Cassazione Penale, Sentenza n. 13099/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Trimboli impugnava l'ordinanza del 10/05/2023 con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra: 1) omicidio aggravato per modalità e agevolazione mafiosa (art. 575 c.p. e art. 7 d.l. 13/05/1991, n.152 conv. con l. 12/07/1991, n.203) con sentenza definitiva 02/07/2021; 2) reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico (artt. 73, 80, 74 DPR 309/1990) con sentenza definitiva 14/05/2010; 3) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) ritenuta in continuazione con i reati di cui al punto 2 e giudicata con sentenza definitiva 12/06/2013. Il ricorrente contestava la mancata motivazione adeguata del rigetto, sostenendo che sussistevano evidenti profili di continuazione (stesso contesto criminoso, arco temporale comune, elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso) e che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente trascurato accertamenti compiuti in merito al contesto criminale e alle decisioni collegabili all'omicidio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il giudice dell'esecuzione aveva valutato che l'istanza difettava di prova sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso: per configurare la continuazione tra associazione e reati 'fine' occorre che i reati finali siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio. Dalle sentenze di merito è emerso che l'omicidio di Marando Pasquale fu il culmine di contrasti e reazioni nel contesto familiare/criminale ma era stato qualificato come decisione estemporanea e non come parte del disegno originario; pertanto non era prevedibile o programmabile ab origine e non rientrava nel medesimo programma criminoso che aveva generato gli altri reati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la continuazione ai fini dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione valuta se reati diversi possono considerarsi continuativi e determinare un'unica esecuzione; qui è stata valorizzata la necessità di prova dell'unicità del disegno criminoso.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Principio della continuazione per la determinazione della pena quando più reati sono espressione di un medesimo disegno criminoso; la Corte ha considerato che mancava la prova che i reati fossero stati progettati sin dall'origine come un unico disegno.
art. 575 cod. pen.
Elemento normativo relativo al reato di omicidio; richiamato come reato oggetto della richiesta di continuazione (con aggravante mafiosa)
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. l. 12 luglio 1991, n. 203)
Norma che riguarda le aggravanti per reati commessi con modalità mafiose o a scopo di agevolazione mafiosa; contestata nell'ambito dell'omicidio oggetto del ricorso.
artt. 73, 80 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sullo stupefacente (produzione, traffico, detenzione e circostanze aggravanti e associazione finalizzata); i reati 'fine' riconosciuti con sentenza definitiva nel 2010 sono stati valutati ai fini della possibile continuazione.
art. 416-bis cod. pen.
Associazione di tipo mafioso; qui rilevante per la valutazione del rapporto tra reato associativo e reati finali e per verificare se la programmazione degli stessi fosse già definita al momento costituzione del sodalizio.
art. 444 cod. proc. pen.
Rilevata come modalità con cui è stata giudicata una delle posizioni (patteggiamento) e con sentenza divenuta definitiva, utile per ricostruire il quadro processuale complessivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento, applicata al ricorrente in caso di rigetto.
Giurisprudenza citata - Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano (Rv. 257253)
Principio secondo cui, pur non essendo in linea di principio esclusa la continuazione tra associazione e reati fine, per riconoscerla occorre che i reati finali fossero programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio.
Giurisprudenza citata - Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice (Rv. 275334-02)
Conferma che non è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine quando questi, pur strumentali al sodalizio, siano derivati da circostanze contingenti, occasionali o non immaginabili al momento iniziale dell'associazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione fra reato associativo e reati 'fine' è necessario dimostrare che i reati finali erano programmati, nelle loro linee essenziali, sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso.
- La mera coincidenza di contesto familiare, l'appartenenza alle stesse dinamiche criminali o la prossimità temporale tra fatti non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Reati imprevedibili, estemporanei o dipendenti da circostanze contingenti (decisioni improvvise o reazioni a eventi non programmabili) non permettono generalmente il riconoscimento della continuazione con l'associazione originaria.
- Il gravame probatorio sulla sussistenza del disegno criminoso unitario grava su chi chiede l'applicazione della continuazione: il giudice dell'esecuzione deve verificare la prova e motivare specificamente l'esito della valutazione.
- L'esclusione di una circostanza aggravante (es. premeditazione) può essere sintomatica della natura estemporanea dell'azione e quindi rilevante, ma non è l'unico elemento da valutare: occorre un esame complessivo delle sentenze di merito e degli elementi che attestino la programmabilità originaria.
- In sede esecutiva il giudice deve uniformarsi ai principi di merito e giurisprudenziali circa il momento genetico della deliberazione criminosa; decisioni di merito che qualificano un evento come non programmato ostano al riconoscimento della continuazione.
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