Sentenza n. 1502/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento: dell’ordinanza del Sindaco di Motta Camastra n. 30 in data 12 dicembre 2025, con cui, ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000, è stato ordinato alla ricorrente di provvedere entro quindici giorni allo sgombero del centro, ponendo in essere gli interventi necessari per la messa in sicurezza della struttura, “al fine di evitare e prevenire rischi e pericoli alla pubblica e privata incolumità e garantire la salubrità dei luoghi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di sgombero e messa in sicurezza del centro comunale di raccolta
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria dei mezzi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 30 del 12 dicembre 2025, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, con cui le era stato ordinato di sgomberare entro quindici giorni il centro comunale di raccolta dai mezzi e dalle attrezzature di sua proprietà e di porre in essere gli interventi necessari alla messa in sicurezza. La ricorrente ha dedotto la violazione dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente, sostenendo che il verbale dei Vigili del Fuoco del 10 ottobre 2025 descriveva soltanto un pericolo futuro ed eventuale di propagazione di un incendio ed escludeva un pericolo immediato. Ha inoltre lamentato la genericità dell'ordinanza, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'erronea individuazione del destinatario e l'uso improprio del potere extra ordinem per ottenere la liberazione dell'area, che avrebbe dovuto essere perseguita mediante rimedi ordinari. La società ha evidenziato di avere consegnato l'impianto alla S.R.R. Messina Provincia, che lo aveva poi consegnato al Comune, il quale ne aveva assunto la custodia e successivamente lo aveva affidato alla società incaricata della raccolta dei rifiuti. Il Comune ha sostenuto invece che la società ricorrente conservasse la proprietà e la disponibilità del centro e dei mezzi, che fosse stata più volte diffidata a sgomberare l'area e che il verbale dei Vigili del Fuoco imponesse interventi urgenti di messa in sicurezza. In giudizio il Comune ha inoltre prospettato, per la prima volta, un rischio di inquinamento ambientale connesso alla sosta prolungata dei mezzi, richiamando un parere dell'Ente Parco.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'ordinanza è stata annullata. Il TAR ha qualificato il potere di ordinanza contingibile e urgente come rimedio eccezionale, esercitabile soltanto in presenza di un pericolo grave, concreto e imminente per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Il requisito dell'urgenza implica l'impossibilità di differire l'intervento in ragione della ragionevole previsione di un danno incombente; quello della contingibilità implica l'impossibilità di utilizzare i mezzi tipici e ordinari. Nel caso concreto, il verbale dei Vigili del Fuoco richiamato nell'ordinanza si riferiva a un possibile pericolo futuro derivante dall'eventuale propagazione di un incendio ed escludeva espressamente un pericolo nell'immediato. Tale formulazione non dimostrava quindi una minaccia attuale e temporalmente prossima, incompatibile con l'attivazione del potere extra ordinem. Il Comune avrebbe potuto utilizzare gli strumenti civilistici o amministrativi ordinari per ottenere la liberazione del sito. Il TAR ha inoltre dichiarato non utilizzabile il nuovo profilo di rischio ambientale introdotto dal Comune soltanto nel corso del giudizio, ravvisando una vietata integrazione postuma della motivazione: la legittimità dell'atto deve essere valutata sulla base delle ragioni espresse al momento della sua adozione. È stato infine ritenuto fondato, benché assorbito in parte, il vizio di difetto di istruttoria e di erronea individuazione del destinatario. La proprietà dei mezzi non coincide necessariamente con la custodia e gestione dell'area; la complessa sequenza di consegne avrebbe imposto di accertare chi fosse effettivamente tenuto alla custodia e alla messa in sicurezza. Le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e oneri di legge, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 54, dell'ordinanza sindacale impugnata; il potere extra ordinem richiede comunque la ricorrenza dei rigorosi presupposti della contingibilità e dell'urgenza.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Il potere di ordinanza contingibile e urgente può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo grave, concreto e imminente per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.
Massime di principio
- Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente è un rimedio eccezionale e può essere esercitato soltanto quando sussista un pericolo grave, concreto e imminente per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari.
- L'urgenza richiede l'impossibilità di differire l'intervento in ragione della ragionevole previsione di un danno incombente; la contingibilità richiede invece l'impossibilità di fronteggiare il pericolo mediante i mezzi tipici e ordinari previsti dall'ordinamento.
- Un pericolo meramente potenziale, futuro o eventuale, accompagnato dall'esclusione di un rischio nell'immediato, non integra il requisito dell'imminenza necessario per l'esercizio del potere extra ordinem.
- In sede processuale l'amministrazione non può integrare o modificare la motivazione dell'atto impugnato introducendo nuovi profili di pericolo non indicati nel provvedimento; la legittimità dell'atto deve essere valutata sulla base delle ragioni espresse al momento della sua adozione.
- Quando proprietà dei beni e custodia o gestione dell'area risultano scisse, l'amministrazione deve svolgere un'adeguata istruttoria per individuare il soggetto effettivamente gravato dall'obbligo di custodia e di messa in sicurezza; non è sufficiente rivolgere l'ordine al mero proprietario dei beni.
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