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Sentenza

Sentenza del 26/02/2020 n. 254 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Irpef - altro - ristrutturazione edilizia - detrazione - condizione - immediata disponibilità del bene - oggetto degli interventi - parti comuni dell'edificio - spettanza - esclusione atto introduttivo del giudizio - ricorso - atti impugnabili - comunicazione di sopralluogo - aggiornamento risultanze catastali - pretesa impositiva compiuta - esclusione - impugnabilità - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi chiedevano il riconoscimento delle detrazioni IRPEF per spese straordinarie di ristrutturazione sostenute dal de cuius per interventi sul tetto e sulla facciata del condominio. L'Ufficio aveva disconosciuto le detrazioni ritenendo che gli eredi non avessero la detenzione materiale e diretta degli immobili (i due magazzini erano locati) e che le opere avessero interessato parti comuni dell'edificio, non imputabili al singolo proprietario.

La decisione

Gli appelli degli eredi sono stati respinti. Le Commissioni tributarie di primo grado avevano già rigettato i ricorsi e la Corte ha confermato tali decisioni, ritenendo che: (i) la trasmissione della detrazione all'erede richiede la detenzione materiale e diretta (immediata disponibilità) dell'immobile; (ii) le parti comuni del condominio, come tetto e facciata, non sono nella libera disponibilità del singolo proprietario e quindi le spese relative non danno diritto alla detrazione spettante al singolo; (iii) la locazione dei magazzini impediva la fruizione immediata e diretta del bene da parte degli eredi. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 16-bis TUIR (d.p.r. n. 917/1986)

    La detrazione per il recupero edilizio si trasmette all'erede solo se questi conserva la detenzione materiale e diretta del bene; la Corte applica tale requisito restrittivamente, in linea con la normativa.

  • Circolare Agenzia Entrate n. 24/E/2004

    La circolare definisce la detenzione materiale e diretta come l'immediata disponibilità dell'immobile, ossia la possibilità di disporne liberamente ogni qualvolta si desideri, criterio usato dal giudice per negare la detrazione agli eredi in caso di locazione.

  • art. 1102 c.c. e art. 1139 c.c.

    Richiamati per affermare che le parti comuni del condominio sono destinate al servizio comune e non sono nella libera disponibilità del singolo proprietario; pertanto le spese relative non possono essere imputate come ristrutturazione dell'unità individuale ai fini della detrazione.

  • D.lgs. n. 546/1992

    Richiamato sul punto che è sufficiente una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto nel giudizio tributario; il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione delle sentenze impugnate.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato il principio secondo cui il giudice non è tenuto a esaminare espressamente ogni singola allegazione se la decisione è logicamente incompatibile con le tesi non valutate; usato per giustificare la mancata trattazione puntuale di tutte le censure.

Massime di principio

  • La detrazione per recupero edilizio spettante al de cuius può trasferirsi agli eredi solo se l'erede conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile: ciò significa immediata disponibilità, ossia la possibilità di usare l'immobile liberamente quando lo desidera.
  • Se gli immobili oggetto della detrazione sono stati dati in locazione e l'erede non ha l'immediata disponibilità materiale, la detrazione non è trasferibile e può essere disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria.
  • Le spese relative a interventi su parti comuni del condominio (es. tetto, facciata) non sono attribuibili alla singola unità immobiliare e, pertanto, non danno diritto alla detrazione IRPEF per il singolo proprietario/erede.
  • Il contribuente/erede ha l'onere di provare la sussistenza della detenzione materiale e diretta e la riconducibilità delle spese all'unità privata; documentazione e prova della effettiva disponibilità sono decisive.
  • Impugnare un avviso bonario può essere problematico se non è sorretto da un atto impugnabile autonomamente (es. cartella esattoriale); l'azione giudiziaria dovrebbe essere calibrata sul tipo di atto ricevuto.
  • In controversie tributarie, una motivazione concisa ma logicamente coerente è sufficiente: non è necessario che il giudice esamini espressamente ogni singola allegazione se la soluzione adottata esclude implicitamente quelle incompatibili.

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