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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13099/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trimboli impugnava l'ordinanza del 10/05/2023 con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra: 1) omicidio aggravato per modalità e agevolazione mafiosa (art. 575 c.p. e art. 7 d.l. 13/05/1991, n.152 conv. con l. 12/07/1991, n.203) con sentenza definitiva 02/07/2021; 2) reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico (artt. 73, 80, 74 DPR 309/1990) con sentenza definitiva 14/05/2010; 3) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) ritenuta in continuazione con i reati di cui al punto 2 e giudicata con sentenza definitiva 12/06/2013. Il ricorrente contestava la mancata motivazione adeguata del rigetto, sostenendo che sussistevano evidenti profili di continuazione (stesso contesto criminoso, arco temporale comune, elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso) e che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente trascurato accertamenti compiuti in merito al contesto criminale e alle decisioni collegabili all'omicidio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il giudice dell'esecuzione aveva valutato che l'istanza difettava di prova sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso: per configurare la continuazione tra associazione e reati 'fine' occorre che i reati finali siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio. Dalle sentenze di merito è emerso che l'omicidio di Marando Pasquale fu il culmine di contrasti e reazioni nel contesto familiare/criminale ma era stato qualificato come decisione estemporanea e non come parte del disegno originario; pertanto non era prevedibile o programmabile ab origine e non rientrava nel medesimo programma criminoso che aveva generato gli altri reati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la continuazione ai fini dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione valuta se reati diversi possono considerarsi continuativi e determinare un'unica esecuzione; qui è stata valorizzata la necessità di prova dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Principio della continuazione per la determinazione della pena quando più reati sono espressione di un medesimo disegno criminoso; la Corte ha considerato che mancava la prova che i reati fossero stati progettati sin dall'origine come un unico disegno.

  • art. 575 cod. pen.

    Elemento normativo relativo al reato di omicidio; richiamato come reato oggetto della richiesta di continuazione (con aggravante mafiosa)

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. l. 12 luglio 1991, n. 203)

    Norma che riguarda le aggravanti per reati commessi con modalità mafiose o a scopo di agevolazione mafiosa; contestata nell'ambito dell'omicidio oggetto del ricorso.

  • artt. 73, 80 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sullo stupefacente (produzione, traffico, detenzione e circostanze aggravanti e associazione finalizzata); i reati 'fine' riconosciuti con sentenza definitiva nel 2010 sono stati valutati ai fini della possibile continuazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Associazione di tipo mafioso; qui rilevante per la valutazione del rapporto tra reato associativo e reati finali e per verificare se la programmazione degli stessi fosse già definita al momento costituzione del sodalizio.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rilevata come modalità con cui è stata giudicata una delle posizioni (patteggiamento) e con sentenza divenuta definitiva, utile per ricostruire il quadro processuale complessivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento, applicata al ricorrente in caso di rigetto.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano (Rv. 257253)

    Principio secondo cui, pur non essendo in linea di principio esclusa la continuazione tra associazione e reati fine, per riconoscerla occorre che i reati finali fossero programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice (Rv. 275334-02)

    Conferma che non è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine quando questi, pur strumentali al sodalizio, siano derivati da circostanze contingenti, occasionali o non immaginabili al momento iniziale dell'associazione.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione fra reato associativo e reati 'fine' è necessario dimostrare che i reati finali erano programmati, nelle loro linee essenziali, sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso.
  • La mera coincidenza di contesto familiare, l'appartenenza alle stesse dinamiche criminali o la prossimità temporale tra fatti non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
  • Reati imprevedibili, estemporanei o dipendenti da circostanze contingenti (decisioni improvvise o reazioni a eventi non programmabili) non permettono generalmente il riconoscimento della continuazione con l'associazione originaria.
  • Il gravame probatorio sulla sussistenza del disegno criminoso unitario grava su chi chiede l'applicazione della continuazione: il giudice dell'esecuzione deve verificare la prova e motivare specificamente l'esito della valutazione.
  • L'esclusione di una circostanza aggravante (es. premeditazione) può essere sintomatica della natura estemporanea dell'azione e quindi rilevante, ma non è l'unico elemento da valutare: occorre un esame complessivo delle sentenze di merito e degli elementi che attestino la programmabilità originaria.
  • In sede esecutiva il giudice deve uniformarsi ai principi di merito e giurisprudenziali circa il momento genetico della deliberazione criminosa; decisioni di merito che qualificano un evento come non programmato ostano al riconoscimento della continuazione.

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