determinazione della pena complessiva.
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale relativa a uno dei reati contestati, dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello e richiamato nella motivazione della Cassazione.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Definisce il reato di omessa dichiarazione; la Corte ribadisce che si tratta di un obbligo omissivo proprio e personale, non esonerabile mediante delega a un professionista.
d.P.R. n. 322/1988, artt. 1, comma 4 e 8, comma 6
Stabiliscono che le dichiarazioni delle società devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e, in sua assenza, da chi ha l'amministrazione anche di fatto; supportano il principio dell'indelibità della delega rispetto alla responsabilità penale del rappresentante.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Prevede che la dichiarazione non si considera omessa se presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, utile alla determinazione dell'inizio della prescrizione.
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998
Conferma la regola dei 90 giorni per considerare tempestiva la dichiarazione e, insieme alla giurisprudenza citata, la decorrenza del termine di prescrizione dal 91° giorno.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'addebito delle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e ciò può essere ascrivibile a colpa del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione per comminare €3.000,00.
Massime di principio
- La trattazione degli appelli in forma camerale è legittima se prevista dalla normativa emergenziale (art. 23‑bis d.l. 137/2020) e le parti non richiedono tempestivamente la trattazione orale entro il termine perentorio: il semplice rinvio dell'udienza non riapre automaticamente tale termine.
- La designazione di un commercialista o di un professionista per predisporre e inviare le dichiarazioni fiscali non esonera il legale rappresentante dalla responsabilità penale per omessa dichiarazione: l'obbligo è personale e non delegabile.
- Nelle contestazioni su omessa dichiarazione occorre valutare i termini speciali: la dichiarazione è considerata tempestiva se presentata entro 90 giorni dalla scadenza, sicché la decorrenza della prescrizione può essere posticipata al 91° giorno; inoltre sospensioni procedurali (es. rinvii) possono allungare i termini di prescrizione.
- Motivi difensivi generici o esplorativi, privi di specifica elaborazione probatoria o di errori procedurali concreti, rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati e portare all'inammissibilità del ricorso.
- Se l'inammissibilità del ricorso può essere imputata a colpa del ricorrente, il giudice può condannarlo al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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