Cassazione Civile, Ordinanza n. 37961/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso; in appello, tuttavia, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Ufficio ritenendo applicabile il termine semestrale per l'impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 327 c.p.c., 16 e 20 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 46 della l. n. 69/2009, sostenendo che il nuovo termine semestrale non fosse applicabile poiché il giudizio tributario doveva ritenersi instaurato con la notifica del ricorso, avvenuta prima del 4 luglio 2009; con il secondo ha censurato la mancata decisione sul merito da parte del giudice d'appello, richiamando le norme sostanziali in tema di imposte dirette e IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, ai fini dell'individuazione del momento di instaurazione del giudizio, rileva la notifica del ricorso e non la successiva costituzione in giudizio. Poiché la notifica era avvenuta prima del 4 luglio 2009, la modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla legge n. 69/2009 non era applicabile; conseguentemente, il termine lungo per proporre appello era ancora quello annuale più la sospensione feriale, e l'appello dell'Agenzia risultava tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello, il giudice di merito non poteva pronunciarsi sul fondo.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
La modifica introdotta dalla l. n. 69/2009, che sostituisce il termine annuale con quello semestrale, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione: il primo per violazione di legge processuale, il secondo per violazione di legge sostanziale.
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario.
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
Indica che il processo tributario è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
art. 20 d.lgs. n. 546/1992
Stabilisce che il ricorso è proposto mediante notifica, elemento decisivo per l'instaurazione del giudizio tributario.
art. 29 d.lgs. n. 546/1992
La costituzione in giudizio è un adempimento successivo alla notifica e non coincide con l'instaurazione del processo.
art. 46 l. n. 69/2009
È la disposizione transitoria richiamata per delimitare l'applicazione della novella sul termine lungo di impugnazione.
art. 58, comma 1, l. n. 69/2009
La Corte lo interpreta nel senso che la nuova disciplina sulle impugnazioni si applica solo ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009.
art. 15 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non entra nel merito per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'appello in grado di merito.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel secondo motivo come norma sostanziale sull'accertamento, senza specifica applicazione decisoria.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo come norma relativa all'IVA, senza esame del merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio si considera instaurato con la notifica del ricorso introduttivo, non con il successivo deposito o costituzione in giudizio.
- La disciplina transitoria della legge n. 69/2009 sul termine lungo di impugnazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per quelli già instaurati prima continua a valere il previgente termine annuale.
- La costituzione in giudizio nel processo tributario è un adempimento successivo che presuppone una lite già pendente e la cui omissione o tardività incide sulla prosecuzione del processo, non sulla sua instaurazione.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione, non deve pronunciarsi sul merito perché viene meno la potestas iudicandi sul rapporto sostanziale.
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