Cassazione Civile, Ordinanza n. 22560/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condòmini)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti da due proprietari di unità immobiliari al piano interrato, i quali avevano ottenuto dal condominio una autorizzazione ad accedere a una porzione del sottosuolo di fondazione per asportare terra di risulta che provocava infiltrazioni di umidità nella loro cantina. Il condominio e alcuni condomini sostenevano che, invece di limitarsi a tale attività, i proprietari avessero eseguito uno sbancamento del piano di fondazione, creato uno spazio adiacente alla loro proprietà, pavimentato il vano, aperto una finestra di aerazione nel muro perimetrale e realizzato una comunicazione tra tale spazio e la cantina, occupando indebitamente suolo condominiale. In primo grado fu accertata la proprietà comune della porzione di suolo e fu ordinata la rimozione delle opere e la restituzione del bene. In appello, i soccombenti contestarono sia la legittimazione attiva dei singoli condomini sia la valutazione delle prove e della CTU. La Corte d'appello dichiarò però inammissibile l'appello per difetto di specificità. In cassazione i ricorrenti dedussero: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; violazione dell'art. 24 Cost. per lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale e incertezza sulla disciplina dell'art. 342 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia nel merito; violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che si applicasse il testo anteriore alla riforma del 2012 e, comunque, che l'atto di appello fosse specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ha accolto il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, poiché l'appello era stato notificato il 14 luglio 2012, non si applicava la nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. introdotta dal d.l. n. 83/2012, applicabile ai soli appelli introdotti dal 12 settembre 2012. Ha inoltre rilevato che, anche secondo i criteri vigenti prima della riforma, l'atto di appello conteneva una critica sufficiente alla sentenza di primo grado, sia sulla legittimazione dei singoli condomini sia sulla ricostruzione dei fatti e sulla CTU, sì da consentire al giudice del gravame di comprendere con certezza il contenuto delle censure. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stata cassata.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare nullità della sentenza e error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per dedurre violazione di legge, in particolare dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per il tramite della norma applicata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la giurisprudenza sul sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale.
art. 342 c.p.c.
La Corte afferma che, nel caso concreto, si applica la formulazione previgente alla riforma del 2012, perché l'appello è stato notificato prima del 12 settembre 2012; inoltre ribadisce che l'atto di appello non deve contenere un progetto alternativo di decisione, ma una critica specifica alle statuizioni impugnate.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che la violazione delle norme costituzionali possa essere dedotta direttamente come motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo eventualmente passare per la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
art. 112 c.p.c.
La doglianza è respinta perché la Corte d'appello non doveva esaminare il merito una volta dichiarato inammissibile l'appello.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico nella lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1
La riforma dell'art. 342 c.p.c. opera solo per gli appelli introdotti dal 12 settembre 2012.
L. 7 agosto 2012, n. 134
È la legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata per la disciplina transitoria dell'art. 342 c.p.c.
Massime di principio
- La motivazione è solo censurabile in cassazione quando presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa; non è invece sindacabile il mero difetto di sufficienza.
- La violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo il problema emergere attraverso la norma ordinaria applicata, con eventuale questione di legittimità costituzionale.
- L'appello, anche nel sistema precedente alla riforma del 2012, deve contenere una critica specifica alle rationes decidendi della sentenza impugnata, ma tale specificità può risultare anche dalla riproposizione ragionata delle difese di primo grado se consente di individuare con certezza gli errori imputati al primo giudice.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è illegittima quando l'atto di gravame, letto nel suo complesso, consenta di comprendere le statuizioni censurate e le ragioni della contestazione, senza richiedere un progetto alternativo di decisione.
- Il testo dell'art. 342 c.p.c. modificato dal d.l. n. 83/2012 si applica solo agli appelli introdotti dopo la data prevista dalla disciplina transitoria; per gli atti notificati prima, resta ferma la disciplina previgente.
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