Sentenza del 16/02/2015 n. 1408 - Comm. Trib. Prov. Milano
TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - Telefonia Mobile - Imposte indirette - Presupposto - Soggetto passivo - Pubblica Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contestante è stata accolta: la tassa di concessione governativa non è dovuta per le utenze di telefonia mobile, poiché il passaggio dal regime pubblicistico concessorio a quello privatistico contrattuale ha comportato una nuova e radicale regolamentazione della materia e il venir meno del presupposto impositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità alla tassa di concessione governativa delle utenze di telefonia mobile. La contestazione si fondava sul fatto che il d.lgs. 259/2003, introducendo una disciplina privatistica e contrattuale del servizio di comunicazioni elettroniche, avrebbe abrogato tacitamente la normativa precedente fondata sull'esistenza di una concessione amministrativa di tipo pubblicistico. Venuto meno tale presupposto, non sarebbe più configurabile l'obbligo tributario.
Norme richiamate
Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
La disciplina introdotta dal decreto ha trasformato il rapporto relativo alla telefonia mobile da concessorio-pubblicistico a contrattuale-privatistico, determinando l'abrogazione tacita della normativa incompatibile basata sul precedente regime.
Normativa sulla tassa di concessione governativa per la telefonia mobile
La tassa presupponeva l'esistenza di un rapporto di concessione amministrativa di tipo pubblicistico. Poiché tale presupposto è venuto meno, non risulta più applicabile alle utenze di telefonia mobile.
Massime di principio
- Quando una nuova disciplina sostituisce integralmente un precedente regime pubblicistico con un rapporto privatistico, le imposte o tasse fondate esclusivamente sul vecchio presupposto concessorio possono risultare non più applicabili.
- Per valutare la debenza di una tassa occorre verificare non solo la sua previsione formale, ma anche la permanenza concreta del presupposto impositivo previsto dalla normativa.
- L'abrogazione tacita può configurarsi quando una disciplina successiva regola nuovamente e integralmente la materia in modo incompatibile con la normativa precedente.
- Il passaggio a un rapporto contrattuale di diritto privato non elimina automaticamente ogni tributo, ma può escludere quelli collegati specificamente all'esistenza di una concessione amministrativa pubblicistica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 feb 2015Sentenza del 16/02/2015 n. 27 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 16 feb 2015Sentenza del 16/02/2015 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 feb 2015Sentenza del 16/02/2015 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 16 feb 2015Sentenza del 16/02/2015 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 16 feb 2015Sentenza del 16/02/2015 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 16 feb 2015Sentenza del 16/02/2015 n. 112 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →